IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  30  luglio  2008  presentata  dall'Impresa
Industrias  Afrasa  S.A.  con  sede  legale  in  Paterna  (Valencia),
C/Ciudad de Sevilla 53 - Pol. Ind Fuente del Jarro- E 46988,  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
Seccherba 360 contenente la sostanza attiva glifosate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  ed  il  Centro   Internazionale   per   gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze
di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di  cui
al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 giugno  2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati richiesti dal suddetto  Istituto  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011 prot.27870 con la
quale e' stata richiesta  la  documentazione  ed  i  dati  tecnico  -
scientifici  aggiuntivi  indicati  dal   sopracitato   Istituto,   da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 16 settembre 2011  da  cui  risulta
che l' Impresa Industrias Afrasa S.A ha presentato la  documentazione
richiesta dall'Ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare  il  prodotto  SECCHERBA  360  fino  al  31
dicembre 2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva glifosate, fatta salva la presentazione  dei  dati  tecnico  -
scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa  Industrias  Afrasa  S.A.  con  sede  legale  in  Paterna
(Valencia), C/Ciudad de Sevilla 53 - Pol. Ind  Fuente  del  Jarro-  E
46988,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio   il   prodotto
fitosanitario denominato Seccherba 360 con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva glifosate nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici  aggiuntivi  sopra  indicati  nel  termine  di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100 - 200  -  250  -
500; L 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
  Industrias Afrasa S.A, C/Ciudad de Sevilla 53 - Pol. Ind Fuente del
Jarro- E 46988 Paterna (Valencia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.14440. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello