IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Davide Caiazzo, nato il 12 dicembre 1985 a
Martina Franca (Taranto), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  16  del  decreto   legislativo   n.   206/2007   il
riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente sig.  Caiazzo  e'  in  possesso  del
titolo accademico ottenuto in data 26 febbraio 2009 in Italia  presso
la Universita' degli studi di Roma «La Sapienza»; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del
5 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami  previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato  di  essere  iscritto  all'«Illustre
Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna); 
  Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza  professionale
in Spagna, in quanto verte su materie di  diritto  spagnolo,  diverse
rispetto a quelle oggetto della misura compensativa  stessa,  la  cui
finalita' e', specificamente orientata a verificare che le differenze
di preparazione «professionale» dell'«abogado»  spagnolo  rispetto  a
quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato»
in Italia; 
  Ritenuto di non attribuire rilevanza ai  certificati  di  attivita'
svolta in Italia, prodotti dall'interessato, ai fini di una ulteriore
diminuzione  della  misura  compensativa,  in  quanto  si  tratta  di
attivita' analoga a quella che puo' essere svolta durante la  pratica
forense, gia' tenuta in  considerazione  per  una  diminuzione  della
misura stessa; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Davide Caiazzo, nato il 12 dicembre 1985 a  Martina  Franca
(Taranto),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il    titolo
professionale di  «abogado»  quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
    Roma, 19 dicembre 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano