IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a
questo Comitato l'emanazione di direttive per  la  concessione  della
garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti  convenzionali
e, a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la  revisione  delle  tariffe
autostradali; 
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni  autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in
data  27  gennaio  1994  (G.  U.  n.  43/1994),   recante   "Principi
sull'erogazione dei servizi pubblici"; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   Societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle Autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
dicembre 1998 (G.U. n.  26/1999  -  suppl.  ord.)  emanato  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 12  maggio  1995,  n.  163,  convertito
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e  recante  "Schema  generale  di
riferimento per la predisposizione della carta dei  servizi  pubblici
del settore trasporti (Carta della mobilita')"; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  "legge  obiettivo"),
che, all'art. 1, come modificato dall'art. 13 della legge  1°  agosto
2002, n. 166, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e  private
e gli insediamenti strategici e  di  preminente  interesse  nazionale
vengano individuati dal Governo  attraverso  un  Programma  formulato
secondo i criteri  contenuti  nello  stesso  articolo,  demandando  a
questo Comitato di approvare, in sede  di  prima  applicazione  della
legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001  e  prevedendo
che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il
Governo ed ogni singola Regione o  Provincia  autonoma  al  fine  del
congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi; 
  Visto l'art.  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  355,
convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante  disposizioni
in  materia  di  concessioni  autostradali,  cosi'  come   modificato
dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
appresso menzionato; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"  e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
    la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi"    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione"; 
    l'art. 256, che ha abrogato  il  decreto  legislativo  20  agosto
2002, n. 190, concernente la "Attuazione della legge n. 443/2001  per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale",  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996, n.  65  (G.U.  n.  118/1996),  in
materia di disciplina dei  servizi  di  pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente  regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione   delle
relative tariffe; 
  Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (G.U. n. 305/1996),  con
la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore
autostradale ed in particolare viene indicata nella  metodologia  del
price-cap  il  sistema  di  determinazione  delle  tariffe   nonche',
stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002  S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art.
1 della legge  n.  443/2001,  ha  approvato  il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche, che all'allegato 1  include,  nell'ambito
del  "Corridoio  plurimodale  dorsale  centrale",  il   "Collegamento
Campogalliano - Sassuolo"; 
  Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 20 (G.U. n. 226/2005),  con  la
quale questo Comitato ha  approvato  il  progetto  preliminare  della
"Bretella autostradale Campogalliano - Sassuolo di  collegamento  tra
la A 22 e la S.S. 467 Pedemontana"; 
  Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U.  n.  199/2006  S.O.),
con la quale questo Comitato, nel rivisitare il  1°  Programma  delle
infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo  2005,
n. 3 (G.U. n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito  dei  "Corridoio
plurimodale   dorsale   centrale",    conferma    il    "Collegamento
Campogalliano - Sassuolo"; 
  Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 39 (G.U. n.
197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 27 marzo 2008,  n.  54  (G.U.  n.  10/2009  S.O.,
errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 51 del  3  marzo  2009)  con  la
quale questo Comitato, per la realizzazione dell'intervento  relativo
al 1° lotto funzionale del collegamento autostradale Campogalliano  -
Sassuolo ha assegnato all'ANAS, in via  programmatica,  contributi  a
valere sull'art. 2, comma 257, della legge n.  244/2007  suscettibili
di sviluppare, al tasso  allora  praticato  dalla  Cassa  Depositi  e
Prestiti, un volume di investimento di 234,6 milioni di euro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
novembre  2008  e  s.m.i.,  con  il  quale  si  e'   proceduto   alla
riorganizzazione del Nucleo  di  consulenza  per  l'attuazione  delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita',  di
seguito denominato NARS e  che,  all'art.  1,  comma  1,  prevede  la
verifica, da parte dello stesso  Nucleo,  dell'applicazione  -  negli
schemi di convenzione  unica  sottoposti  a  questo  Comitato  -  dei
principi in materia di regolazione  tariffaria  relativi  al  settore
considerato; 
  Vista la delibera n. 62 assunta  da  questo  Comitato  in  data  22
luglio 2010, con la quale viene: 
    approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai  fini  della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  il  progetto  definitivo  del
"Raccordo autostradale Campogalliano - Sassuolo di  collegamento  tra
l'Autostrada A22 e la S.S. 467 Pedemontana", determinando il  "limite
di spesa" dell'opera in 598 milioni di euro; 
    previsto che il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
debba sottoporre al NARS lo schema di convenzione da porre a base  di
gara, modificato secondo  le  prescrizioni  formulate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, riportate nell'allegato 4 alla  citata
delibera; 
  Vista la direttiva 30  luglio  2007  emanata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze (G.U. n. 224/2007), recante "Criteri di
autorizzazione alle modificazioni  del  concessionario  autostradale,
derivanti da concentrazione comunitaria"; 
  Vista la nota 3 maggio 2011, n. 10712, con la  quale  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  al  fine  di  uniformare  il  quadro
regolatorio ai recenti orientamenti  finalizzati  alla  tutela  della
finanza pubblica, ritiene indispensabile  adeguare  le  clausole  del
citato schema di convenzione esaminato dal Comitato nella seduta  del
22 luglio 2010 inerenti il costo del finanziamento  degli  interventi
(Kd) e il rendimento del capitale proprio (Ke); 
  Viste le note 6 luglio 2011, n. 26616 e 27 luglio 2011,  n.  29701,
con le quali il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto l'inserimento del tema all'ordine del giorno del Comitato e
trasmesso la relativa documentazione istruttoria; 
  Vista la nota 2  agosto  2011,  n.  19269,  con  cui  il  Ministero
dell'economia e delle finanze dettaglia ulteriormente le clausole  da
includere  nello  schema  di  convenzione  in   argomento,   relative
all'adeguamento del Kd e del Ke, e volte a disciplinare il  beneficio
finanziario  derivante  da  scostamenti  del  traffico   preventivato
rispetto a quello consuntivato al termine  del  periodo  regolatorio,
rilevando inoltre la necessita' di prescrivere  nella  documentazione
di gara, in capo  al  concessionario,  l'obbligo  di  individuare  il
soggetto finanziatore mediante lo svolgimento  di  una  procedura  ad
evidenza pubblica; 
  Considerato che le citate clausole dovrebbero assicurare: 
    l'introduzione  di  meccanismi  efficienti  di  ripartizione  del
rischio  di  variazione  del  costo  del   finanziamento   dell'opera
intervenuta tra il momento dell'offerta in sede di gara e il  momento
della stipula del contratto di finanziamento, fornendo  altresi'  uno
strumento di mitigazione del rischio  di  finanziamento  al  fine  di
consentire la realizzazione dell'opera; 
    una  maggiore  certezza  delle  regole,  auspicata  dai   mercati
finanziari, per la presentazione delle offerte in sede di gara  e  la
trasparenza dei meccanismi regolatori  degli  adeguamenti  tariffari,
salvaguardando comunque la bancabilita' del progetto; 
  Su Proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Le prescrizioni di cui all'allegato 4 della delibera n.  62/2010
sono integrate con le seguenti prescrizioni: 
  1.1.Il punto 11.16 dell'art. 11 dello schema  di  convenzione  deve
essere riformulato come segue: 
  "Qualora in sede di sottoscrizione del contratto di  finanziamento,
dovesse verificarsi uno scostamento del costo del debito  offerto  in
sede di  gara  e  riportato  nel  piano  economico-finanziario  (PEF)
allegato alla presente Convenzione, si  procedera'  all'aggiornamento
della medesima e del relativo piano economico-finanziario al fine  di
rideterminare  l'equilibrio  economico-finanziario  con   conseguente
riallineamento  del  costo   del   debito   (kd)   utilizzato   nella
determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento
(Wacc). 
  Il riallineamento del costo del debito (Kd): 
    i) qualora determinato da un incremento del Kd rispetto al valore
offerto in sede di gara, sara' definito in ragione del minore  tra  i
seguenti valori: 
      a) differenza tra il Tasso Finanziariamente  Equivalente  (TFE)
del finanziamento indicato nel PEF  presentato  in  sede  di  gara  e
allegato  alla  presente  Convenzione,   calcolato   alla   data   di
sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento, e il TFE  del
finanziamento indicato nel PEF presentato in sede di gara e  allegato
alla presente Convenzione, calcolato alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle offerte. Nel caso in cui tale differenza  risulti
negativa, il valore considerato e' pari a zero; 
      b) la differenza del costo del debito offerto in sede di gara e
il  costo  del  debito  relativo  al   contratto   di   finanziamento
sottoscritto; 
    ii) qualora determinato da  una  riduzione  del  Kd  rispetto  al
valore offerto in sede di gara, sara' definito dalla  differenza  tra
il costo del finanziamento indicato nel PEF  presentato  in  sede  di
gara allegato  alla  presente  Convenzione  e  il  costo  del  debito
relativo al contratto di finanziamento sottoscritto. 
  Il TFE e' calcolato sulla base della curva dei tassi BTP  Benchmark
rilevati dalla pagina "0#ITBMK=FIX" del circuito Reuters, secondo  la
metodologia di cui all'Allegato [C] alla presente Convenzione. 
  Nel caso in cui,  successivamente,  il  concessionario  proceda  al
rifinanziamento   del   debito   previsto   nel   PEF   vigente,   il
riallineamento del costo del debito sara' determinato in  ragione  di
un valore pari alla differenza, solo se positiva, tra  il  costo  del
debito indicato nel PEF medesimo e il costo del debito rifinanziato. 
  1.2. l'art. 11 dello schema di convenzione  deve  essere  integrato
con il seguente punto: 
  Punto 11.18. 
  "In sede di  aggiornamento  e  di  revisione  del  Piano  Economico
Finanziario verra' calcolato lo scostamento cumulato tra il  traffico
consuntivo a fine quinquennio e le relative  previsioni.  Laddove  si
registrano  entrate  dovute  ad  una  variazione  del  traffico,   il
beneficio economico finanziario, al netto delle imposte e del  canone
di concessione, verra' destinato al riequilibrio del  Piano  suddetto
tramite  corrispondente  rideterminazione  del  saldo   delle   poste
figurative". 
  1.3.L'Allegato C dello schema di convenzione deve essere  integrato
con le seguenti previsioni: 
  Calcolo del Tasso Finanziariamente Equivalente ai BTP Benchmark. 
  Il Tasso Finanziariamente Equivalente ("TFE") indica  il  tasso  di
mercato di un' operazione  finanziaria  teorica  avente  le  medesime
caratteristiche  del  Finanziamento  previsto  nel  Piano   Economico
Finanziario della convenzione  (il  "Finanziamento")  in  termini  di
modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione
degli interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
    1.  Calcolo  della  durata   finanziariamente   equivalente   del
Finanziamento ("DFE"), inteso come il valore espresso in  anni  entro
cui si verifica il rientro del capitale e delle cedole, tenendo conto
anche dei flussi di erogazione; 
    2. Rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX",  con  durata  finanziaria
immediatamente precedente la DFE; 
    3. Rilevazione del rendimento del BTP  benchmark,  rilevato  alle
ore [15] alla pagina Reuters  "0#ITBMK=FIX"  con  durata  finanziaria
immediatamente successiva alla DFE; 
    4. Calcolo del tasso di rendimento,  di  un  BTP  teorico  avente
durata finanziaria corrispondente alla DFE del Finanziamento mediante
interpolazione lineare dei rendimenti rilevati secondo i punti  2.  e
3. che precedono. Tale rendimento corrisponde all'approssimazione del
Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) rispetto alla curva dei BTP; 
    5. Nel caso in cui la DFE risulti uguale o superiore alla  durata
finanziaria massima del BTP benchmark si procedera'  al  calcolo  del
tasso  di  rendimento  di  cui  al  precedente  punto   4.   mediante
estrapolazione lineare dei rendimenti (i) del BTP benchmark, rilevato
alle ore [15] alla pagina Reuters "0#ITBMK=FIX",  di  massima  durata
finanziaria, e (ii) del BTP benchmark, rilevato alle  ore  [15]  alla
pagina Reuters "0#ITBMK=FIX", di  durata  finanziaria  immediatamente
precedente. 
  Il Concessionario rileva il valore dei rendimenti del BTP benchmark
e del TFE alla scadenza del termine di presentazione delle offerte  e
li comunica al Concedente; successivamente, il Concessionario  rileva
il valore dei rendimenti del BTP benchmark e del TFE  al  momento  di
sottoscrizione del finanziamento e li comunica al Concedente. 
  1.4. Nella documentazione di gara, dovra' essere previsto, in  capo
al concessionario, l'obbligo di individuare il soggetto  finanziatore
mediante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'aggiudicazione   definitiva   della
concessione di costruzione e  gestione  in  argomento,  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvedera'  a  comunicare  a
questo Comitato l'esito della gara e a trasmettere  copia  del  piano
economico  finanziario  aggiornato  in  relazione  agli  esiti  della
stessa. 
    Roma, 3 agosto 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
Il segretario: Micciche' 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  12
Economia e finanze, foglio n. 229