IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970
con il quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei  vini  «Colli  Orientali  del  Friuli»  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche'  i  decreti
con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto il  decreto  ministeriale  14  ottobre  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Rosazzo» e  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Vista la nota prot. 20/2011 del  26  ottobre  2011  presentata  dal
Parco della Vite e del  Vino  Colli  Orientali  del  Friuli  relativa
all'individuazione della societa' Certificazione Vini Qualita' s.r.l.
quale  struttura  di  controllo  della   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Rosazzo»; 
  Vista la nota prot. 84138 del  23  dicembre  2011  inoltrata  dalla
competente Regione Friuli  Venezia  Giulia  con  la  quale  e'  stato
espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto
tariffario presentati dalla  societa'  Certificazione  Vini  Qualita'
s.r.l. per  la  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Rosazzo»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' Certificazione Vini  Qualita'
s.r.l., quale struttura di controllo della denominazione  di  origine
controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
Certificazione Vini Qualita' s.r.l.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' Certificazione Vini Qualita' s.r.l. in breve  "CEVIQ
s.r.l." con sede  in  Udine,  via  Morpurgo,  4,  e'  autorizzata  ad
effettuare  i  controlli  previsti  dall'art.  118   septdecies   del
Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive  disposizioni  applicative,
per la DOCG «Rosazzo» nei confronti  di  tutti  i  soggetti  presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione  di
origine.