IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto ministeriale 1º marzo 2006, n. 111 concernente  la
disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi  diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi
dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD  del  30  giugno  2006  di
approvazione della convenzione tipo  per  l'affidamento  dei  servizi
relativi alla  raccolta  delle  scommesse  sportive  a  totalizzatore
nazionale e a quota fissa; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   3544   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi,
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi,  sottoscritta
dalla societa' Pakundobet S.r.l., via  Mare  Adriatico,  53  -  65010
Spoltore (Pescara); 
  Visto l'art. 13, comma 1 della citata convenzione il quale  prevede
che: «il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie, di  cui  ai
commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od  in  titoli  di
Stato, ovvero attraverso fidejussione lasciata da banche  o  istituti
di credito»; 
  Visto il comma 3, del sopra citato  articolo  il  quale  stabilisce
che: «il mancato adeguamento dell'importo della garanzia e' causa  di
decadenza della concessione»; 
  Visto il comma 8, del sopra citato  articolo  il  quale  stabilisce
che: «qualora l'ammontare delle  garanzie  si  dovesse  ridurre,  per
effetto di quanto  disposto  dalla  convenzione  di  concessione,  il
concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il  termine
di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota  al
concessionario   l'avvenuta   riduzione.   In   caso    di    mancata
reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione  e'  soggetta  a
provvedimento di decadenza»; 
  Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), della citata  convenzione  il
quale prevede la revoca, decadenza della  concessione  e  sospensione
della raccolta «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei
tempi e con le modalita'  stabilite  dalla  presente  convenzione  di
concessione, dal regolamento di  gioco,  nonche'  dalle  disposizioni
previste in materia di scommesse a quota fissa»; 
  Considerato che l'Ufficio Regionale della Marche Abruzzo e  Molise,
sezione di Pescara, ha richiesto, con  lettera  n.  3219/SCO  del  28
gennaio 2011, l'escussione della fidejussione  n.  12/1183  stipulata
dalla societa' Pakundobet  il  26  marzo  2009  con  la  BCC  Credito
Cooperativo Abruzzese e  confermata  dalla  sopra  citata  Banca  con
lettera del 24 febbraio 2011; 
  Considerato che, il sopra  citato  Ufficio  Regionale  con  lettere
prot. n. 20435/SCO e n. 20436/SCO del 1º giugno 2011, ha invitato  la
societa' Pakundobet S.r.l. al pagamento  delle  somme  dovute  e  non
versate relative al canone di concessione e all'imposta unica; 
  Considerato che, con lettera prot. n. 2011/23724/Giochi/SCO del  21
giugno 2011, e' stato richiesto alla Pakundobet S.r.l., ai fini della
regolarizzazione della posizione contabile, il reintegro della  sopra
citata fidejussione n. 12/1183; 
  Considerato che l'avv. Gianluca Di Blasio,  in  nome  e  per  conto
della societa' Pakundobet S.r.l., con lettera dell'11 luglio 2011  ha
richiesto la rateizzazione in n. 72 rate mensili di importo  costante
per le somme dovute e non ancora versate relative al canone e imposta
unica; 
  Vista la lettera prot. n. 2011/34323/Giochi/SCO  del  5  settembre,
che fa seguito alla lettera 2011/23724/Giochi/SCO del 21 giugno 2011,
dove  e'  disposta  la  disattivazione  del   collegamento   con   il
totalizzatore nazionale a partire dal 7 settembre 2011; 
  Vista la lettera prot. n.  2011/34583/Giochi/SCO  del  7  settembre
2011 che comunica alla societa' Pakundobet S.r.l., ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto  1990,
n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  l'avvio  del
procedimento di decadenza della concessione; 
  Considerato che la  societa'  Pakundobet  S.r.l.,  a  fronte  della
comunicazione di cui sopra, non  ha  versato  gli  importi  a  debito
richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile; 
 
                             Si dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n.  3544  per
la commercializzazione  delle  scommesse  a  quota  fissa  su  eventi
sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed  eventi  non  sportivi,
stipulata con la societa' Pakundobet S.r.l., con sede legale  in  via
Mare Adriatico, 53 - 65010 Spoltore (Pescara); 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale amministrativo regionale, entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della repubblica italiana. 
    Roma, 1º dicembre 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri