IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno; 
  Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo  n.  59  del  26
marzo  2010,  ai  sensi  del  quale  la  prestazione   temporanea   e
occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari  e  agli
altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o
il centro di attivita' principale  all'interno  dell'Unione  europea,
quando sono stabiliti in uno Stato membro; 
  Visto l'art. 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo
2010, ai sensi del quale con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico sono disciplinate le modalita' di iscrizione  nel  registro
delle imprese e nel Rea dei soggetti iscritti  negli  elenchi  e  nei
ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del decreto stesso, nonche'
le nuove procedure di iscrizione; 
  Visto l'art. 25, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.  59
del 26 marzo  2010,  ai  sensi  del  quale  le  domande  per  l'avvio
dell'attivita',  se  contestuali  alla  comunicazione  unica  di  cui
all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.  7,  convertito  con
modificazioni dalla legge 2  aprile  2007,  n.  40,  sono  presentate
all'ufficio del registro delle imprese; 
  Visto l'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n.  122,  recante  misure  urgenti  in  materia  di   stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica; 
  Ritenuto  di  procedere  all'attuazione  del  disposto  di  cui  al
predetto art. 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010  con
l'emanazione  di  distinti  decreti  per  ciascuna  delle   attivita'
professionali di cui agli articoli 73,74,75,76, al fine di  mantenere
l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento; 
  Vista la legge 21 marzo 1958, n. 253, recante la  disciplina  della
professione di mediatore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6  novembre  1960,
n. 1926; 
  Vista la legge  3  febbraio  1989,  n.  39,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla legge  21  marzo  1958,  n.  253,  come  modificata
dall'art. 18 della legge n. 57 del 2001; 
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  1990,  n.  452,  recante
regolamento di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «legge»,  la  legge  3  febbraio  1989,  n.  39  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26  marzo  2010,
n. 59; 
    c) «Scia», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) «Suap», lo sportello unico per le attivita' produttive di  cui
all'art. 38 della legge n. 133 del 2008; 
    e) «registro delle imprese», il registro  di  cui  agli  articoli
2188 e seguenti del codice civile; 
    f)   «Rea»,   il   repertorio   delle   notizie   economiche   ed
amministrative di cui all'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    g) «apposita sezione del Rea», la sezione prevista dall'art.  73,
comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010; 
    h) «Camera di commercio»,  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    i) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per  la  nascita
dell'impresa di cui all'art. 9  del  decreto-legge  n.  7  del  2007,
convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007; 
    l) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla legge 3  febbraio
1989, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    m)  «ruolo»,  il  soppresso  ruolo  degli  agenti  di  affari  in
mediazione di cui all'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39; 
    n) «modelli», il modello «Mediatori»  e  il  modello  intercalare
«Requisiti», da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente
decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche  da
approvarsi ai sensi dell' art. 11, comma 1, dell' art. 14, comma 1  e
dell' art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, come  allegati  alla  modulistica  informatica
registro imprese/Rea, redatti secondo gli allegati «A» e «B».