IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
   Visto il  decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel
mercato interno; 
  Visto l'articolo 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26
marzo  2010,  ai  sensi  del  quale  la  prestazione   temporanea   e
occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari  e  agli
altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o
il centro di attivita' principale  all'interno  dell'Unione  europea,
quando sono stabiliti in uno Stato membro; 
  Visto l'articolo 80 del predetto decreto legislativo n. 59  del  26
marzo 2010, ai  sensi  del  quale  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico sono disciplinate le modalita' di  iscrizione  nel
registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli  elenchi
e nei ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75, 76 del  decreto  stesso,
nonche' le nuove procedure di iscrizione; 
  Visto l'articolo 25, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
59 del 26 marzo 2010, ai sensi  del  quale  le  domande  per  l'avvio
dell'attivita',  se  contestuali  alla  comunicazione  unica  di  cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007,  n.  7,  convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  sono  presentate
all'ufficio del registro delle imprese; 
  Visto l'articolo 49, commi 4-bis  e  4-ter,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; 
  Ritenuto  di  procedere  all'attuazione  del  disposto  di  cui  al
predetto articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo  2010
con l'emanazione di distinti decreti  per  ciascuna  delle  attivita'
professionali di cui agli  articoli  73,  74,  75,  76,  al  fine  di
mantenere  l'indipendenza  ed  autonomia  del  quadro  normativo   di
riferimento; 
  Vista la legge 12 marzo 1968, n.  478,  recante  ordinamento  della
professione di mediatore marittimo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n.
66, recante regolamento di esecuzione della legge 12 marzo  1968,  n.
478; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
59 del 2010, ai sensi del quale le disposizioni del decreto  medesimo
non si applicano alle attivita' connesse con l'esercizio di  pubblici
poteri, quando le stesse  implichino  una  partecipazione  diretta  e
specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno
per oggetto la salvaguardia degli interessi generali  dello  Stato  e
delle altre collettivita' pubbliche; 
  Ritenuto che  la  disposizione  in  ultimo  richiamata  implica  la
sopravvivenza  della  sezione  speciale  del  ruolo   dei   mediatori
marittimi di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «legge»,  la  legge  12  marzo  1968,  n.  478,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26  marzo  2010,
n. 59; 
    c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di  cui
all'articolo 38 della legge n. 133 del 2008; 
    e) «registro delle imprese», il registro  di  cui  agli  articoli
2188 e seguenti del codice civile; 
    f)   «REA»,   il   repertorio   delle   notizie   economiche   ed
amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; 
    g) «apposita sezione del REA», la sezione prevista  dall'articolo
75, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010; 
    h) «Camera di commercio»,  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.
580; 
    i) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per  la  nascita
dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 7  del  2007,
convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007; 
    l) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla  legge  12  marzo
1968, n. 478; 
    m) «ruolo interprovinciale», il  soppresso  ruolo  dei  mediatori
marittimi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 12 marzo  1968,
n. 478; 
    n) «modelli», il  modello  «MEDIATORI  MARITTIMI»  e  il  modello
intercalare «REQUISITI», da utilizzarsi per gli adempimenti  previsti
dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche
tecniche  da  approvarsi   ai   sensi   dell'articolo11,   comma   1,
dell'articolo 14, comma 1 e dell'articolo 18, comma  1,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,  come
allegati alla modulistica informatica registro  imprese/REA,  redatti
secondo gli allegati «A» e «B».