IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; Visto l'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale la prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro; Visto l'art. 80 del predetto decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e nei ruoli di cui agli artt. 73, 74,75,76 del decreto stesso, nonche' le nuove procedure di iscrizione; Visto l'art. 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, ai sensi del quale le domande per l'avvio dell'attivita', se contestuali alla comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate all'ufficio del registro delle imprese; Visto l'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; Ritenuto di procedere all'attuazione del disposto di cui al predetto art. 80 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 con l'emanazione di distinti decreti per ciascuna delle attivita' professionali di cui agli artt. 73,74,75,76, al fine di mantenere l'indipendenza ed autonomia del quadro normativo di riferimento; Visto l'art. 11, commi 3 e 3-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, recante istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri. Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «legge », la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e successive modificazioni e integrazioni; b) «decreto legislativo », il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) «SUAP», lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art 38 della legge n. 133 del 2008; e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile; f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; g) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; h) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007; i) «attivita'», l'attivita' regolamentata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442; l) «elenco autorizzato», il soppresso elenco autorizzato degli spedizionieri di cui all'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442; m) «modelli», il modello "SPEDIZIONIERI" e il modello intercalare "REQUISITI", da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati "A" e "B".