IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni ed in particolare: 
    l'art. 52, con il quale e' prevista la sottoposizione  ad  accisa
dell'energia elettrica anche prodotta per uso proprio; 
    l'art. 55, comma 5, con il quale e' previsto che gli esercenti di
officine costituite da impianti di produzione  combinata  di  energia
elettrica e di calore, con potenza disponibile non  superiore  a  100
kW, possono corrispondere l'imposta mediante  canone  di  abbonamento
annuale; 
    l'art. 60, che  prevede  che  le  disposizioni  del  titolo  II -
Energia elettrica - del medesimo testo unico, ad eccezione di  quanto
disposto dall'art. 52, comma 3,  valgono  anche  per  le  addizionali
sull'energia elettrica quando per la loro applicazione sono  previste
le stesse modalita' dell'accisa; 
    il punto 11 della tabella A, con cui sono determinate le aliquote
di  accisa  da  applicare  ai  prodotti  energetici  impiegati  nella
produzione diretta o indiretta di  energia  elettrica,  con  impianti
obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che  disciplinano
l'accisa sull'energia elettrica; 
  Visto  l'articolo  2,  comma  1,  lett.  e)  ed  o),  del   decreto
legislativo 8 febbraio 2007 n.  20,  di  attuazione  della  direttiva
2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una  domanda
di calore utile nel mercato interno  dell'energia,  che  definiscono,
rispettivamente, le unita' di «micro cogenerazione» quali  unita'  di
cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50
kWe e la «cogenerazione ad alto rendimento» quale  cogenerazione  con
caratteristiche  conformi  ai  criteri  indicati  nell'allegato   III
accluso al medesimo decreto legislativo; 
  Visto  il  decreto  4  agosto  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, che modifica ed integra gli  allegati  del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 
  Visto l'articolo 30, commi 16 e 17, della legge 23 luglio 2009,  n.
99 che prevedono che, per gli impianti di microcogenerazione ad  alto
rendimento, sono stabilite, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
norme   per   la   semplificazione   degli    adempimenti    relativi
all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere  fiscale
e  per  la  definizione  di  procedure  semplificate  in  materia  di
versamento delle accise e degli  altri  oneri  tributari  e  fiscali,
senza minori entrate o maggiori oneri a  carico  del  bilancio  dello
Stato; 
  Vista la decisione della Commissione europea del 21  dicembre  2006
con la quale sono stati fissati i valori di rendimento di riferimento
armonizzati per la produzione separata di elettricita' e di calore in
applicazione della predetta direttiva 2004/8/CE; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di  attuazione
della direttiva 2004/22/CE (direttiva MID) con il quale sono definiti
i requisiti cui debbono conformarsi gli strumenti di misura  ai  fini
della loro commercializzazione e messa in  servizio  e  sono  fornite
disposizioni sui relativi controlli metrologici successivi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizioni e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle officine elettriche  di  cui
al successivo comma 2, lettera d), azionate  con  gas  naturale,  con
gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti (G.P.L.). 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si   adottano   le   seguenti
definizioni: 
    a) testo unico: il testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi  approvato  con
il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
    b) cogenerazione: produzione simultanea di energia elettrica e di
calore a  seguito  dell'impiego  di  un  prodotto  energetico  in  un
processo fisico di combustione; 
    c) impianto  di  microcogenerazione:  una  o  piu'  macchine  che
possono operare in cogenerazione; 
    d) officina di microcogenerazione: un'officina  elettrica  dotata
di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento  avente  potenza
elettrica  complessiva  non  superiore  a  50  kW  e  caratteristiche
conformi ai criteri di cui all'allegato III al decreto legislativo  8
febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni; 
    e)  Ufficio  competente:  l'Ufficio  dell'Agenzia  delle   dogane
competente per territorio in relazione  all'ubicazione  dell'officina
di microcogenerazione; 
    f) officina di autoproduzione: officina  elettrica  in  cui,  con
riferimento all'anno solare, risulta nulla la differenza tra  energia
prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta.