IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
Visto quanto stabilito all'art. 17 e all'art. 18 dello stesso
decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di gas
naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno
2002, relativo ai criteri di rilascio dell'autorizzazione alla
vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 2002, n. 203, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato
del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo
all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE,
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 148 del 28 giugno 2011;
Visto quanto stabilito all'art. 30 del decreto legislativo 1°
giugno 2011, n. 93, in materia di semplificazione per le attivita' di
vendita di gas naturale e di biogas;
Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 30
dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, i criteri
obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale,
compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante
dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti
gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale
senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull'intero
territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con
consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e
dell'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il
Ministero dello sviluppo economico, di seguito «Ministero», si
pronuncia in merito alle domande di inserimento nell'elenco delle
imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il
gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa
o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono
essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre
problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi
a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete
nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL,
sull'intero territorio nazionale.
2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato alle
necessita' delle forniture, comprensivo delle relative capacita' di
stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di
cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) dimostrazione della disponibilita' di fornitura di gas
naturale;
c) adeguatezza delle capacita' tecniche e finanziarie
dell'impresa richiedente.
3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di
gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non e' richiesto
l'inserimento del consorzio nell'elenco sopra citato.
4. Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL
che servono reti locali di distribuzione non collegate ne'
direttamente ne' indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti, il
soggetto che gestisce l'attivita' di distribuzione e' autorizzato a
svolgere temporaneamente l'attivita' di vendita di gas naturale, in
quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale.