IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di  allinearla  a   quella   dei   maggiori   partners   europei   ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte  alla
modernizzazione ed  allo  sviluppo  delle  infrastrutture  nazionali,
all'implementazione  della  concorrenza  dei  mercati,  nonche'  alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione  degli  oneri
                    amministrativi sulle imprese 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa  economica
sancito dall'articolo  41  della  Costituzione  e  del  principio  di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono  abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui  al  comma  3  del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: 
    a)  le  norme  che  prevedono  limiti  numerici,  autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque  denominati  per  l'avvio  di  un'attivita'  economica   non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del  principio
di proporzionalita'; 
    b) le norme che pongono  divieti  e  restrizioni  alle  attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita'  pubbliche
perseguite,   nonche'   le   disposizioni   di    pianificazione    e
programmazione territoriale o temporale autoritativa  con  prevalente
finalita' economica o prevalente  contenuto  economico,  che  pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli,  ovvero  non  adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori  economici
ponendo un trattamento differenziato  rispetto  agli  operatori  gia'
presenti sul mercato, operanti in  contesti  e  condizioni  analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di  prodotti  e
servizi al consumatore, nel tempo nello  spazio  o  nelle  modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli  operatori
economici oppure limitano o condizionano le  tutele  dei  consumatori
nei loro confronti. 
  2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in  ogni
caso interpretate ed applicate  in  senso  tassativo,  restrittivo  e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di  interesse
pubblico generale, alla stregua dei  principi  costituzionali  per  i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni  di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,  presenti
e futuri, ed ammette  solo  i  limiti,  i  programmi  e  i  controlli
necessari ad evitare possibili danni alla  salute,  all'ambiente,  al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza,  alla
liberta', alla dignita' umana e possibili  contrasti  con  l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e  con  gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. 
  3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo  i
criteri  ed  i  principi  direttivi  di  cui  all'articolo   34   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che  specifichi,  periodi  ed  ambiti  di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per  individuare  le
attivita'  per  le  quali  permane  l'atto  preventivo   di   assenso
dell'amministrazione, e  disciplinare  i  requisiti  per  l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i  termini  e  le  modalita'  per
l'esercizio   dei   poteri   di    controllo    dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge  e  regolamentari  dello  Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel  termine  di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del  principio  di  proporzionalita'.  In
mancanza del parere nel termine,  lo  stesso  si  intende  rilasciato
positivamente. 
  4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai  principi  e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della  Costituzione.  A  decorrere  dall'anno   2013,   il   predetto
adeguamento costituisce elemento  di  valutazione  della  virtuosita'
degli  stessi  enti  ai  sensi  dell'articolo  20,   comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15  luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo  4,  comunica,  entro  il
termine perentorio del 31  gennaio  di  ciascun  anno,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  gli  enti  che   hanno   provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente  articolo.  In
caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al  periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di  valutazione  della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni  dei
rispettivi statuti. 
  5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi  finanziari  come  definiti  dall'articolo  4   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi  di  comunicazione  come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE  relativa  ai  servizi
nel mercato interno,  e  le  attivita'  specificamente  sottoposte  a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.