IL CAPO DI GABINETTO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma  19,  lettera  a),  nella  parte  in  cui
prevede l'attribuzione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
delle competenze in materia di sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  16  novembre
2011 con il quale il dott. Piero Gnudi  e'  stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il  17  novembre  2011,
registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  23  luglio  2002,  recante:  «Ordinamento  delle  strutture
generali   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»   e
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  dirigenziali,  ed   in
particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1°
marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e  in  particolare  gli  articoli  2  e  29,
relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed in particolare l'art.  49  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione conseguiti in un Paese  non  appartenente  all'Unione
Europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della  Direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la  professione  di
maestro di sci e ulteriori disposizioni  in  materia  di  ordinamento
della professione di guida alpina; 
  Vista la domanda con la quale la sig.ra De Agostini Lara, cittadina
Italiana, ha chiesto  il  riconoscimento  in  Italia  del  titolo  di
maestro di sci in discipline alpine conseguito in Gran  Bretagna,  ai
fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci; 
  Considerato che il titolo professionale della  sig.ra  De  Agostini
Lara e' stato  gia'  riconosciuto  con  decreto  direttoriale  del  5
novembre 2010 e che in esso e' erroneamente indicato  il  25  gennaio
2008 quale data di rilascio della qualifica professione  «Alpine  Ski
Teacher ISIA» anziche' il 20 ottobre 2006; 
  Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta  del  giorno
29 novembre 2011, ha preso atto dell'errore materiale suesposto; 
  Ritenuto di rettificare parzialmente il decreto direttoriale del  5
novembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7  dicembre
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A parziale rettifica del decreto direttoriale del 5  novembre  2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  286  del  7  dicembre  2010,
l'art. 1 e' cosi' riformulato:  «il  titolo  di  maestro  di  sci  in
discipline alpine conseguito in Gran  Bretagna  in  data  20  ottobre
2006, dalla sig.ra Lara De  Agostini,  nata  a  Busto  Arsizio  il  7
novembre 1983, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di maestro di sci in discipline alpine».