IL CAPO DI GABINETTO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il Decreto-Legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri»,  ed  in
particolare l'art. 1, comma  19,  lettera  a),  nella  parte  in  cui
prevede l'attribuzione alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
delle competenze in materia di sport; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica  del  16  novembre
2011 con il quale il dott. Piero Gnudi  e'  stato  nominato  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti  il  17  novembre  2011
registro 1,  foglio  207,  concernente  la  delega  di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Ministro senza portafoglio; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  23  luglio  2002,  recante:  «Ordinamento  delle  strutture
generali   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri»   e
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  dirigenziali,  ed   in
particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1°
marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», e  in  particolare  gli  articoli  2  e  29,
relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999  n.
394 ed in  particolare  l'ad.  49  che  disciplina  le  procedure  di
riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di
una professione conseguiti in un Paese  non  appartenente  all'Unione
Europea; 
  Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206  di  attuazione
della  Direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  Direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone,
a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; 
  Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente  la  professione  di
maestro di sci e ulteriori disposizioni  in  materia  di  ordinamento
della professione di guida alpina; 
  Vista la domanda con la quale il Sig.  Mariano  Betulli,  cittadino
italiano,  nato  a  Roma  il  23  ottobre   1974,   ha   chiesto   il
riconoscimento  in  Italia  del  titolo  di  maestro   di   snowboard
conseguito  in  Svizzera  in  data  12   dicembre   2010,   ai   fini
dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard; 
  Considerato che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29
novembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal
richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della
professione di maestro di snowboard. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro  di
snowboard conseguito in Svizzera in data 12 dicembre 2010,  dal  Sig.
Mariano Betulli, nato a Roma il 23 ottobre 1974, e' rigettata poiche'
concernente titolo professionale non abilitante  all'esercizio  della
professione di maestro di snowboard.