IL CAPO DI GABINETTO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2011 registro 1, foglio 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2011 «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare gli articoli 2 e 29, relativi alle funzioni e competenze dell'Ufficio per lo Sport; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 ed in particolare l'ad. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea; Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina; Vista la domanda con la quale il Sig. Mariano Betulli, cittadino italiano, nato a Roma il 23 ottobre 1974, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Svizzera in data 12 dicembre 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard; Considerato che la Conferenza di Servizi nella seduta del giorno 29 novembre 2011, ha rilevato che il titolo professionale conseguito dal richiedente non attesta una formazione abilitante all'esercizio della professione di maestro di snowboard. Decreta: Art. 1 L'istanza di riconoscimento del titolo professionale di maestro di snowboard conseguito in Svizzera in data 12 dicembre 2010, dal Sig. Mariano Betulli, nato a Roma il 23 ottobre 1974, e' rigettata poiche' concernente titolo professionale non abilitante all'esercizio della professione di maestro di snowboard.