IL DIRETTORE REGIONALE 
                     delle Marche e dell'Umbria 
 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre  2000,  registro
n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio  2001
e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista  dall'art.
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia del territorio approvato dai  comitato  direttivo  nella
seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte  le
strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in  essere
nel Dipartimento del territorio alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle
strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente
art. 8, comma 1»; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  1961,  n.  498,  convertito  con
modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme  per
la  sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato   o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari; 
  Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26  gennaio  2001,  n.  32,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  2001,  che  ha
modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge  n.  498/1961,
sancendo che prima dell'emissione del  decreto  di  accertamento  del
periodo di mancato o irregolare  funzionamento  dell'ufficio  occorre
verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni  organizzative
dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del
contribuente; 
  Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale  di
Terni - prot. n. 6365 del 19 dicembre 2011 - con la  quale  e'  stato
comunicato che nella giornata  del  19  dicembre  2011  l'Ufficio  ha
potuto  assicurare  solo  servizi  parziali   relativamente   all'are
catastale mentre l'area di pubblicita' immobiliare e' rimasta chiusa,
causa sciopero indetto dalle OO.SS.; 
  Considerato che effettivamente i servizi di Terni relativi all'area
catastale sono stati assicurati solo parzialmente, mentre  i  servizi
relativi all'area di pubblicita' immobiliare non sono  stati  erogati
il giorno 19 dicembre 2011, a causa dello sciopero sopra indicato; 
  Constatato che il parziale e il mancato funzionamento  dei  servizi
sopra  indicati  sono  da  attribuirsi  alla  suesposta   causa,   da
considerarsi evento di carattere  eccezionale,  che  ha  impedito  il
normale svolgimento  delle  attivita'  connesse  ai  servizi  stessi,
producendo il parziale e il mancato  funzionamento  dell'ufficio  nel
giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con
conseguenti disagi per i contribuenti; 
  Considerato che l'Ufficio  del  Garante  del  contribuente  per  la
regione Umbria, con provvedimento del 12  gennaio  2012  ha  espresso
parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art.  10
del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; 
  Vista la disposizione dell'Agenzia del  territorio  del  10  aprile
2001, prot. n. R/16123, che individua nella  Direzione  regionale  la
struttura competente ad adottare i decreti di  irregolare  e  mancato
funzionamento degli uffici dell'Agenzia; 
  Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961,  n.
498,  e'  stato  accertato  il  periodo   di   parziale   e   mancato
funzionamento dell'Ufficio presso il quale si e' verificato  l'evento
eccezionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Il periodo di parziale e  mancato  funzionamento  al  pubblico  del
sotto indicato Ufficio, e' accertato come segue: 
    regione Umbria; 
    ufficio: Agenzia del territorio - Servizi catastali e servizi  di
pubblicita' immobiliare dell'Ufficio provinciale di Terni; 
    giorno: 19 dicembre 2011. 
 
    Ancona, 16 gennaio 2012 
 
                                     Il direttore regionale: Sabatini