IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 19 gennaio 2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La Cooperativa "S.E.I.T. Societa' Cooperativa", con sede in Chiesina Uzzanese (PT), costituita in data 11 settembre 2006, n. REA PT-164089, codice fiscale n. 01384280622, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Lungarno Guicciardini n. 9 - Firenze 50125, ne e' nominato commissario liquidatore.