IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e  l'art.  198,  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 19 gennaio
2011, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo
economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si
rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  Cooperativa  "S.E.I.T.  Societa'  Cooperativa",  con  sede   in
Chiesina Uzzanese (PT), costituita in data 11 settembre 2006, n.  REA
PT-164089,  codice  fiscale  n.  01384280622,  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e
l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio
in Lungarno Guicciardini  n.  9  -  Firenze  50125,  ne  e'  nominato
commissario liquidatore.