IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Popescu Vlad, nato il  14  maggio  1976  a
Brasov (Romania), cittadino romeno, diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decretolegislativo n.  206/2007,  il  riconoscimento
del proprio titolo accademico professionale di «Doctor  in  Inginerie
Electronica si Telecomunicatii» conseguito nel novembre  2006  presso
la «Universitatea  Transilvania»  di  Brasov,  ai  fini  dell'accesso
all'albo  degli  ingegneri  -  sezione  A   settori   industriale   e
dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328, contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che secondo la attestazione della autorita'  competente
romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi
dell'art. 3, punto 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE; 
  Tenuto conto  che  e'  in  possesso  anche  del  titolo  accademico
quinquennale  di  «Inginer  -  profilul   Electronic,   specializarea
Electronica aplicata» conseguito presso  la  stessa  universita'  nel
giugno 1999; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011 in cui con il conforme parere del  rappresentante
del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta  l'istanza
volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore  industriale
dell'albo    degli    ingegneri,    in    quanto    la     formazione
accademico-professionale  documentata  dal  sig.   Popescu   non   e'
assimilabile a quella richiesta  in  Italia  agli  iscritti  in  tale
settore, ove le  lacune  cosi'  emerse  non  possono  essere  colmate
tramite l'applicazione di misure compensative; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere -  sezione  A  settore  dell'informazione  e
quella di cui  e'  in  possesso  l'istante,  per  cui  e'  necessario
applicare le misure compensative; 
  Considerato il conforme parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; 
  Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Popescu Vlad, nato il 14 maggio 1976  a  Brasov  (Romania),
cittadino romeno, e' riconosciuto il titolo accademico  professionale
di «Doctor in Inginerie Electronica si Telecomunicatii», quale titolo
valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A -  settore
dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia. 
  L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri  sezione  A  -
settore industriale e' respinta. 
  Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione A - settore
dell'informazione, e'  subordinato,  a  scelta  del  richiedente,  al
superamento di una prova attitudinale  oppure  al  compimento  di  un
tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera' sulla seguente materia orale: bioingegneria elettronica. 
  Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  della
materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame  orale
da svolgersi in lingua italiana, che consiste  nella  discussione  di
brevi questioni tecniche sulla materia individuata ed altresi'  sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione. 
  Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente,
e' diretto  ad  ampliare  ed  approfondire  le  conoscenze  di  base,
specialistiche  e   professionali   relative   alla   materia   sopra
individuata. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli
ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del
presente provvedimento, nonche' la  dichiarazione  di  disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano  un'anzianita'
di iscrizione  all'albo  professionale  di  almeno  cinque  anni.  Il
Consiglio  nazionale   vigilera'   sull'effettivo   svolgimento   del
tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. 
 
    Roma, 23 gennaio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano