IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  che  attua  la
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del  2011)  ed  in
particolare l'art. 40, comma 4, che prevede che entro il 31  dicembre
2011 il Ministro dello sviluppo economico approva la metodologia che,
nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia  di  energia,
e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini  delle
comunicazioni alla Commissione europea, il  grado  di  raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia  di  quote  dei  consumi  finali
lordi  di  elettricita',  energia   per   il   riscaldamento   e   il
raffreddamento, e  per  i  trasporti  coperti  da  fonti  energetiche
rinnovabili; 
  Visto il medesimo art. 40 che: 
    - al comma 2 stabilisce che il Gestore dei servizi energetici (di
seguito GSE), tenuto conto delle norme stabilite in ambito  SISTAN  e
EUROSTAT,  organizza  e  gestisce  un  sistema  per  il  monitoraggio
statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo  a
rilevare i dati necessari per misurare  lo  stato  di  raggiungimento
degli obiettivi  a  livello  sia  nazionale,  che  regionale,  e  che
permetta inoltre di stimare  i  risultati  connessi  alla  diffusione
delle fonti rinnovabili e all'efficienza  energetica  in  termini  di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; 
    - al comma 1 prevede che nei  limiti  delle  risorse  disponibili
allo  scopo,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  (di  seguito
Ministero) provvede ad integrare il sistema statistico in materia  di
energia; 
    - al comma 5 stabilisce che il Ministro dello sviluppo  economico
approva la metodologia da applicare per  la  verifica  del  grado  di
raggiungimento degli obiettivi regionali, definiti ai sensi dell'art.
37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011; 
  Visto il Piano di azione nazionale  per  lo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili (di seguito PAN), adottato ai  sensi  dell'art.  4  della
direttiva 2009/28/CE e  trasmesso  alla  Commissione  europea  il  31
luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali  e  le  misure  al
2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e
sviluppare quelli  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  nel  settore
elettrico, termico e dei  trasporti,  quantificando  anche  la  quota
conseguibile attraverso mezzi  diversi  dalla  produzione  nazionale,
quali l'importazione di energia da altri paesi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  22   ottobre   2008,   relativo   alle   statistiche
dell'energia e successive modificazioni; 
  Vista  la  Direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio,  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili, ed in particolare le  modalita'  per  il  calcolo  della
quota di energia da fonti rinnovabili indicate all'art. 5; 
  Visto l'Energy  Statistics  Manual  predisposto  dall'International
Energy Agency - IEA e  da  EUROSTAT,  in  particolare  nelle  sezioni
dedicate alle classificazioni degli impianti e delle fonti, nonche' i
documenti  e  manuali  di  accompagnamento  ai  questionari  per   la
predisposizione, da parte dei paesi Membri, dei questionari stessi; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e  successive
modificazioni che agli  articoli  7  e  11  prevede  per  i  soggetti
pubblici e privati l'obbligo di fornire i dati  statistici  rilevanti
per  il  Piano   Statistico   Nazionale   (PSN)   e   stabilisce   le
corrispondenti  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie  in  caso  di
violazione; 
  Considerato che per il settore dell'energia elettrica il sistema di
rilevazione  e  monitoraggio  statistico  e'   ormai   sviluppato   e
consolidato,  e  consente  di  rispondere  adeguatamente  ai   flussi
informativi richiesti dalla citata Direttiva, sia a livello nazionale
che a livello regionale; 
  Considerato  che  per  i  settori  termico  e  dei   trasporti   le
informazioni statistiche non sono disponibili col medesimo  grado  di
approfondimento  del  settore  elettrico  e  che  pertanto  si  rende
necessaria un'implementazione del  sistema  nonche'  lo  sviluppo  di
specifiche metodologie di calcolo; 
  Vista la proposta di metodologia predisposta dal GSE  in  cui  sono
individuati i dati puntuali da rilevare per descrivere  e  monitorare
il consumo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore del calore
e dei trasporti, utili per la costruzione degli  indicatori-obiettivo
e per il monitoraggio statistico dei consumi delle singole fonti; 
  Visto il sistema informativo di monitoraggio  statistico,  messo  a
punto  dal  GSE,  denominato  SIMERI  -  Sistema  Italiano   per   il
Monitoraggio delle Energie RInnovabili -  nel  quale  confluiscono  i
dati necessari alla verifica  del  raggiungimento  dei  risultati  di
produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili; 
  Ritenuto  che  la  suddetta  metodologia  e'  corrispondente   alle
finalita' espresse dall'art. 40, comma 1, del decreto legislativo  n.
28 del 2011, e assicura: 
    - il monitoraggio degli obiettivi nazionali, intermedi e al 2020,
in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricita', energia
per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti,  coperti
da fonti energetiche rinnovabili; 
    - la possibilita' di ottenere, nel  tempo,  la  coerenza  tra  il
monitoraggio e il bilancio energetico nazionale; 
    - la disponibilita' dei dati necessari alla predisposizione delle
relazioni di cui all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE; 
  Considerato inoltre che, in attuazione  dell'art.  40  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, il GSE procedera' a integrare SIMERI  con
i seguenti ulteriori elementi: 
    - il monitoraggio di eventuali progetti  comuni  e  trasferimenti
statistici realizzati con altri Stati membri ai  sensi  dell'art.  35
comma 1, lettera d), e art. 37, comma  4,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 28 del  2011,  nonche'  quelli  relativi  ai  progetti
comuni con Paesi terzi, di cui art.  36,  comma  1,  lettera  c)  del
medesimo decreto; 
    - la stima a livello nazionale della riduzione delle emissioni di
gas  a  effetto  serra  risultanti  dalla  diffusione   delle   fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica; 
    - la stima delle ricadute industriali ed  occupazionali  connesse
con  la  diffusione  delle  fonti  rinnovabili  e   alla   promozione
dell'efficienza energetica; 
  Ritenuto  che  il  monitoraggio  nazionale  costituisce  anche   il
riferimento  per  lo  sviluppo  del  sistema  di  monitoraggio  degli
obiettivi regionali, intermedi e al 2020, in  materia  di  quote  dei
consumi  finali  lordi  di  energia  coperti  da  fonti   energetiche
rinnovabili, stabiliti in attuazione dell'art. 2,  comma  167,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
                              E m a n a 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo  n.
28 del 2011, e nel rispetto delle finalita' di cui al  medesimo  art.
40, comma 1, e' approvata la metodologia  riportata  nell'Allegato  1
che forma parte integrante del presente decreto.  La  metodologia  e'
applicata, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di
energia, per rilevare  i  dati  necessari  a  misurare  il  grado  di
raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali  in  materia   di   quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il
raffrescamento sul consumo finale lordo di  energia  e  di  quota  di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti. 
  2. Per il settore  elettrico,  la  metodologia  di  rilevazione  e'
basata: 
    a. per quanto riguarda il solare fotovoltaico e gli  impianti  di
potenza  inferiore  ai  200  kW,  sugli  archivi   amministrativi   o
rilevazione  diretta  del  GSE  relativi  agli   incentivi   e   alle
certificazioni di impianto; 
    b. per quanto  riguarda  tutte  le  altre  forme  di  generazione
elettrica da fonti rinnovabili,  su  dati  rilevati  direttamente  da
Terna presso gli operatori che Terna stessa e' tenuta  a  trasmettere
annualmente al GSE. 
  3. Per il settore  termico  e  dei  trasporti,  la  metodologia  e'
articolata   nei   seguenti   dieci   temi   statistici,    riportati
nell'allegato 1, a  ciascuno  dei  quali  corrisponde  una  specifica
scheda: 
    I. Calore derivato, ovvero prodotto da impianti del settore della
trasformazione di fonti primarie e ceduto a terzi; 
    II. Energia geotermica; 
    III. Energia solare termica; 
    IV. Rifiuti; 
    V. Biomasse solide; 
    VI. Bioliquidi; 
    VII. Biogas; 
    VIII. Pompe di calore; 
    IX. Biocarburanti e biometano; 
    X. Energia elettrica nei trasporti. 
  4. I dati e le informazioni raccolti dal GSE in applicazione  della
metodologia di cui al comma 1 sono utilizzati per l'elaborazione  del
Bilancio energetico nazionale, per le altre statistiche  del  sistema
statistico  nazionale  afferenti  le  fonti  rinnovabili  di  energia
nonche'  per  le  statistiche  energetiche   nazionali   da   inviare
all'Ufficio statistiche della Commissione europea.