IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato  dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 23 dicembre  2010  dall'impresa
K+S Agricoltura  Spa,  con  sede  legale  in  Cesano  Maderno  (Monza
Brianza),  via  Marconato  8,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio  dei  prodotto  fitosanitario  denominato
Compo  Anticocciniglia  Pronto  Uso,  contenete  le  sostanze  attive
thiametoxam  ed  abamectina,  uguale  al  prodotto   di   riferimento
denominato Compo Axoris Pronto Uso registrato  al  n.  13379/PPO  con
decreto direttoriale in data 11 giugno 2010, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Compo Axoris Pronto Uso registrato al n. 13379/PPO; 
  Visto il decreto ministeriale del 29  maggio  2007  di  recepimento
della direttiva  2007/6/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva thiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto 15 ottobre 2010, di  recepimento  della  direttiva
2010/21/UE, che modifica l'allegato I della dierttiva 91/414/CEE  del
Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche  relative  a
varie sostanze attive tra cui la sostanza thiametoxam; 
  Visto il decreto ministeriale del 22  aprile  2009  di  recepimento
della direttiva 2008/107/EC relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva abamectina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visti gli atti  da  cui  risulta  che  l'impresa  in  questione  ha
modificato la propria denominazione sociale in Compo Agrospecialities
Sri, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato
8; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  entrambe  le  sostanze  attive
thiametoxam ed abamectina; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione ai 31 gennaio
2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e tino  al  31  gennaio
2017, l'impresa Compo Agrospecialities Srl, con sede legale in Cesano
Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere
in   commercio   il   prodotto   fitosanitario    denominato    Compo
Anticocciniglia Pronto Uso con  la  composizione  e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: 
    Trigger mL 250 - 350 - 500 - 600 - 750 - 1000; 
    Twin chamber spray system mL 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450  -
500 - 550 - 600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 850 - 1000. 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera: Schirm GmbH Standort Baar-Ebenhausen (DE). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15133. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 dicembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello