IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  401,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni e'  stata  nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato  conferito
l'incarico per le politiche della gioventu'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13  giugno  2008,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio della Gioventu',  on.  Giorgia  Meloni,  per  l'esercizio
delle funzioni e dei compiti, ivi  compresi  quelli  di  indirizzo  e
coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle  materie
concernenti le politiche giovanili; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, il Fondo per le politiche giovanili; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio»  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 e, in particolare,  l'art.  1,
commi 5, lettere dalla a) alla f), e 6; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  in  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana  per  i  giovani,  e  che  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  13  giugno
2008 delega le suddette funzioni al Ministro della gioventu'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 dicembre 2010, recante «Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per  l'anno  finanziario
2011», che ha assegnato al capitolo  n.  853  del  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per  le
politiche  giovanili»,  nell'ambito  del  C.D.R.  n.  16   denominato
«Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 32.909.777,00; 
  Visto l'art. 1, comma 166, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220
(«legge di stabilita' 2011»), che demanda alla «tabella C»,  allegata
alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni  da  iscrivere
nei singoli stati di previsione del  bilancio  2011  e  del  triennio
2011-2013,  in  relazione  a  leggi  di  spesa  permanente   la   cui
quantificazione  e'  rinviata  alla  legge  di   stabilita'»,   cosi'
determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il  2011,
del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248  del  2006,  in
euro 12.788.000,00; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2011 che, al fine di  adeguare
il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l'anno 2011 alle effettive  dotazioni  finanziarie  di  cui  alla
legge n. 220/2010  (legge  di  stabilita'  2011)  ed  alla  legge  n.
221/2010 (legge di bilancio 2011), ha operato una riduzione, a carico
del C.D.R. 16 - cap. 853 «Fondo  per  le  politiche  giovanili»,  del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
nella misura di euro 20.122.000,00; 
  Ritenuto pertanto che, a seguito della  riduzione  ora  menzionata,
gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2011, aventi la finalizzazione
di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248
(«Fondo per le politiche giovanili») ammontano ad euro 12.787.777,00; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in  data  3  marzo  2011  che,  in  attuazione
dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del C.D.R.  n.
16, denominato «Gioventu'»,  per  l'esercizio  finanziario  2011,  in
considerazione dell'avanzo d'esercizio  realizzatosi  nel  precedente
esercizio finanziario 2010; 
  Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concordata in sede di Conferenza unificata,  di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le  azioni
ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle
risorse del citato  Fondo  per  le  politiche  giovanili  -  triennio
2010/2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1,  dell'intesa  citata  che
individua la quota destinata  a  cofinanziare  gli  interventi  delle
regioni e delle province  autonome  nella  misura  del  46,15%  dello
stanziamento annuale del «Fondo per  le  politiche  giovanili»  (pari
pertanto, per il 2011, ad euro 5.901.559,09); 
  Visto l'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
tema di «federalismo amministrativo»; 
  Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal  Dipartimento  della
gioventu' al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato (nota UBRRAC  4225  P-4.7.1  in
data  28  febbraio  2011)   afferente,   tra   l'altro,   l'eventuale
sopravvenuta incompatibilita', a decorrere  dal  2011,  della  citata
disposizione di cui all'art.  2,  comma  1,  dell'intesa  in  data  7
ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge n. 78/2010; 
  Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, con decreto n. 50436 del  20  maggio
2011 (registrato alla Corte dei conti addi' 8 luglio  2011,  registro
n. 7, foglio n. 146),  ha  ricompreso  il  «Fondo  per  le  politiche
giovanili» nell'ambito delle risorse statali  a  valere  sulle  quali
possono  essere  realizzati  i  trasferimenti   non   finalizzati   a
specifiche policies (di seguito: «trasferimenti indistinti») a favore
delle  regioni,  ai  sensi  del  citato  art.  14,   comma   2,   del
decreto-legge n.  78/2010,  ed  ha  contestualmente  trasferito  alle
regioni, a valere sul citato «Fondo per  le  politiche  giovanili»  -
E.F. 2011, euro 6.761.260,00; 
  Ritenuto che il menzionato decreto - M.E.F. n. 50436 del 20  maggio
2011 risulta adottato sulla  base  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 28  gennaio  2011,  a  propria  volta  emanato
previa intesa della Conferenza Stato-regioni (seduta del 18  novembre
2010); 
  Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1,
dell'intesa  7  ottobre  2010,  concordato  in  sede  di   Conferenza
unificata (trasferimenti alle regioni per euro 5.901.559,09, a valere
sugli  stanziamenti  -  E.F.  2011  del  «Fondo  per   le   politiche
giovanili»),  risulta   adempiuto   a   seguito   del   trasferimento
finanziario a diverso titolo a favore delle regioni, per  il  maggior
importo di euro 6.761.260,00, disposto, pur  sempre  a  valere  sulle
risorse del citato  «Fondo»,  d'intesa  con  la  Conferenza  Stato  -
regioni, con decreto n.  50436  del  20  maggio  2011,  adottato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato; 
  Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della piu' volte citata intesa  in
data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni,  che
individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore
dei comuni nella misura del  9,23%  dello  stanziamento  annuale  del
«Fondo per le  politiche  giovanili»,  cosi'  come  risultante  dalla
legislazione vigente e da  eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni
disposti da successive manovre di finanza  pubblica,  pari  pertanto,
per il 2011, ad euro 1.180.311,82; 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 2, della piu' volte citata intesa in
data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni,  che
individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi  a  favore
delle province nella misura di euro 3.000.000,00; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2011,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, destinato a finanziare  le
azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale,  specificamele
indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed  i  progetti  destinati  al
territorio, individuati di intesa con gli enti locali. 
  2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3
e' destinata, per l'anno 2011, la somma di euro 1.846.205,18. 
  3. Alle regioni, ai sensi dell'art.  4,  nonche'  al  finanziamento
delle azioni e dei  progetti  destinati  al  territorio,  individuati
all'art. 5, e' destinata la somma complessiva di  euro  10.941.571,82
per l'anno 2011.