IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 401, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per le politiche della gioventu'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio della Gioventu', on. Giorgia Meloni, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 e, in particolare, l'art. 1, commi 5, lettere dalla a) alla f), e 6; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana per i giovani, e che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 delega le suddette funzioni al Ministro della gioventu'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2010, recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2011», che ha assegnato al capitolo n. 853 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per le politiche giovanili», nell'ambito del C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», una dotazione finanziaria di euro 32.909.777,00; Visto l'art. 1, comma 166, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 («legge di stabilita' 2011»), che demanda alla «tabella C», allegata alla medesima legge, l'individuazione delle «dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2011 e del triennio 2011-2013, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'», cosi' determinando le risorse da destinarsi al finanziamento, per il 2011, del «Fondo» di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in euro 12.788.000,00; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2011 che, al fine di adeguare il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011 alle effettive dotazioni finanziarie di cui alla legge n. 220/2010 (legge di stabilita' 2011) ed alla legge n. 221/2010 (legge di bilancio 2011), ha operato una riduzione, a carico del C.D.R. 16 - cap. 853 «Fondo per le politiche giovanili», del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura di euro 20.122.000,00; Ritenuto pertanto che, a seguito della riduzione ora menzionata, gli stanziamenti effettivi, per l'anno 2011, aventi la finalizzazione di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 («Fondo per le politiche giovanili») ammontano ad euro 12.787.777,00; Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011 che, in attuazione dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del C.D.R. n. 16, denominato «Gioventu'», per l'esercizio finanziario 2011, in considerazione dell'avanzo d'esercizio realizzatosi nel precedente esercizio finanziario 2010; Vista l'intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, concordata in sede di Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le azioni ed ai progetti destinati al territorio, da realizzarsi a valere sulle risorse del citato Fondo per le politiche giovanili - triennio 2010/2012; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, dell'intesa citata che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle regioni e delle province autonome nella misura del 46,15% dello stanziamento annuale del «Fondo per le politiche giovanili» (pari pertanto, per il 2011, ad euro 5.901.559,09); Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di «federalismo amministrativo»; Visto il quesito sollevato, per il tramite del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della gioventu' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (nota UBRRAC 4225 P-4.7.1 in data 28 febbraio 2011) afferente, tra l'altro, l'eventuale sopravvenuta incompatibilita', a decorrere dal 2011, della citata disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dell'intesa in data 7 ottobre 2010 con la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010; Considerato che, nelle more dell'evasione del suddetto quesito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con decreto n. 50436 del 20 maggio 2011 (registrato alla Corte dei conti addi' 8 luglio 2011, registro n. 7, foglio n. 146), ha ricompreso il «Fondo per le politiche giovanili» nell'ambito delle risorse statali a valere sulle quali possono essere realizzati i trasferimenti non finalizzati a specifiche policies (di seguito: «trasferimenti indistinti») a favore delle regioni, ai sensi del citato art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010, ed ha contestualmente trasferito alle regioni, a valere sul citato «Fondo per le politiche giovanili» - E.F. 2011, euro 6.761.260,00; Ritenuto che il menzionato decreto - M.E.F. n. 50436 del 20 maggio 2011 risulta adottato sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, a propria volta emanato previa intesa della Conferenza Stato-regioni (seduta del 18 novembre 2010); Ritenuto, conseguentemente, che l'onere di cui all'art. 2, comma 1, dell'intesa 7 ottobre 2010, concordato in sede di Conferenza unificata (trasferimenti alle regioni per euro 5.901.559,09, a valere sugli stanziamenti - E.F. 2011 del «Fondo per le politiche giovanili»), risulta adempiuto a seguito del trasferimento finanziario a diverso titolo a favore delle regioni, per il maggior importo di euro 6.761.260,00, disposto, pur sempre a valere sulle risorse del citato «Fondo», d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, con decreto n. 50436 del 20 maggio 2011, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Visto inoltre l'art. 4, comma 1, della piu' volte citata intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore dei comuni nella misura del 9,23% dello stanziamento annuale del «Fondo per le politiche giovanili», cosi' come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti da successive manovre di finanza pubblica, pari pertanto, per il 2011, ad euro 1.180.311,82; Visto altresi' l'art. 4, comma 2, della piu' volte citata intesa in data 7 ottobre 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua la quota destinata a cofinanziare gli interventi a favore delle province nella misura di euro 3.000.000,00; Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo per l'anno 2011, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta'; Decreta: Art. 1 Ripartizione del Fondo 1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamele indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con gli enti locali. 2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3 e' destinata, per l'anno 2011, la somma di euro 1.846.205,18. 3. Alle regioni, ai sensi dell'art. 4, nonche' al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, individuati all'art. 5, e' destinata la somma complessiva di euro 10.941.571,82 per l'anno 2011.