La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di  cui
al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   successive
modificazioni, le parole: «, nonche' per  i  conducenti  dei  veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto  di
persone in conto terzi» sono soppresse. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 173  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013) 
              Art. 173 (Uso di  lenti  o  di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di  guida  o
          di certificato di idoneita' alla guida dei  ciclomotori  al
          quale, in sede di rilascio o rinnovo della  patente  o  del
          certificato stessi, sia stato prescritto  di  integrare  le
          proprie deficienze organiche  e  minorazioni  anatomiche  o
          funzionali per mezzo di lenti o di determinati  apparecchi,
          ha l'obbligo di usarli durante la guida. 
              2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli  delle
          Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma  11,  e
          di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o
          dotati di auricolare purche' il conducente  abbia  adeguata
          capacita'  uditiva  ad  entrambe  le   orecchie   che   non
          richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 76 a euro 306. 
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 152 a euro 608. Si  applica  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre  mesi,  qualora  lo  stesso  soggetto
          compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio. 
              (Testo applicabile dal 19 gennaio 2013) 
              Art. 173 (Uso di  lenti  o  di  determinati  apparecchi
          durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida  al
          quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente  stessa,
          sia stato prescritto di  integrare  le  proprie  deficienze
          organiche e minorazioni anatomiche o funzionali  per  mezzo
          di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
          usarli durante la guida. 
              2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la
          marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie
          sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli  delle
          Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma  11,  e
          di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o
          dotati di auricolare purche' il conducente  abbia  adeguata
          capacita'  uditiva  ad  entrambe  le   orecchie   che   non
          richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. 
              3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 76 a euro 306. 
              3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 152 a euro 608. Si  applica  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre  mesi,  qualora  lo  stesso  soggetto
          compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».