IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO 
                              di Rovigo 
 
  Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,  che  attribuisce  alle  direzioni
territoriali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione  amministrativa
in materia di determinazione delle tariffe minime per  le  operazioni
di facchinaggio; 
  Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997; 
  Visto il precedente decreto n. 4 del 5 novembre 2010 con  il  quale
si provvedeva a determinare gli importi  per  le  tariffe  minime  di
facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti  nella
provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2011; 
  Ritenuto doveroso il coinvolgimento  delle  organizzazioni  sociali
operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni; 
  Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa e
la richiesta  di  favorire  l'omogeneizzazione  delle  tariffe  nelle
diverse province del Veneto; 
 
                              Determina 
 
di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio  per
le aziende e gli organismi  economici  operanti  nella  provincia  di
Rovigo per il biennio 2012-2013 nella  misura  che  si  riporta,  per
ciascun periodo indicato: 
    periodo di validita': fino al 31 gennaio 2013: 
  1) per ogni prestazione pari a un ora/lavoro: € 17,25; 
  2) per lavori di facchinaggio  svolti  con  l'ausilio  di  carrelli
elevatori di portata fino a 20 q con operatore, muniti  di  tutte  le
caratteristiche tecniche operative standard: € 24,44; 
    periodo di validita': dal 1° febbraio 2013 al 31 dicembre 2013. 
  L'adeguamento  avverra'  automaticamente  il   1°   febbraio   2013
considerando quale coefficiente di rivalutazione delle tariffe valide
fino al 31 gennaio 2013 la media dell'Indice dei  prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2012. 
  Le tariffe concordate aziendalmente in  applicazione  del  presente
decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni: 
    per lavoro notturno, intendendosi per tale  quello  svolto  dalle
22,00 alle 6,00 del giorno successivo: 
  a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%; 
  b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%; 
    lavoro domenicale: 
  a) diurno: maggiorazione 20%; 
  b) notturno: maggiorazione 50%; 
    lavoro nelle festivita' nazionali  e  infrasettimanali  (prestato
nell'ambito dell'orario normale): 
      a) maggiorazione: 50%. 
  Le percentuali di  cui  sopra  non  sono  cumulabili:  la  maggiore
assorbe la minore. 
  Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative  all'utilizzo  di
carrelli elevatori (punto 2), tali  maggiorazioni  devono  intendersi
riferite alla sola quota ora/lavoro. 
  Il presente decreto ha validita' a tutto il 31 dicembre 2013. 
    Roma, 30 gennaio 2012 
 
                                  Il direttore territoriale: Bortolan