IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale, cosi' come modificato con  il  decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; 
  Visto, in particolare, l'art. 59, comma 5, del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che demanda ad uno o
piu' decreti la definizione, tra l'altro, delle regole  tecniche  per
la formazione, la documentazione e lo scambio dei  dati  territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.  36,  attuativo
della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo  di  documenti  nel
settore pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. prof.  Renato  Brunetta  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia pubblica amministrazione  ed  innovazione  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; 
  Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale
si e' provveduto alla riorganizzazione del  CNIPA  (Centro  nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha  assunto  la
denominazione di DigitPA; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32  recante
attuazione    della    direttiva    2007/2/CE,     che     istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea (INSPIRE); 
  Considerato   che   l'Istituto   Geografico   Militare,   con    la
realizzazione della "Rete Dinamica Nazionale", ha definito  la  nuova
realizzazione  ETRF2000  -  all'epoca  2008.0  -   del   Sistema   di
Riferimento Geodetico europeo ETRS89; 
  Considerato  che  la  nuova  realizzazione  italiana   ETRF2000   -
all'epoca 2008.0 - e' stata certificata dal Technical  Working  Group
dell'EUREF ed inglobata nel network di raffittimento europeo; 
  Ritenuto necessario provvedere all'adozione di un unico Sistema  di
riferimento geodetico per l'intero  territorio  nazionale,  al  quale
riferire le stazioni permanenti, la cartografia, le immagini aeree  e
satellitari e  i  documenti  comunque  georeferenziati,  al  fine  di
agevolare  la  fruibilita'  e  lo  scambio  di  dati  e  informazioni
territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali; 
  Sentito il Comitato per le regole tecniche  sui  dati  territoriali
delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  59,  comma  2,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reso  nella  seduta
dell'8 luglio 2010; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 59,  comma  5,
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e   successive
modificazioni, il Sistema  di  riferimento  geodetico  nazionale  che
consente la documentazione, la  fruibilita'  e  lo  scambio  di  dati
territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali. 
  2. Il presente decreto  definisce,  altresi',  le  regole  tecniche
relative alle reti di stazioni permanenti che forniscono  servizi  di
posizionamento in tempo reale. 
  3. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a) CAD, il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    b)  Comitato,  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
territoriali delle  pubbliche  amministrazioni,  istituito  ai  sensi
dell'art. 59, comma 2, del CAD; 
    c)  dati  territoriali,  qualunque  informazione  geograficamente
localizzata, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CAD; 
    d) metadati, le informazioni che descrivono i dati territoriali e
i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare,  ricercare
e utilizzare tali dati e servizi; 
    e) Repertorio, il  Repertorio  nazionale  dei  dati  territoriali
(RNDT) istituito presso DigitPA (gia' CNIPA) ai sensi  dell'art.  59,
comma 3, del CAD; 
    f) servizi relativi  ai  dati  territoriali,  le  operazioni  che
possono essere eseguite, con un'applicazione  informatica,  sui  dati
territoriali o sui metadati connessi; 
    g) Geoportale nazionale: un sito  internet,  o  equivalente,  che
fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 32 del 2010; 
    h) amministrazioni, le pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    i) stazioni permanenti, i ricevitori  satellitari  installati  in
modo permanente in grado di ricevere segnali delle costellazioni GNSS
(Global Navigation Satellite Systems), tra cui il sistema GPS (Global
Positioning System); 
    j)  EUREF,  l'European  Reference  Frame,  sottocommissione   per
l'Europa dell'International Association of Geodesy (IAG); 
    l) ITRS (International Terrestrial Reference System), il  Sistema
di  riferimento  geodetico   globale   definito   dall'IUGG   (Unione
Internazionale di Geodesia e Geofisica) per l'intero globo terrestre; 
    m) IGS, l'International GNSS Service, servizio dell'International
Association of Geodesy (IAG); 
    n)  ETRS89  (European  Terrestrial  Reference  System  1989),  il
Sistema di riferimento geodetico globale definito dall'EUREF nel 1989
per il territorio europeo come  realizzazione  del  sistema  ITRS  in
ambito europeo all'epoca 1989.0 (cosiddetto ITRF89); 
    o) ETRF2000  all'epoca  2008.0  (European  Terrestrial  Reference
Frame  2000  all'epoca  2008.0),  la  realizzazione  del  Sistema  di
riferimento   geodetico   globale   ETRS89   definita   dall'Istituto
Geografico Militare per il territorio  nazionale  e  riferita  al  1°
gennaio 2008; 
    p) ROMA40, il Sistema di riferimento geodetico italiano istituito
nel  1940,  basato  sull'ellissoide  Internazionale  (o  di  Hayford)
orientato sulla verticale di Roma  -  Monte  Mario  -  Origine  delle
longitudini sul meridiano di Roma - Monte Mario; 
    q) ED50, il Sistema di riferimento  geodetico  europeo  istituito
nel 1950, basato sull'ellissoide Internazionale (o  di  Hayford)  con
orientamento medio europeo - Origine delle longitudini sul  meridiano
di Greenwich.