IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, che demanda ad uno o piu' decreti la  definizione,  tra  l'altro,
delle regole tecniche per  la  formazione,  la  documentazione  e  lo
scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole  amministrazioni
competenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.  36,  attuativo
della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo  di  documenti  nel
settore pubblico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on. prof.  Renato  Brunetta  e'  stato  nominato
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  dell'8
maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica   amministrazione   e
l'innovazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio
dei Ministri in materia pubblica amministrazione  ed  innovazione  al
Ministro senza portafoglio on. prof. Renato Brunetta; 
  Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, con il quale
si e' provveduto alla riorganizzazione del  CNIPA  (Centro  nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione) che ha  assunto  la
denominazione di DigitPA; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante
attuazione della direttiva 2007/2/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 marzo 2007,  che  istituisce  un'infrastruttura  per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE); 
  Sentito il Comitato per le regole tecniche  sui  dati  territoriali
delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.  59,  comma  2,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del
7 ottobre 2010; 
  Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di  cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva  98/48/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20  luglio  1998,  attuata  con  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare per i profili relativi ai dati ambientali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 59,  comma  5,
del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   e   successive
modificazioni, le regole tecniche per la formazione, il contenuto, la
documentazione e la fruibilita' dei database geotopografici. 
  2. Ai fini del presente provvedimento si intende per: 
    a) CAD, il Codice dell'amministrazione digitale adottato  con  il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    b)  Comitato,  il  Comitato  per  le  regole  tecniche  sui  dati
territoriali delle  pubbliche  amministrazioni,  istituito  ai  sensi
dell'art. 59, comma 2, del CAD; 
    c)  dati  territoriali,  qualunque  informazione  geograficamente
localizzata, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CAD; 
    d) metadati, le informazioni che descrivono i dati territoriali e
i servizi ad essi relativi e che consentono di registrare,  ricercare
e utilizzare tali dati e servizi; 
    e) Repertorio, il  Repertorio  nazionale  dei  dati  territoriali
(RNDT) istituito presso DigitPA (gia' CNIPA) ai sensi  dell'art.  59,
comma 3, del CAD; 
    f) servizi relativi  ai  dati  territoriali,  le  operazioni  che
possono essere eseguite, con un'applicazione  informatica,  sui  dati
territoriali o sui metadati connessi; 
    g) Geoportale nazionale: un sito  internet,  o  equivalente,  che
fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'art. 7 del
decreto legislativo n. 32 del 2010; 
    h) amministrazioni, le pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
    i)  Database  geotopografico:  archivio  di   dati   territoriali
organizzato secondo le regole di struttura e di contenuto individuate
negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente decreto.