IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di  questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2010 destinato al funzionamento
delle universita' e dei consorzi interuniversitari; 
  Visto il decreto ministeriale n. 655del 21 dicembre  2010  relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di  finanziamento  ordinario
delle universita' per l'anno 2010, registrato alla Corte dei conti il
30 dicembre 2010, reg. n. 8, foglio n. 222; 
  Visto in particolare l'art.6 del predetto decreto  ministeriale  n.
655 del 21/12/2010 che destina 5.000.000 di euro per la  prosecuzione
del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi
Montalcini» a favore  di  giovani  studiosi  ed  esperti  italiani  e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o  equivalente
da non piu' di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita'
di ricerca o  didattica  da  almeno  un  triennio,  finalizzato  alla
realizzazione di programmi di ricerca autonomamente  proposti  presso
universita' italiane, attraverso la stipula  di  contratti  ai  sensi
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,  sulla
base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
  Visto l'art. 29, comma 11 lettera c) della legge 30 dicembre  2010,
n. 240 che ha abrogato le disposizioni di cui all'art.  1,  comma  14
della legge 4 novembre 2005, n. 230; 
  Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma  3  lettera  b)  della
legge 30 dicembre  2010,  n.  240  che  prevede  la  possibilita'  di
stipulare contratti di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  di
durata triennale  non  rinnovabili,  con  possessori  del  titolo  di
dottore di  ricerca  o  titolo  equivalente,  ovvero  per  i  settori
interessati,  del  diploma  di  specializzazione  medica  che   hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di  assegni  di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni,  o  di  borse  post-dottorato  ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989,  n.  398,  ovvero  di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
  Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i  contratti
di cui al comma 3, lettera  b)  del  medesimo  articolo  e'  pari  al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento; 
  Visto l'art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.  240,  ai
sensi del  quale,  «nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
programmazione, nel terzo anno  di  contratto  di  cui  al  comma  3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare  del  contratto  stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui  all'art.  16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore  associato,  ai  sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di  esito  positivo  della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza  dello  stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La  valutazione  si
svolge  in  conformita'  agli  standard  qualitativi  riconosciuti  a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»; 
  Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della  legge  n.  230  del  2005,
attribuisce al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, il potere di identificare, sentiti  l'Agenzia  nazionale  di
valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il consiglio
universitario   nazionale,   i   programmi   di   ricerca   di   alta
qualificazione,  finanziati  dall'Unione  europea  o  dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  i  cui  vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per  la  copertura  di
posti di professore ordinario e associato e di  ricercatore  a  tempo
determinato da parte delle universita'; 
  Sentiti   l'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del    sistema
universitario  e  della  ricerca,  e   il   Consiglio   universitario
nazionale,  limitatamente  alle  disposizioni  del  presente  decreto
attuative del predetto art. 29, comma  7,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; 
  Ritenutala  necessita'  di  dettare  disposizioni  in  merito  alle
modalita'  di  presentazione  delle  domande,  alla  selezione  delle
proposte ed alla erogazione delle risorse  a  disposizione  ai  sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 655 del 21  dicembre
2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il programma per il reclutamento di  giovani  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 655 del  21
dicembre 2010, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita',  che  alla
data di scadenza delle domande,  siano  in  possesso  del  titolo  di
dottore di ricerca o equivalente conseguito da non piu' di sei anni e
risultino stabilmente impegnati all'estero da almeno un  triennio  in
attivita' didattica  o  di  ricerca  presso  qualificate  istituzioni
universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in  ragione
di borse di studio o da finanziamenti ottenuti  in  Italia  non  sono
computabili ai fini della maturazione del triennio  di  attivita'  di
ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del  triennio  di
servizio all'estero, gli studiosi non devono  aver  ricoperto  alcuna
posizione  (ricercatori  a  tempo  determinato   che   hanno   svolto
prolungati periodi di ricerca e/o didattica  all'estero,  assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche  iscritti  a  corsi  di  dottorato  in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari  di
borse di studio) presso enti/istituzioni  universitarie  e  non,  nel
territorio  dello  Stato  italiano.  Gli   studiosi   dovranno   aver
completato il PhD entro il 31 ottobre 2008, in modo che nel  triennio
siano comprese attivita' didattiche e/o di ricerca postdottorale  non
finalizzate al solo conseguimento del PhD.