IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo
Ministero per l'esercizio finanziario 2010 destinato al funzionamento
delle universita' e dei consorzi interuniversitari;
Visto il decreto ministeriale n. 655del 21 dicembre 2010 relativo
ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario
delle universita' per l'anno 2010, registrato alla Corte dei conti il
30 dicembre 2010, reg. n. 8, foglio n. 222;
Visto in particolare l'art.6 del predetto decreto ministeriale n.
655 del 21/12/2010 che destina 5.000.000 di euro per la prosecuzione
del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi
Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e
stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente
da non piu' di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita'
di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla
realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso
universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sulla
base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 recante norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario;
Visto l'art. 29, comma 11 lettera c) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 che ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 1, comma 14
della legge 4 novembre 2005, n. 230;
Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilita' di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori
interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno
usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di
ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai
sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di
analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo e' pari al
trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato
fino a un massimo del 30 per cento;
Visto l'art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai
sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3,
lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso,
che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16,
ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso,
e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo
nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005,
attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il consiglio
universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori
possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di
posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo
determinato da parte delle universita';
Sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, e il Consiglio universitario
nazionale, limitatamente alle disposizioni del presente decreto
attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Ritenutala necessita' di dettare disposizioni in merito alle
modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle
proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi
dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale n. 655 del 21 dicembre
2010;
Decreta:
Art. 1
Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo
determinato di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 655 del 21
dicembre 2010, si rivolge a studiosi di ogni nazionalita', che alla
data di scadenza delle domande, siano in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente conseguito da non piu' di sei anni e
risultino stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in
attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni
universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione
di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono
computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di
ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di
servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna
posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto
prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti,
contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in
co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di
borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel
territorio dello Stato italiano. Gli studiosi dovranno aver
completato il PhD entro il 31 ottobre 2008, in modo che nel triennio
siano comprese attivita' didattiche e/o di ricerca postdottorale non
finalizzate al solo conseguimento del PhD.