IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; la legge 21 dicembre  1999,  n.  508;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445;  il  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  il  decreto  interministeriale  4
giugno 2001; il decreto del Presidente della  Repubblica  18  gennaio
2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo  8
luglio 2003,  n.  277;  il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.  181
convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo
del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85
convertito nella legge  14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; la decisione  n.  2/2011  del  Comitato  Misto
UE-Svizzera istituito dall'art.  14  dell'accordo  tra  la  Comunita'
europea e i suoi Stati membri, da  una  parte,  e  la  Confederazione
Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del  30
settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III - relativo al
reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Vista l'istanza presentata ai sensi  dell'art.  16,  comma  1,  del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche   professionali   per   l'insegnamento   acquisite   nella
Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Diletta Leone; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della  C.M.
n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha  conseguito  la  formazione
primaria, secondaria e accademica in Italia; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi',  che,  ai  sensi  dell'art.  19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma  5,  del  piu'  volte
citato d.lvo n. 206/07, qualora la domanda  di  riconoscimento  abbia
per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato  provveduto  con
precedente decreto, non si applica il disposto di  cui  al  comma  3,
relativo alla Conferenza dei servizi; 
  Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo  identico  a
quello gia' decretato con provvedimento prot. n. 2840 del  21  aprile
2011; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la  durata
e la composizione della formazione professionale posseduta; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto: 
    diploma  di  istruzione  post-secondario:  «Diploma  di  Violino»
conseguito presso l'Istituto musicale «V. Bellini» di Catania  il  26
settembre 2008; 
    titolo di abilitazione all'insegnamento: «Master of Arts in Music
Pedagogy»  «Diploma  di  Pedagogia  Musicale  -  strumento   violino»
conseguito il 6 giugno 2010 presso il  Conservatorio  della  Svizzera
Italiana di  Lugano,  posseduto  dalla  cittadina  italiana  prof.ssa
Diletta Leone, nata a Augusta il 7 luglio 1987, ai sensi  e  per  gli
effetti del d.lvo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 
  77/A Strumento musicale (Violino). 
  2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6,  del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2012 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo