IL DIRETTORE REGIONALE 
                per i beni culturali e paesaggistici 
                             del Veneto 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2004,  n.  3,  recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,
ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139,  140
e 141; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2
luglio 2009, n. 91, con il quale e' stato emanato il  regolamento  di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto l'art. 17, comma 3, lettera o-bis)  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, che
attribuisce  al  direttore  regionale  per   i   beni   culturali   e
paesaggistici la funzione di adottare, su proposta del soprintendente
e previo parere della regione, la dichiarazione di notevole interesse
pubblico dei beni paesaggistici di cui all'art.  138,  comma  3,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai  sensi  dell'art.  141
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
agosto 2009, con il quale e' stato conferito  all'arch.  Ugo  Soragni
l'incarico di livello dirigenziale generale  di  Direttore  regionale
per i beni culturali e paesaggistici del Veneto; 
  Visto il decreto del Ministro della Pubblica istruzione  15  giugno
1915, con il quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909,
n. 364, si statuisce, «considerata la  necessita'  di  assicurare  la
prospettiva  delle  Mura  e  del  Castello  di  Marostica  da   nuove
costruzioni vicine, che potrebbero offenderla», il divieto  di  «ogni
nuova  costruzione,  ampliamento  o  soprelevazione  dei   fabbricati
attualmente esistenti»,  identificati  dalle  particelle  immobiliari
enumerate nel medesimo provvedimento, tutte ricadenti nel  Comune  di
Marostica; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 febbraio
1959, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno  1939,
n. 1497, si  dichiara  il  notevole  interesse  pubblico  della  zona
soprastante il centro storico  di  Marostica,  «perche'  con  le  sue
antiche mura civiche ed il suo verde pendio oltre a formare un quadro
naturale  di  non  comune   bellezza   panoramica,   costituisce   un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  21
giugno 1975, con il quale, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, si dichiara il notevole interesse pubblico  di  alcune
zone in comune di Marostica  «costituenti  un  quadro  panoramico  di
interesse unico», in quanto «la visione di tale  quadro  puo'  essere
goduta da numerosi punti di vista accessibili al  pubblico.  Si  puo'
cosi' ammirare lo spettacolo delle colline adagiate  ai  piedi  delle
Prealpi venete, noto al mondo degli amatori e dei cultori  attraverso
le pitture di Jacopo e Francesco Bassano»; 
  Vista la nota prot. 614554 del 23 novembre 2010, con  la  quale  la
Regione del Veneto ha chiesto  al  Direttore  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici del Veneto di  valutare  l'opportunita'  di
avviare  il  procedimento  di  dichiarazione  di  notevole  interesse
pubblico  delle  zone  e  degli  immobili   oggetto   del   succitato
provvedimento 15 giugno 1915, ai sensi degli articoli 139, 140 e  141
del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Considerata la necessita' di dichiarare, ai  sensi  dell'art.  136,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004,  il  notevole
interesse pubblico del centro storico  di  Marostica,  per  i  motivi
indicati nella proposta  formulata  dal  Soprintendente  per  i  beni
architettonici e paesaggistici per le province di  Verona,  Rovigo  e
Vicenza in data 22 agosto 2011 e dallo stesso inoltrata al Comune  di
Marostica con nota prot. 22999 del 23 agosto 2011, dettando  altresi'
la specifica disciplina intesa ad assicurare, ai sensi dell'art. 140,
comma 2, del decreto legislativo n.  42/2004,  la  conservazione  dei
valori espressi dagli aspetti e caratteri  peculiari  del  territorio
considerato; 
  Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 141-bis
del  decreto  legislativo  n.  42/2004,  alla  integrazione,  con  la
specifica disciplina di cui al citato art. 140, comma 2, del medesimo
decreto  legislativo,  del  contenuto  del  succitato   provvedimento
ministeriale 14 febbraio 1959, con il quale,  ai  sensi  dell'art.  1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il  notevole
interesse pubblico  della  zona  soprastante  il  centro  storico  di
Marostica; 
  Vista la suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza) e  di
integrazione del contenuto della succitata dichiarazione di  notevole
interesse pubblico  14  febbraio  1959,  formulata,  ai  sensi  degli
articoli 138, comma 3, 141  e  141-bis  del  decreto  legislativo  n.
42/2004, dal Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 22 agosto 2011; 
  Considerato che, con nota prot. 24712 del  13  settembre  2011,  il
Soprintendente per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza ha  dato  notizia  dell'avvenuta
trasmissione della proposta di cui sopra al  Comune  di  Marostica  e
della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio in data 30  agosto
2011, ai sensi dell'art. 141, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.
42/2004; 
  Considerato che il  Soprintendente  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici  per  le  province  di  Verona,  Rovigo  e  Vicenza  ha
provveduto alla pubblicazione della notizia dell'avvenuta proposta  e
della relativa pubblicazione all'albo pretorio del comune interessato
sui quotidiani «Il Giornale di Vicenza» del 6 settembre  2011,  «  Il
Gazzettino» del 7 settembre 2011 e «La Repubblica»  del  6  settembre
2011, come previsto dall'art. 141, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 42/2004; 
  Viste le memorie partecipative con le quali i seguenti soggetti, ai
sensi dell'art. 139, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  42/2004,
sono  intervenuti  nel  procedimento  avviato,  rappresentando,   con
riferimento alla proposta  succitata  di  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico, quanto segue: 
    a)  con  nota  7  dicembre  2011,  assunta  al  protocollo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35135 del 22 dicembre 2012
e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici  del
Veneto al n. 23195 del 20 dicembre 2011, Bruno  Moresco  ha  eccepito
sulla disciplina di cui alla lettera a), comma 1,  ritenendo  che  il
divieto di  demolizione  risponda  ad  un'esigenza  di  conservazione
immotivata, affermando  altresi'  che  tale  divieto,  ai  sensi  del
successivo comma 3,  non  sussisterebbe  per  edifici  o  costruzioni
sottoposti alla tutela di cui agli articoli  10,  11,  12  e  13  del
decreto legislativo n. 42/2004, proponendone la riforma conformemente
a quanto statuito dal predetto comma 3; sulla disciplina di cui  alla
lettera  a),  comma  2,  affermando  che  il  divieto  di  effettuare
interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro  degli  elementi
costitutivi o  accessori  (quali  porticati,  scale  esterne,  logge,
balconi  o  poggioli),  con   l'eccezione   di   quelli   correlabili
all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda
ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni,
con  la  necessita'  di  ammettere   la   realizzazione,   a   titolo
esemplificativo,  di  gallerie  commerciali,  nuovi  vani   scala   e
gradonate per il superamento di dislivelli altimetrici,  proponendone
l'abrogazione e la sostituzione  con  rinvio  alle  norme  del  piano
particolareggiato del centro storico; sulla disciplina  di  cui  alla
lettera a), comma 4, affermando che la  ricostruzione,  limitatamente
alle strutture in  elevazione  che  si  siano  mantenute  anche  solo
parzialmente,   secondo   i   limiti   volumetrici   e   planimetrici
identificabili   sulla    scorta    della    lettura    stratigrafica
dell'esistente o su base documentaria, inibisca la  ricomposizione  o
la ricostruzione nei casi di perdita  anche  parziale  di  edifici  o
costruzioni, proponendone la riforma cosi' da consentire le  predette
ricomposizione o ricostruzione; sulla disciplina di cui alla  lettera
a), comma 6, affermando che il divieto di realizzare altane, abbaini,
finestre o balconi sulle  coperture  si  pone  in  contrasto  con  la
normativa regionale,  inibendo  il  recupero  a  fini  abitativi  dei
sottotetti; sulla  disciplina  di  cui  alla  lettera  a),  comma  7,
affermando che il divieto di realizzazione di  nuove  aperture  o  di
modifica di quelle esistenti, con l'eccezione di  quelle  rispondenti
all'esigenza di un restauro filologicamente documentato, non risponda
ai mutamenti intervenuti nelle destinazioni di edifici o costruzioni,
proponendone  la  riforma  in  conformita'  alle  norme   del   piano
particolareggiato del centro storico; sulla disciplina  di  cui  alla
lettera a), comma 8, affermando  che  consentire  l'installazione  di
tende o velari solo laddove tali dispositivi non  occultino  elementi
architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione
estetica delle  facciate,  precluda  la  protezione  delle  attivita'
commerciali  o  residenziali,  proponendo   l'emanazione   di   norme
regolamentari che  tengano  conto  di  situazioni  specifiche;  sulla
disciplina di cui alla lettera  c),  affermando  che  il  divieto  di
modifiche o alterazioni della morfologia del terreno inibisca sia  la
riqualificazione o il recupero di luoghi caratterizzati da condizioni
di disordine urbanistico  sia  abbellimenti  o  migliorie,  come  per
l'area  non  edificata,  posta  ad  oriente   della   cinta   muraria
trecentesca fino alla strada Valdibotte,  per  la  quale  propone,  a
riforma  della  suindicata  disciplina,  un'ipotesi  di  sistemazione
comprendente, tra le altre, l'eliminazione  di  alcuni  tratti  della
viabilita'  attuale,  l'apertura  di  varchi  nella  predetta   cinta
trecentesca, la realizzazione  di  un  parcheggio  interrato  nonche'
livellamenti e modifiche  altimetriche  dei  luoghi,  come  da  unito
elaborato grafico sommario; 
    b) con  nota  20  dicembre  2011,  assunta  al  protocollo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35224 del 23 dicembre 2011
e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici  del
Veneto al n. 33 del 2 gennaio 2012, Marfaleo s.r.l. ha eccepito sulla
disciplina di cui alla lettera b), comma 2, affermando che il divieto
di interventi di ricostruzione  o  ricomposizione  architettonica  in
prossimita' della cinta muraria o di immobili o aree per i quali  sia
stato dichiarato l'interesse culturale di cui al decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ingeneri disparita' di  trattamento  rispetto
alla disciplina di cui al comma 1 della stessa lettera b),  la  quale
consentirebbe tali interventi laddove  rispondenti  ad  una  migliore
qualita'  architettonica  e   a   una   maggiore   compatibilita'   o
integrazione con il tessuto insediativo storico, a condizione di  non
compromettere lo stato dei  luoghi  o  interferire  con  prospettive,
visuali  o  allineamenti  consolidati,  proponendone  la  riforma  in
conformita' a quanto previsto dal predetto comma 1; sulla  disciplina
di cui alla lettera c), affermando la necessita' di  chiarire  se  il
divieto di realizzazione di rampe di accesso  a  cantine,  rimesse  o
vani interrati sia preclusivo alla realizzazione di tali rampe  anche
all'interno delle costruzioni o dei fabbricati. La societa'  medesima
rileva  la  necessita'  che,  successivamente  all'emanazione   della
dichiarazione di notevole interesse pubblico  di  cui  alla  proposta
succitata, siano revocati i provvedimenti dichiarativi dell'interesse
culturale di cui alla legge 20 giugno 1909, n. 364 degli immobili  di
proprieta' della stessa, peraltro non espressamente identificati; 
    c) con  nota  27  dicembre  2011,  assunta  al  protocollo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al n. 35624 del 28 dicembre 2011
e della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici  del
Veneto al n. 34 del  2  gennaio  2012,  il  Comune  di  Marostica  ha
eccepito  sulla  disciplina  di  cui  alla  lettera  a),   comma   2,
evidenziando  la  necessita'  di  fare  riferimento  esclusivo   alle
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42/2004  per  la
definizione degli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino
o di restauro, chiedendo che, per  l'esecuzione  di  opere  o  lavori
riguardanti l'interno di edifici  o  costruzioni,  si  applichino  le
disposizioni del decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380; sulla disciplina di  cui  alla  lettera  a),  comma  6,
affermando la necessita' di assicurare l'applicazione della normativa
vigente sul risparmio energetico e di consentire la realizzazione  di
altane  o  finestre  qualora  inserite  armonicamente  nel   contesto
paesaggistico   e   l'effettuazione   di   interventi    tecnici    o
impiantistici, purche' di impatto nullo o minimo; sulla disciplina di
cui alla lettera a), comma 7, affermando la necessita' di stabilire i
limiti cui soggiacciono gli interventi sulle facciate prospicienti le
vie o gli spazi pubblici e,  in  subordine,  di  consentire  comunque
quelli di ripristino filologicamente documentato; sulla disciplina di
cui alla lettera b),  commi  1  e  2,  affermando  la  necessita'  di
eliminare il divieto di dare luogo ad aumenti di volume nel  caso  di
ricostruzione e di eliminare parimenti,  nell'ambito  degli  studi  e
delle ricerche propedeutici alla ricostruzione predetta,  riferimenti
ai limiti volumetrici delle nuove costruzioni,  a  definirsi  tramite
opportuni  strumenti  di  pianificazione   e   progettazione;   sulla
disciplina di cui  alla  lettera  c),  affermando  la  necessita'  di
limitare il divieto di realizzazione di rampe di accesso  a  rimesse,
cantine o vani interrati a quelle carrabili situate esternamente alla
sagoma degli edifici, riferendo tale prescrizione  a  qualsiasi  vano
interrato. Il medesimo comune ha  proposto  di  introdurre,  dopo  la
lettera  l),  prescrizioni   che   consentano   in   tutti   i   casi
l'applicazione delle norme in materia di superamento  delle  barriere
architettoniche, di sicurezza sismica,  di  igiene  ambientale  e  di
infrastrutture, nel rispetto delle finalita' della dichiarazione  del
notevole interesse pubblico del centro storico di Marostica e  previo
assenso della Soprintendenza competente; 
    d) con  nota  19  dicembre  2011,  assunta  al  protocollo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al  n.  35523  del  27  dicembre
2011, Mario Scuro, nel concordare sulle  finalita'  e  sui  contenuti
della  disciplina,  ha  formulato   alcuni   suggerimenti   volti   a
migliorarne  l'efficacia  ai  fini  della  conservazione  dei  valori
espressi  dagli  aspetti  e  caratteri  peculiari   dell'insediamento
storico; 
    e) con  nota  21  dicembre  2011,  assunta  al  protocollo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al  n.  35622  del  28  dicembre
2011, Maria Elisa Pizzato e Domenico Sartore  hanno  chiesto  che  la
disciplina  di  cui  alla  proposta  di  dichiarazione  di   notevole
interesse  pubblico  confermi  quanto  previsto  dal  vigente   piano
particolareggiato del centro storico di Marostica per gli immobili di
loro proprieta', siti in piazza Castello, identificati  catastalmente
alle particelle 200, 201, 307 del foglio 8 del comune di Marostica; 
    f) con  nota  17  dicembre  2011,  assunta  al  protocollo  della
Soprintendenza per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza al  n.  34897  del  20  dicembre
2011, Giuseppina Menegotto e Maria  Menegotto  hanno  eccepito  sulla
disciplina di cui alla lettera a) comma  1,  la  quale,  nell'inibire
demolizioni, ampliamenti planimetrici o volumetrici,  sopraelevazioni
o interventi che alterino comunque le caratteristiche  degli  edifici
appartenenti al tessuto storico o il loro  rapporto  con  il  tessuto
insediativo, non consentirebbe l'esecuzione degli interventi previsti
e ammessi dal vigente piano particolareggiato del centro  storico  di
Marostica  per  gli  immobili  di   loro   proprieta',   identificati
catastalmente alle particelle 145, 599, 600, 601  del  foglio  8  del
comune di Marostica; 
  Vista la nota prot. 535  del  5  gennaio  2012,  con  la  quale  il
Soprintendente per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo  e  Vicenza  ha  comunicato  al  Direttore
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto il  proprio
parere sulle osservazioni alla proposta di dichiarazione di  notevole
interesse pubblico; 
  Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del Soprintendente  per
i beni architettonici e paesaggistici  per  le  province  di  Verona,
Rovigo e Vicenza, di non accogliere le osservazioni predette nei casi
seguenti: 
    relativamente  a  quelle  di  cui  al  punto  a),  in  quanto  la
conservazione   degli   edifici   e   delle   costruzioni    eseguiti
anteriormente il 1940 prescritta dalla lettera a), comma 1,  risponde
all'esigenza di tutelare, nella loro inscindibile unita' culturale  e
materiale, i  caratteri  essenziali  del  centro  storico  cittadino,
mediante la conservazione sia delle caratteristiche del suo  impianto
e della sua struttura urbanistici, costituenti, attraverso il sistema
della viabilita', delle  piazze  e  delle  strade,  degli  spazi  non
edificati e del verde,  delle  fortificazioni  e  dei  monumenti,  un
esempio di insediamento tardo medievale di rilevanza eccezionale  nel
panorama delle citta' di fondazione italiane ed  europee,  sia  della
sua consistenza architettonica ed  edilizia,  esito  di  un  processo
plurisecolare di  conservazione,  trasformazione,  stratificazione  o
giustapposizione che appare necessario preservare  da  interventi  di
demolizione o alterazione incontrollati; a tale  riguardo  si  rileva
l'erroneita' dell'affermazione secondo la quale la disciplina di  cui
alla lettera  a),  comma  1,  non  si  applicherebbe,  ai  sensi  del
successivo comma 3, agli edifici o alle costruzioni  sottoposti  alla
tutela di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 del  decreto  legislativo
n. 42/2004. Per le finalita' di tutela suindicate non sono valutabili
favorevolmente  quelle  riferite  alla  lettera  a),  commi  2  e  7,
rilevando che  i  divieti  corrispondenti  non  inibiscono  qualsiasi
intervento  ma  lo  assoggettano  alle  limitazioni  derivanti  dalla
necessita' di salvaguardare i caratteri delle aree e dei  luoghi  del
centro storico cittadino; quelle riferite alla lettera a),  comma  4,
in quanto esito di una  interpretazione  erronea  della  prescrizione
relativa; quelle riferite alla lettera a), comma 6, in  quanto  dalle
stesse non deriva un impedimento assoluto al recupero dei  sottotetti
a fini abitativi in attuazione della legge regionale 6  aprile  1999,
n. 12, inibendosi viceversa la sola  realizzazione  di  alcune  opere
ritenute incompatibili  con  la  salvaguardia  delle  caratteristiche
delle coperture, posto altresi' che la stessa legge regionale  impone
di rispettare  i  caratteri  «paesistici,  monumentali  e  ambientali
dell'edificio su cui si intende intervenire»;  quelle  riferite  alla
lettera c), in quanto l'ipotesi prospettata implica la  cancellazione
di alcuni segmenti viari e l'alterazione  di  luoghi  la  cui  facies
risulta  consolidata  da  lungo   tempo,   come   documentato   dalla
cartografia  storica  ottocentesca,  e  la  realizzazione  di  varchi
notevoli nelle murature della cinta fortificata  medievale,  immobile
sottoposto  alle  disposizioni  della  parte  seconda   del   decreto
legislativo n. 42/2004; 
    relativamente  a  quelle  di  cui  al  punto  b),  in  quanto  le
previsioni di cui alla lettera b), comma 2, per la parte  riguardante
il divieto di effettuare, di norma,  interventi  di  ricostruzione  o
ricomposizione architettonica in prossimita' della cinta muraria o di
immobili  o  aree  per  i  quali  sia  stato  dichiarato  l'interesse
culturale di cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
risponde  alla  necessita'  di   introdurre   limitazioni   volte   a
scongiurare  l'effettuazione  di  opere  o  lavori  suscettibili   di
alterare  il  contesto  ambientale  cui  appartengono  tali  edifici,
costruzioni  o  aree,  tra  i  quali  la  cinta   urbana   medievale,
salvaguardandone la percettibilita'  attuale  dalle  strade  e  dagli
spazi pubblici e i  rapporti  consolidati  con  le  costruzioni  agli
stessi piu' vicini; quelle volte  alla  revoca  di  dichiarazioni  di
interesse culturale di cui alla legge 20  giugno  1909,  n.  364,  in
quanto tali provvedimenti tutelano interessi pubblici affatto diversi
da quelli considerati dalla norme di tutela paesaggistica; 
    relativamente a quelle di cui al punto c), in quanto l'esecuzione
di opere o lavori che non riguardano l'aspetto esteriore  di  luoghi,
edifici o costruzioni non incide sulla tutela del  paesaggio;  quelle
relative alla lettera a), comma 6,  in  quanto  l'applicazione  delle
norme sul risparmio energetico non e' inibita  ma  assoggettata  alle
limitazioni derivanti dalla necessita' di salvaguardare  i  caratteri
del centro storico cittadino e il  divieto  di  realizzare  altane  o
finestre non implica, del pari, un impedimento assoluto  al  recupero
dei  sottotetti  a  fini  abitativi,  inibendosi  viceversa  la  sola
realizzazione di alcune  opere,  ivi  comprese  quelle  di  carattere
tecnico-impiantistico, valutate  incompatibili  con  la  salvaguardia
delle  caratteristiche  delle  coperture,  degli  edifici   o   delle
costruzioni; quelle relative alla proposta di introdurre prescrizioni
che consentano in tutti i casi l'applicazione delle norme in  materia
di superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza  sismica,
di igiene ambientale e di infrastrutture, in quanto la disciplina  di
cui alla proposta dichiarativa inibisce l'applicazione di dette norme
laddove le stesse implichino la realizzazione di opere  incompatibili
con la salvaguardia dei caratteri del centro storico cittadino; 
    relativamente a quelle di cui al punto  d),  in  quanto  il  loro
contenuto trova gia' corrispondenza nella disciplina  prevista  dalla
proposta dichiarativa del notevole interesse pubblico; 
    relativamente a  quelle  di  cui  al  punto  e),  in  quanto  non
effettuano alcuna comparazione, neppure sommaria, tra  la  disciplina
prevista dalla proposta dichiarativa del notevole interesse  pubblico
e quella recata dal piano particolareggiato  del  centro  storico  di
Marostica, non indicando gli eventuali pregiudizi o limitazioni  alla
disciplina urbanistica vigente; 
    relativamente a  quelle  di  cui  al  punto  f),  in  quanto  non
effettuano una comparazione adeguata tra la disciplina prevista dalla
proposta  dichiarativa  del  notevole  interesse  pubblico  e  quella
recata, in termini di potenzialita' edificatorie, dal  vigente  piano
particolareggiato del centro storico di Marostica, con il conseguente
esaurimento delle doglianze in un mero rinvio alle delibere  comunali
che tali potenzialita' assicurerebbero. In ogni caso la demolizione e
ricostruzione di edifici ricompresi nella disciplina di cui  alla  di
cui  alla   lettera   a),   comma   1,   le   quali   conseguirebbero
all'intendimento del Comune di Marostica di aprire una nuova  strada,
ricadente parzialmente su suoli di proprieta'  privata,  non  possono
pregiudicare la conservazione del tessuto edilizio storico o ampliare
eccessivamente le gamma delle opere o dei lavori  derivanti  da  tale
apertura; 
  Ritenuto, sulla scorta del succitato parere del Soprintendente  per
i beni architettonici e paesaggistici  per  le  province  di  Verona,
Rovigo e Vicenza, di accogliere le  osservazioni  predette  nei  casi
seguenti: 
    relativamente a quelle di cui al  punto  a),  limitatamente  alla
parte in cui si ritiene che l'installazione di  tende  o  velari,  la
quale non deve occultare  elementi  architettonici  o  decorativi  di
pregio e non comportare un'alterazione estetica delle facciate, debba
essere regolata da norme regolamentari specifiche; 
    relativamente a quelle di cui al  punto  c),  limitatamente  alla
parte in cui si  afferma  la  necessita'  di  fare  riferimento  alle
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  42/2004  per  la
definizione degli interventi manutentivi, conservativi, di ripristino
o di restauro e di esplicitare con maggiore chiarezza  i  limiti  cui
soggiacciono gli interventi sulle facciate prospicienti le vie o  gli
spazi pubblici e, in subordine,  di  consentire  comunque  quelli  di
ripristino filologicamente documentato; di eliminare  il  divieto  di
dare luogo ad aumenti di  volume  nel  caso  di  ricostruzione  e  di
eliminare, nell'ambito degli studi e delle ricerche propedeutici alla
ricostruzione, riferimenti ai  limiti  volumetrici;  di  limitare  il
divieto di realizzazione di rampe  di  accesso  a  quelle  carrabili,
situate esternamente alla sagoma degli edifici, poste a  servizio  di
qualsiasi vano o locale interrato; 
  Considerato  che  il  Comitato  tecnico-scientifico  per   i   beni
architettonici e paesaggistici di cui all'art. 14, comma 1, lett.  b)
del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2  luglio
2009, n. 91, ha espresso, nella seduta del 15 febbraio  2012,  parere
sullo schema di dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  del
centro storico della citta' di  Marostica  (Vicenza),  come  previsto
dall'art. 141, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Considerato che il Direttore  regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici ha chiesto, con nota prot. 1065 del 18 gennaio 2012, il
parere della Regione del Veneto sulla proposta  di  dichiarazione  di
notevole interesse  pubblico  del  centro  storico  della  citta'  di
Marostica (Vicenza),  come  previsto  dall'art.  138,  comma  3,  del
decreto legislativo n.  42/2004,  e  che  detta  richiesta  e'  stata
riscontrata con foglio prot. 78991 del 17 febbraio 2012; 
  Considerato l'obbligo, da  parte  del  proprietario,  possessore  o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricompresi nelle aree  di
cui  sia  stato  dichiarato  il  notevole  interesse   pubblico,   di
presentare alla regione o all'ente dalla stessa delegato la richiesta
di autorizzazione di cui all'art.  146  del  decreto  legislativo  n.
42/2004 in ordine a qualsiasi intervento che modifichi lo  stato  dei
luoghi; 
  Considerato che la dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico
della zona soprastante il centro storico di Marostica di cui al  piu'
volte citato provvedimento 14 febbraio  1959,  conserva  efficacia  a
tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 157, comma 1, lettera  c),  del
decreto legislativo n. 42/2004; 
  Considerato che l'area del centro storico della citta' di Marostica
(Vicenza) e' delimitata come segue: a nord da via  Cansignorio  della
Scala, a partire dall'incrocio  di  questa  con  via  Roveredo  Alto,
quindi dal sentiero di  Val  di  Botte,  con  esclusione  delle  sedi
stradali; a est dal medesimo sentiero, proseguendo per  via  Prospero
Alpino, quindi per via Pizzamano, fino all'incrocio con via Stazione,
con  esclusione  delle  sedi  stradali;  a  sud  da   via   Stazione,
comprendendo l'area adibita a parcheggio e con esclusione della  sede
stradale, risalendo in direzione  nord-ovest  lungo  il  confine  del
parcheggio, fino all'unione con la  linea  immaginaria  tracciata  in
direzione nord-est dallo  spigolo  sud-est  del  castello  inferiore,
quindi seguendo la sagoma  di  quest'ultimo,  compresa  la  rampa  di
accesso, prima in direzione parallela a via Stazione poi in direzione
nord-ovest, fino all'incrocio  con  la  linea  immaginaria  tracciata
parallelamente alla via suddetta dallo spigolo sud-est del rivellino,
comprendendo  il  medesimo  rivellino,  seguendo   via   Stazione   e
proseguendo per via 4 novembre fino all'incrocio con via Rimembranza,
con esclusione  delle  sedi  stradali;  a  ovest,  dalla  citata  via
Rimembranza, quindi da via  Cangrande  della  Scala,  con  esclusione
delle sedi stradali, fino  all'incontro  con  via  Cansignorio  della
Scala; 
  Ritenuto  che  l'area  delimitata  come   sopra   e   rappresentata
nell'unita planimetria presenti il notevole interesse pubblico di cui
all'art. 136,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  n.
42/2004,  per  i  motivi  indicati  nella  succitata   proposta   del
Soprintendente per i  beni  architettonici  e  paesaggistici  per  le
province di Verona, Rovigo e Vicenza del 22  agosto  2011,  parimenti
unita al presente provvedimento, nonche' ai fini di  salvaguardare  o
disciplinare, unitamente ai caratteri essenziali del  centro  storico
cittadino e  alle  caratteristiche  del  suo  impianto  e  della  sua
struttura urbanistici, anche la  sua  consistenza  architettonica  ed
edilizia, esito  di  un  processo  plurisecolare  di  trasformazione,
stratificazione o giustapposizione che appare  necessario  preservare
da interventi di demolizione o alterazione incontrollati; 
 
                              Decreta: 
 
  L'area del centro storico della citta' di Marostica (Vicenza), come
individuata in premessa, e' dichiarata di notevole interesse pubblico
ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del  decreto  legislativo
n. 22 gennaio 2004, n. 42 e  rimane  quindi  sottoposta  a  tutte  le
disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo. 
  Nella predetta  area,  assoggettata  a  dichiarazione  di  notevole
interesse pubblico, vige la disciplina  seguente,  dettata  ai  sensi
dell'art. 140, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, intesa ad
assicurare la conservazione  dei  valori  espressi  dagli  aspetti  e
caratteri peculiari del territorio considerato, la quale  costituisce
parte integrante del piano paesaggistico di cui agli articoli  136  e
143  del  medesimo  decreto  legislativo  e,  come   tale,   non   e'
suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del  procedimento  di
redazione o revisione del piano medesimo. 
  La medesima disciplina, ai  sensi  dell'art.  141-bis  del  decreto
legislativo  n.  42/2004   integra   il   contenuto   del   succitato
provvedimento 14 febbraio 1959, con il quale, ai  sensi  dell'art.  1
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' stato dichiarato il  notevole
interesse pubblico  della  zona  soprastante  il  centro  storico  di
Marostica: 
    a)  edifici  e  costruzioni  appartenenti  al  tessuto   edilizio
storico: 
      gli edifici o le costruzioni eseguiti anteriormente al 1940,  i
quali, anche  laddove  interessati  da  trasformazioni,  modifiche  o
adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche  o
elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia  appartenenti  a
tale periodo, non possono essere oggetto di demolizione,  ampliamento
planimetrico o volumetrico, sopraelevazione o di  interventi  che  ne
alterino comunque le caratteristiche o il  rapporto  con  il  tessuto
insediativo, ferma restando l'ammissibilita' del loro restauro o  del
loro ripristino filologicamente documentato, da  comprovare  mediante
idonei studi o elaborati tecnico-scientifici; 
      gli interventi manutentivi, conservativi, di  ripristino  o  di
restauro, come definiti dalle disposizioni vigenti in materia di beni
culturali e paesaggistici, sono effettuati, di regola, con  l'impiego
di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle  consuetudini
edilizie locali. E' consentita la demolizione di  parti,  elementi  o
strutture  di  esecuzione  recente  estranei   alle   caratteristiche
esteriori degli edifici o delle costruzioni, individuati a seguito di
idonei  studi  o  elaborati  tecnico-scientifici.  Non  sono  ammessi
interventi diversi dalla manutenzione o dal restauro  degli  elementi
costitutivi o accessori, quali, ad esempio, porticati, scale esterne,
logge, balconi o poggioli, se non laddove rispondano all'esigenza  di
un restauro filologicamente documentato,  e  la  cancellazione  o  il
danneggiamento di decorazioni pittoriche o a rilievo e la rimozione o
l'alterazione di insegne, targhe  o  iscrizioni  anteriori  al  1940.
Qualora,  ai  fini  della  sicurezza  sismica,  si  renda  necessario
intervenire sugli elementi architettonici o strutturali esteriori  si
applicano le «Linee guida per la valutazione e riduzione del  rischio
sismico del patrimonio culturale, emanate con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007» e successive modifiche  e
integrazioni.  Laddove  sia  necessario  intervenire   sui   medesimi
elementi ai fini del superamento delle barriere architettoniche e del
contenimento del fabbisogno energetico si applicano, rispettivamente,
le «Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei
luoghi d'interesse culturale» di cui al decreto ministeriale 28 marzo
2008 e le normative tecniche vigenti, a  condizione  gli  adeguamenti
risultanti siano compatibili con la  conservazione  e  la  protezione
degli edifici e delle costruzioni di cui alla presente lettera; 
      in deroga alle disposizioni precedenti e'  consentita,  in  via
eccezionale, la demolizione di edifici o di costruzioni che  risponda
prioritariamente all'esigenza di conservare, restaurare o valorizzare
immobili dei quali sia stato dichiarato l'interesse culturale di  cui
agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004, con
riferimento particolare al complesso delle mura cittadine e alle  sue
parti costitutive; 
      gli edifici o le costruzioni in stato rovinoso  possono  essere
ricostruiti limitatamente alle strutture in elevazione che  si  siano
parzialmente mantenute, secondo i limiti volumetrici  e  planimetrici
identificabili attraverso la lettura stratigrafica  dell'esistente  o
mediante idonea documentazione storica o iconografica,  purche'  tali
ricostruzioni siano effettuate con l'impiego di materiali e  tecniche
conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie  locali,  siano
compatibili con  le  parti  preesistenti,  non  alterino  il  tessuto
insediativo,  non  compromettano  lo   stato   dei   luoghi   e   non
interferiscano con prospettive, visuali o allineamenti consolidati; 
      la manutenzione, il consolidamento, il restauro, il  ripristino
o, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature,  sono  eseguiti
con  l'impiego  di  tecniche   definite   in   continuita'   con   le
caratteristiche   costruttive   ed   estetiche    tradizionali.    La
conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici  esterne
sono attuati sulla base di una valutazione analitica delle  tecniche,
dei materiali e delle loro successive trasformazioni  ed  evoluzioni.
Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in
laterizio a vista, appartenenti ad edifici  anteriori  all'ottocento,
e'  consentito  solo  se  rispondente  all'esigenza  di  un  restauro
filologico  rigoroso.  La  rimozione   degli   intonaci   antichi   o
tradizionali  e'  di  norma  vietata.  In  sede  di  conformazione  o
adeguamento  degli  strumenti   di   pianificazione   urbanistica   e
territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di cui  all'art.
145, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004,  sono  emanate,  in
attuazione  della  presente  lettera,  norme  regolamentari  volte  a
disciplinare la manutenzione, il restauro e  la  conservazione  delle
facciate  e  delle   superfici   esterne   degli   edifici   mediante
prescrizioni  sulle  tecniche,  i  materiali,  le   colorazioni,   il
trattamento degli elementi  lignei,  metallici,  laterizi,  litici  e
cementizi,  la  conservazione  delle  decorazioni   e   delle   parti
decorative. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono  alle
disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n.
42/2004,  le  quali  assicurano  la   partecipazione   degli   organi
ministeriali al procedimento relativo; 
      la manutenzione, il restauro e il  ripristino  delle  coperture
sono eseguiti in  conformita'  alle  caratteristiche  costruttive  ed
estetiche tradizionali,  estese  alla  conservazione  degli  elementi
accessori  o  decorativi  (comignoli,  pinnacoli,  gronde,  doccioni,
banderuole),  fatti  salvi  gli  adeguamenti  necessari   alla   loro
impermeabilizzazione o coibentazione, con esclusione in ogni caso  di
modifiche apprezzabili delle quote d'imposta, di gronda, di  colmo  e
delle pendenze.  Il  rifacimento  o  la  manutenzione  dei  manti  di
copertura sono eseguiti con tecniche e materiali  che  assicurino  il
mantenimento della situazione preesistente ovvero, laddove  cio'  non
sia possibile od  opportuno,  facciano  riferimento  alla  tradizione
edilizia locale. Nella generalita' dei casi e'  prescritto  l'impiego
di tegole in laterizio, con coppi concavi e convessi, messe in  opera
secondo le tecniche tradizionali, con l'eccezione dei casi in cui sia
dimostrabile l'esistenza originaria di manti o rivestimenti  diversi.
In corrispondenza delle coperture non e' consentita la  realizzazione
di altane, abbaini, finestre, lucernari o balconi; 
      non e' consentita la  realizzazione  di  nuove  aperture  o  la
modifica di quelle  esistenti  che  comportino  un'alterazione  delle
facciate, con riferimento particolare a quelle prospicienti le vie  o
gli spazi pubblici, ferma  restando  l'ammissibilita'  di  interventi
volti al loro ripristino filologicamente documentato; 
      il rinnovo  degli  infissi  e  dei  serramenti  esterni  (ante,
oscuri,  persiane,  avvolgibili)  e'  sottoposto   alle   limitazioni
derivanti dal mantenimento dell'omogeneita'  storica  e  tecnologica,
con  l'obbligo   di   impiegare   materiali,   tecniche   e   modelli
riconducibili alla  tradizione  locale  e  il  divieto  di  adoperare
materiali  plastici  o  sintetici,  alluminio  anodizzato   o   leghe
metalliche in genere. I portoni,  i  portoncini,  le  cancellate,  le
inferriate e gli altri elementi di chiusura o protezione di  aperture
o  vani  che  siano  espressione  della   tradizione   locale,   sono
preferibilmente  conservati   o   restaurati   ovvero,   laddove   la
conservazione non sia possibile od opportuna, realizzati con tecniche
e materiali uguali o simili agli originali. L'installazione di  tende
o velari e' consentita a condizione gli stessi non occultino elementi
architettonici o decorativi di pregio e non comportino un'alterazione
estetica delle facciate. In sede di conformazione o adeguamento degli
strumenti  di  pianificazione   urbanistica   e   territoriale   alle
previsioni del piano paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4,  del
decreto legislativo n. 42/2004, sono  emanate,  in  attuazione  della
presente  lettera,   norme   regolamentari   volte   a   disciplinare
l'installazione di tende, velari o altri dispositivi di protezione  o
schermatura. I predetti conformazione o adeguamento soggiacciono alle
disposizioni di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n.
42/2004,  le  quali  assicurano  la   partecipazione   degli   organi
ministeriali al procedimento relativo; 
    b) edifici e costruzioni non  appartenenti  al  tessuto  edilizio
storico: 
      gli edifici o le costruzioni non rientranti tra quelli  di  cui
alla precedente lettera a),  fermi  restando  l'ammissibilita'  degli
interventi  manutentivi  e  il  divieto   di   eseguire   ampliamenti
planimetrici  o  volumetrici  e   sopraelevazioni,   possono   essere
demoliti, con o senza ricostruzione. La ricostruzione  e'  consentita
unicamente laddove risponda ad una migliore qualita' architettonica e
a  una  maggiore  compatibilita'  o  integrazione  con   il   tessuto
insediativo storico, a condizione di non compromettere lo  stato  dei
luoghi  o  interferire  con  prospettive,  visuali   o   allineamenti
consolidati. Le ricostruzioni si adeguano,  di  norma,  al  principio
dell'allineamento dei prospetti principali lungo il limite stradale e
al mantenimento  libero  da  edificazioni  degli  spazi  retrostanti,
adottando    tipologie    congruenti    con    quelle    storicamente
caratterizzanti  il  centro  storico   cittadino,   con   riferimento
particolare alle coperture, ai rapporti proporzionali tra  altezza  e
larghezza, al sistema delle aperture, alle coloriture delle facciate.
Le aree risultanti da demolizioni di edifici di cui non e' ammessa la
ricostruzione sono destinate a verde; 
      gli interventi di ricostruzione sono  definiti  sulla  base  di
studi e ricerche volti a precisare, nell'ambito della  corrispondente
unita' storico-urbanistica, di dimensione non inferiore all'isolato o
al  comparto  di  appartenenza,  le  caratteristiche  tipologiche   e
architettoniche e i limiti planimetrici  e  di  altezza  delle  nuove
costruzioni. Sono vietati di  norma  interventi  di  ricostruzione  o
ricomposizione architettonica  in  prossimita'  della  cinta  muraria
urbana o di  immobili  o  aree  per  i  quali  sia  stato  dichiarato
l'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42. In sede di conformazione  o  adeguamento  degli  strumenti  di
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni  del  piano
paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme
regolamentari volte a disciplinare le ricostruzioni,  provvedendo  in
ogni caso all'individuazione delle unita' storico-urbanistiche minime
alle quali  riferire  gli  studi  e  le  ricerche  propedeutici  agli
interventi   ricostruttivi,   la   quale   costituisce    presupposto
inderogabile  al  rilascio   dell'autorizzazione   paesaggistica.   I
predetti conformazione o adeguamento soggiacciono  alle  disposizioni
di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004,  le
quali assicurano  la  partecipazione  degli  organi  ministeriali  al
procedimento relativo; 
    c) aree e spazi non edificati: 
      sulle aree e sugli spazi non edificati pubblici o  privati  non
sono ammessi, fatto salvo quanto disciplinato alle precedenti lettere
a) e b) in materia di ripristino  filologicamente  documentato  o  di
ricostruzione, nuovi edifici, costruzioni o manufatti.  Sono  vietate
modifiche o  alterazioni  della  morfologia  del  terreno  effettuate
mediante scavi, sbancamenti,  livellamenti,  riporti  o  modellazioni
altimetriche, ad eccezione di quelli volti al ripristino di assetti o
contesti storicamente documentati o al riordino  di  situazioni  che,
pure in  difetto  di  testimonianze  attendibili  della  loro  facies
originaria, siano caratterizzati da incuria o abbandono.  E'  vietata
in ogni caso la realizzazione, su suolo pubblico o privato, di  rampe
di accesso carrabili, poste a servizio di qualsiasi  vano  o  locale,
totalmente o parzialmente interrato, situate esternamente alla sagoma
degli edifici; 
    d) pavimentazioni e recinzioni: 
      le pavimentazioni esterne tradizionali annesse agli  edifici  e
alle   costruzioni    residenziali,    commerciali    o    produttive
(acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di  recinzione
o delimitazione (muri, staccionate, barriere) che  siano  espressione
della tradizione locale sono mantenuti,  restaurati  e  ripristinati,
nella loro estensione  e  consistenza  materiale,  di  struttura,  di
disegno,  escludendo  interventi  distruttivi   o   sostitutivi   con
materiali non conformi; 
    e) impianti tecnologici e infrastrutture di comunicazione: 
      e'  ammesso   l'adeguamento   e   l'inserimento   di   impianti
tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, purche' non
ne alterino o ne peggiorino l'aspetto  esteriore  o  la  struttura  e
adottino  ogni  accorgimento  utile  a  mitigarne  la  percezione   e
l'ingombro. Gli impianti di climatizzazione  non  possono  comportare
l'installazione di  elementi  tecnologici  o  impiantistici  esterni,
salvo laddove tali elementi trovino collocazione su terrazze, balconi
o poggioli idonei  ad  impedirne  totalmente  la  vista  dagli  spazi
pubblici. Le antenne televisive sugli  edifici  e  sulle  costruzioni
sono  realizzate  ricorrendo  a  sistemi  centralizzati.  Le  antenne
paraboliche  trovano  collocazione,  laddove  possibile,   su   corpi
ribassati, nicchie, falde di  copertura  poco  visibili  dagli  spazi
pubblici e ricorrendo, comunque, ad accorgimenti che ne mitighino  la
percezione, con riferimento, in particolare, alle vedute godibili  da
punti di vista panoramici situati sulle mura e  sulle  fortificazioni
urbane. E' vietata  in  ogni  caso  l'installazione  di  antenne  per
radiofonia o telecomunicazioni e di  ripetitori  di  qualsiasi  tipo,
caratteristiche e dimensioni; 
    f) viabilita', spazi e verde: 
      la viabilita' e gli spazi  pubblici  storici  (strade,  vicoli,
piazze, slarghi, confluenze  stradali,  scalinate,  gradonate),  sono
conservati nel loro tracciato e nelle loro componenti distintive, con
riferimento  particolare  alla  geometria  e  ai  limiti  della  sede
stradale, alle inclinazioni e alle  pendenze,  ai  marciapiedi,  alle
pavimentazioni, ivi comprese quelle  conservatesi  al  disotto  delle
superfici o dei manti attuali. All'interno della cinta muraria urbana
trecentesca il restauro o  il  rifacimento  delle  pavimentazioni  e'
effettuato con l'impiego di materiali e  tecniche  di  posa  di  tipo
tradizionale,  con  l'esclusione  di   asfaltature   o   rivestimenti
cementizi e con riferimento, in ogni caso, agli esempi conservatisi o
ricostruibili   attraverso   la   documentazione    iconografica    o
archivistica. Tombini, chiusini e griglie stradali in ghisa, ferro  o
pietra, realizzati anteriormente al 1940, sono conservati e mantenuti
in sito. I medesimi elementi di nuova installazione  sono  di  forma,
dimensione e materiale simile a quelli impiegati tradizionalmente. In
sede di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico di
cui all'art. 145, comma 4, del decreto legislativo n.  42/2004,  sono
emanate, in attuazione della presente  lettera,  norme  regolamentari
volte a disciplinare la conservazione e il restauro della  viabilita'
e degli  spazi  pubblici  storici  e  delle  loro  pavimentazioni.  I
predetti conformazione o adeguamento soggiacciono  alle  disposizioni
di cui all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004,  le
quali assicurano  la  partecipazione  degli  organi  ministeriali  al
procedimento relativo; 
      le aree verdi, pubbliche o private, sono censite  e  mantenute,
fatta salva l'ammissibilita' di interventi volti al  loro  ripristino
filologicamente  documentato,   previa   definizione   delle   specie
impiegabili per il restauro o la sostituzione. Le essenze  arboree  e
floristiche  autoctone  e  di   maggior   pregio   sono   conservate,
provvedendo  al  loro  mantenimento  e   alla   effettuazione   delle
operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi  gli  interventi  di
ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o  danneggiate
necessari, ricorrendo in tali casi ad essenze appropriate; 
    g) arredo urbano, illuminazione pubblica, vetrine e insegne degli
esercizi commerciali: 
      e' prescritto di  norma  il  restauro  o  il  ripristino  degli
elementi,  realizzati  anteriormente  alla   meta'   del   novecento,
ricomprendibili nella nozione di arredo urbano,  quali,  ad  esempio,
insegne, vetrine, cancellate, chioschi,  lampioni,  fontane,  esedre,
edicole religiose. Gli apparecchi illuminanti pubblici in ferro o  in
ghisa, a stelo o a mensola, sono conservati, restaurati e rimessi  in
funzione, fatti salvi gli adeguamenti tecnologici  necessari.  Quelli
di  nuova  fornitura  o  installazione  devono  armonizzarsi  con  il
contesto, riproponendo, di preferenza, modelli storici; 
      e' assicurato  il  ripristino,  adeguatamente  orientato  dallo
studio della documentazione  d'archivio,  delle  dimensioni  e  delle
forma delle aperture delle vetrine degli esercizi commerciali ubicati
negli edifici e nelle costruzioni di cui alla precedente lettera  a),
con  riferimento  particolare  al   contenimento   della   dimensione
ininterrotta delle  superfici  vetrate.  In  tali  casi  gli  infissi
esterni degli esercizi sono realizzati, di norma, in ferro verniciato
o in  legno,  con  esclusione  di  materiali  plastici  o  sintetici,
alluminio anodizzato o leghe metalliche in genere. In tutti i casi le
vetrine e le insegne non  possono  sporgere  dal  filo  della  parete
esterna e occupare, anche solo parzialmente,  la  superficie  muraria
della facciata o del sottoportico ma devono essere contenute entro il
vano dell'apertura. Gli elementi esteriori degli esercizi commerciali
che, per caratteristiche o epoca di realizzazione, siano  espressione
significativa  della  storia  della  comunita'  e  dei  luoghi,  sono
restaurati al fine di assicurarne il mantenimento  delle  forme,  dei
materiali  e  delle  coloriture,   indipendentemente   da   eventuali
mutamenti  di  destinazione  dei  locali  o  degli   spazi   cui   si
riferiscono. 
  In  sede  di  conformazione  o  adeguamento  degli   strumenti   di
pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni  del  piano
paesaggistico di cui all'art. 145, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 42/2004, sono emanate, in attuazione della presente lettera, norme
regolamentari sugli elementi di arredo, sull'illuminazione  pubblica,
sulle vetrine e sulle insegne degli esercizi commerciali. I  predetti
conformazione o adeguamento soggiacciono  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004,  le  quali
assicurano   la   partecipazione   degli   organi   ministeriali   al
procedimento relativo; 
    h) servizi e impianti a rete: 
      negli interventi di  manutenzione,  riparazione,  sostituzione,
allaccio o posa degli impianti e  dei  servizi  urbani  a  rete  sono
impiegate in via esclusiva canalizzazioni  interrate.  L'apertura  di
tracce di qualsiasi genere sulle murature  esterne  degli  edifici  e
delle costruzioni di cui alla precedente lettera  a),  sia  a  faccia
vista sia intonacati, e' vietata. Per i soli lavori che prevedono  il
rifacimento dell'intonaco esterno e' consentito l'incasso di tubature
o canalizzazioni, a condizione  che  tali  interventi,  ivi  compresa
l'esecuzione di raccordi o diramazioni, non intacchino  le  murature.
Le  canalizzazioni  a  vista  su  facciate  esterne  o  interne  sono
consentite solo laddove non alterino l'estetica degli edifici o delle
costruzioni di cui alla precedente lettera a).  Le  colonne  montanti
degli  impianti  non  possono  essere  addossate  alle  facciate  dei
medesimi edifici o delle costruzioni prospicienti le vie o gli  spazi
pubblici; 
    i) area collinare interna ed esterna alla cinta muraria: 
      devono essere assicurati la conservazione delle caratteristiche
geomorfologiche, il recupero  e  il  miglioramento  dello  stato  dei
luoghi, con riferimento particolare alle  componenti  morfologiche  e
vegetazionali. Gli elementi rappresentativi dell'identita' dei luoghi
e delle trasformazioni intervenute ad opera dell'uomo (muri a  secco,
terrazzamenti, selciati, lastricati, ammattonati)  sono  mantenuti  e
restaurati. Sono consentite  ricostruzioni  localizzate  di  muri  di
contenimento con pietrame locale  di  idonea  qualita'  e  pezzatura,
purche'  documentate  da   idonei   studi   storico-antropologici   e
tecnico-scientifici. In corrispondenza dei sentieri  e  dei  percorsi
collinari sono vietate rettifiche, mutamenti  di  sede  o  andamento,
asfaltature e recinzioni che ne interrompano o  ne  compromettano  la
continuita' o l'ambientazione; 
    l) insegne e cartelli pubblicitari: 
      e' fatto divieto di collocare insegne, cartelli pubblicitari  o
altri  mezzi  di  pubblicita',  fatti  salvi  quelli   richiesti   da
manifestazioni o eventi a  carattere  strettamente  temporaneo.  Sono
ammesse, in numero limitato, indicazioni turistiche. 
  Il Direttore regionale per i beni  culturali  e  paesaggistici  del
Veneto provvedera' alla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  nel   Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 42/2004, il Direttore regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Veneto, per il tramite  del  Soprintendente  per  i
beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo
e Vicenza, provvedera' alla trasmissione al Comune di  Marostica  del
numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione,
unitamente alle relative planimetrie, ai  fini  dell'adempimento,  da
parte del comune interessato, di  quanto  prescritto  dall'art.  140,
comma 4, del medesimo decreto legislativo. 
  Il provvedimento 15 giugno 1915 di  cui  in  premessa,  emanato  ai
sensi dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, e' revocato ai
sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinques della  legge  7  agosto
1990, n. 241. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  ammessa  proposizione  di
ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo  regionale
competente per territorio, a norma del decreto legislativo  2  luglio
2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo  dello  Stato,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla sua
pubblicazione. 
    Venezia, 22 febbraio 2012 
 
                                      Il direttore regionale: Soragni