IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale accademico e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'articolo
5, comma 1, lettera a), che prevede, tra l'altro, l'introduzione di
meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante la previsione di un
sistema di accreditamento periodico delle universita' e la
valorizzazione della figura dei ricercatori, nonche' il comma 3 del
medesimo articolo 5 che detta i principi e i criteri direttivi per
l'esercizio della delega;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti, e in particolare l'articolo 1-ter;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, e in
particolare l'articolo 2, commi 138, 139 e 140, relativi
all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' della ricerca, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici
e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che
modificano la direttiva 93/16/CE;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, e, in particolare, l'articolo 2, commi 5, 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR);
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita'
nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri
europei dell'istruzione superiore al Consiglio di Bergen nel maggio
2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per universita', ateneo o atenei, tutte le istituzioni
universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate,
ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le
universita' telematiche;
c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita';
e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell' articolo 33, sesto comma,
della Costituzione:
«Art. 33. (Omissis). Le istituzioni di alta cultura,
universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.».
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
a), e comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme
in materia di organizzazione delle universita', di
personale accademico e reclutamento, nonche' delega al
Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del
sistema universitario):
«1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
finalizzati a riformare il sistema universitario per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza
delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita'; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;»
«3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca,
nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica
basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte
dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole
universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte
delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione
superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi
correlati al conseguimento dei risultati di cui alla
lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo
di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo
annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori
non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di
attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui
all'articolo 29, comma 22, primo periodo.».
L'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168
(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica), recita:
«Art. 6. Autonomia delle universita'.
1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica
e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi
da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati
o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero. ».
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7 (Disposizioni urgenti
per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
2005, n. 43:
«Art. 1-ter. Programmazione e valutazione delle
universita'.
1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al
fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei
servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano
programmi triennali coerenti con le linee generali di
indirizzo definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il
Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale
degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle
risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi
delle universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4. ».
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 138, 139 e
140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria):
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita'
di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna
degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.»
«139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.»
«140. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo
principi di imparzialita',professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta
fino al compimento del settantesimo anno di eta'.».
L'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180
(Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la
valorizzazione del merito e la qualita' del sistema
universitario e della ricerca), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, reca:
«Art. 2. Misure per la qualita' del sistema
universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In
sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del
criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.».
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
(Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge
24 dicembre 2007, n. 24), convertito con modificazioni
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«5. L'istituzione e la soppressione di universita'
previste dal decreto di cui al comma 3, lettera e), sono
disposte con appositi decreti del Ministro, che
disciplinano le modalita' attuative ed i tempi sulla base
dei seguenti principi:
a) nuove universita' o istituti di istruzione
universitaria statali si costituiscono mediante:
1) l'istituzione contestuale in una medesima sede di
piu' facolta' e la determinazione delle procedure per la
costituzione degli organi accademici;
2) il trasferimento da altre universita' di strutture
gia' esistenti, subentrando la nuova universita' in tutti i
rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle
strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di nuove facolta' di cui
alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le
attribuzioni del consiglio di facolta' sono esercitate
temporaneamente da un apposito comitato costituito da
cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di
seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai
professori di ruolo appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari afferenti alle predette facolta'.
Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I
membri del comitato durano in carica fino all'assegnazione
alla facolta' di almeno cinque professori di ruolo, di cui
tre di prima fascia e due di seconda e comunque non oltre
tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata
la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri
non possono essere rieletti e si procede ad una nuova
elezione. Non si fa luogo all'elezione del comitato qualora
abbiano optato per la nuova facolta' almeno tre professori
di prima fascia e due di seconda;
c) l'istituzione di nuove universita' o istituti di
istruzione universitaria non statali, legalmente
riconosciuti, nonche' l'autorizzazione al rilascio di
titoli aventi valore legale avviene contestualmente
all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico
di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341 . A tali universita' o istituti si
applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991,
n. 243 ;
d) nel caso di soppressione di ateneo e' garantito agli
studenti il completamento degli studi, al personale
tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore
il mantenimento del posto, anche in altra sede
universitaria.»
«6. Nel caso di istituzione di nuove facolta', nella
stessa o in altra sede di universita' esistenti, non
finalizzate all'obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i
predetti atenei disciplinano la procedura per la
costituzione dei relativi organi accademici e per l'avvio
delle attivita'.»
«7. Per l'attuazione della programmazione del sistema
universitario sono prioritariamente utilizzate le quote
annue determinate per la predetta finalita' dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
c), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive
modificazioni e integrazioni.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il
funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
Note all'art. 1:
L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270
(Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3
novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica), reca:
«Art. 3. Titoli e corsi di studio.
1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.».