Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute  di  concerto
con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 15  febbraio  2012,
l'organismo notificato Italcert S.r.l., con  sede  legale  in  Milano
viale  Sarca  n.  336,  e'   stato   autorizzato   all'attivita'   di
certificazione, di cui alla  direttiva  93/42/CEE,  per  le  seguenti
tipologie di dispositivi medici: 
Allegati II, V e VI 
    DISPOSITIVI MEDICI NON ATTIVI 
    Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale: 
      a) Dispositivi non attivi per anestesia,  emergenza  e  terapia
intensiva 
      b) Dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione
e dialisi 
      c) Dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione 
      d) Dispositivi medici non attivi con funzione di misura 
      e) Dispositivi non attivi per oftalmologia 
      f) Strumenti non attivi 
      g) Dispositivi medici per la contraccezione 
      h) Dispositivi medici non attivi  per  disinfettare,  pulire  e
sciacquare 
    Impianti non attivi: 
      i) Impianti ortopedici non attivi 
      j) Impianti funzionali non attivi 
      k) Impianti per tessuti molli non attivi 
    Dispositivi per la cura delle ferite: 
      l) Bende e medicazioni per ferite 
      m) Materiali per sutura e clamps 
      n) Altri dispositivi medici per la cura delle ferite 
    Dispositivi dentali non attivi ed accessori: 
      o) Strumenti e attrezzature dentali non attivi 
      p) Materiali dentali 
      q) Impianti dentali 
    DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI (NON IMPIANTABILI) 
    Dispositivi medici attivi in generale: 
      r) Dispositivi per circolazione  extra-corporea,  infusione  ed
emoferesi 
      s)  Dispositivi  per  apparato  respiratorio,  dispositivi  per
ossigenoterapia, comprese  le  camere  iperbariche,  dispositivi  per
anestesia per inalazione 
      t) Dispositivi per stimolazione o inibizione 
      u) Dispositivi attivi chirurgici 
      v) Dispositivi attivi per oftalmologia 
      w) Dispositivi attivi dentali 
      x) Dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione 
      y) Dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive 
      z) Software 
    Dispositivi per immagini: 
      aa) Dispositivi per  immagini  che  utilizzano  radiazioni  non
ionizzanti 
    Dispositivi per il monitoraggio: 
      bb) Dispositivi per il monitoraggio dei  parametri  fisiologici
non vitali 
      cc) Dispositivi per il monitoraggio dei  parametri  fisiologici
vitali 
    Dispositivi per radioterapia e termoterapia: 
      dd) Dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti 
      ee) Dispositivi per ipertermia/ipotermia 
    PARTICOLARI DISPOSITIVI MEDICI ATTIVI E NON ATTIVI 
      ff)  Dispositivi  medici   con   riferimento   alla   direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine  (decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 17) 
      gg)  Dispositivi  medici   con   riferimento   alla   direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di  protezione  individuale  (DPI)
(decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 10) 
      hh) Dispositivi medici in confezione sterile 
      ii) Dispositivi medici che  utilizzano  rivestimenti  biologici
attivi e/o materiali che sono interamente o principalmente assorbiti,
limitatamente agli impianti ortopedici e dentali. 
    1. E' escluso il rilascio di certificazione  CE  per  dispositivi
medici  di  classe  III,  ad  eccezione  delle   protesi   articolari
dell'anca, del ginocchio e della spalla, dei dispositivi invasivi  di
tipo chirurgico ad uso temporaneo destinati specificamente ad  essere
utilizzati in contatto diretto con  il  sistema  nervoso  centrale  e
degli impianti  ortopedici  e  dentali  che  utilizzano  rivestimenti
biologici attivi e/o materiali che sono interamente o  principalmente
assorbiti. 
    Il testo integrale del provvedimento  e'  consultabile  sul  sito
www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformita' CE -
organismi notificati».