IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare la
disciplina normativa in materia di poteri speciali attribuiti allo
Stato nell'ambito delle societa' privatizzate, oggetto della
procedura d'infrazione n. 2009/2255 - allo stadio di decisione di
ricorso ex articolo 258 TFUE- in quanto lesiva della liberta' di
stabilimento e della libera circolazione dei capitali garantite dal
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, degli
affari esteri, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottati su proposta, per i rispettivi ambiti di
competenza, del Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro della difesa ovvero del Ministro dell'interno, sono
individuate le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche
chiave, in relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio, adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei
Ministri, possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale:
a) imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza
degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai
trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni nel caso
di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che
svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale;
b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), aventi ad
oggetto la fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllate, il
trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento
dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa', le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o
l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego;
c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di
partecipazioni in un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un
soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o
soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga a
detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona o tramite soggetti
altrimenti collegati, un livello della partecipazione al capitale con
diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli
interessi della difesa e della sicurezza nazionale. A tale fine si
considera altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui all'articolo
122 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
ovvero di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile.
2. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale
derivante dalle delibere di cui alla lettera b) del comma 1, il
Governo considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera, la
rilevanza strategica dei beni o delle imprese oggetto di
trasferimento, l'idoneita' dell'assetto risultante dalla delibera o
dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di difesa e
sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla
difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la
protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e
strategiche e delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma
3.
3. Al fine di valutare la minaccia effettiva di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di cui alle
lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza, considera, alla luce della
potenziale influenza dell'acquirente sulla societa', anche in ragione
della entita' della partecipazione acquisita:
a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del
progetto industriale rispetto alla regolare prosecuzione delle
attivita', al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con
riferimento alle attivita' strategiche chiave, alla sicurezza e alla
continuita' degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e
puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti
di pubbliche amministrazioni, direttamente o indirettamente, dalla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con
specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa nazionale,
all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale;
b) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali
dell'Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere
possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che
non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto,
che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno
rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti
ad essi comunque collegati.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al comma 1,
lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da
adottare in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di
veto. Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Entro quindici giorni dalla notifica il Presidente del Consiglio dei
Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario
richiedere informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che
sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di
informazioni successive alla prima non sospendono i termini. Decorsi
i predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il potere di
cui al presente comma e' esercitato nella forma di imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della
difesa e della sicurezza nazionale. Le delibere o gli atti adottati
in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare
a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi le disposizioni di cui al
presente comma, oltre alla revoca della relativa autorizzazione, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del
fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1,
lettere a) e c), notifica l'acquisizione entro dieci giorni alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione generale del
progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di
operativita', per le valutazioni di cui al comma 3. Nel caso in cui
l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una societa' ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere
effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito
dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e sono successivamente notificate le acquisizioni al
superamento delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento,
15 per cento, 20 per cento e 25 per cento. Il potere di imporre
specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a), o di opporsi
all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera c), e' esercitato entro
quindici giorni dalla data della notifica. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Eventuali
richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i
termini, decorsi i quali l'acquisto puo' essere effettuato. Fino alla
notifica e, successivamente, comunque fino alla decorrenza del
termine per l'imposizione di condizioni o per l'esercizio del potere
di opposizione, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque non osservi le condizioni di cui al
comma 1, lettera a), e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna
impresa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'operazione. In
caso di esercizio del potere di opposizione il cessionario non puo'
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto
diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse
azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale,
su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ordina la
vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari
eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono
nulle.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si
riferiscono a societa' partecipate, direttamente o indirettamente,
dal Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al medesimo comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui
al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il
Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono
emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino
all'adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte
per l'esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le
attivita' conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze per le societa' da esso
partecipate, ovvero, per le altre societa', al Ministero della difesa
o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza.