IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato
preventivo e della liquidazione coatta amministrativa e, in
particolare, l'articolo 39, primo comma, il quale prevede che,
mediante decreto del Ministro della giustizia, sono stabilite le
norme per la liquidazione dei compensi ai curatori di fallimento,
nonche' gli articoli 165 e l'abrogato articolo 188 dello stesso
decreto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il compenso al curatore di fallimento e' liquidato dal tribunale
a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti,
dell'importanza del fallimento, nonche' della sollecitudine con cui
sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una
percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle
misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a
24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro
fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a
81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a
405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a
811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro
fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37
euro.
2. Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo
accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi
81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale
cifra.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 39, 165 e 188 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.):
"Art. 39. Compenso del curatore.
Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il
fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad
istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto
a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le
norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
La liquidazione del compenso e' fatta dopo
l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l'esecuzione del concordato. E' in facolta' del tribunale
di accordare al curatore acconti sul compenso per
giustificati motivi.
Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il
compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita'
ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura,
salvi eventuali acconti.
Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale,
puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di
spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo
divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di
cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio
dell'azione penale."
"Art. 165. Commissario giudiziale.
Il commissario giudiziale e', per quanto attiene
all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,
37, 38 e 39."
L'abrogato art. 188 del citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, recava:
"Ammissione alla procedura.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.):
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis).".
Note all'art. 1:
Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto
n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.