IL DIRETTORE GENERALE della Giustizia Civile Vista l'istanza del sig. Plunger Helmut, nato a Merano il 15 novembre 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere» sez. A; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti"; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieur Univ (elettronica e scienze dell'informazione)» conseguito presso la «Technische Universitat Munchen» in data 29 maggio 2003; Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 novembre 2011; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata; Ritenuto che nella formazione accademica e professionale del richiedente, per quanto concerne la richiesta relativa al settore industriale, non si rilevano elementi per un riconoscimento, stante le troppe carenze formative rispetto a tale settore e che tali carenze non possono essere colmate nemmeno con consistenti misure compensative; Considerato inoltre che la formazione accademica professionale, per quanto concerne la richiesta per il settore dell'informazione, non risulta completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, di tale che pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Al sig. Plunger Helmut, nato a Merano il 15 novembre 1977, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui e' in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore dell'informazione e per l'esercizio della professione in Italia. La domanda per il riconoscimento del settore industriale, per i motivi su esposti e' rigettata. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (solo orale) 1) bioingegneria elettronica 2) deontologia ed ordinamento professionale. Roma, 9 marzo 2012 Il direttore generale: Saragnano