IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza del sig.  Plunger  Helmut,  nato  a  Merano  il  15
novembre 1977, cittadino italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento  del
titolo professionale di «Ingenieur», conseguito in Germania  ai  fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di  «Ingegnere»
sez. A; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento della qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 e successive integrazioni, contenente «Modifiche ed  integrazioni
della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato  e
delle relative prove per l'esercizio di talune  professioni,  nonche'
della disciplina dei relativi "ordinamenti"; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplom Ingenieur Univ  (elettronica  e  scienze  dell'informazione)»
conseguito presso la «Technische  Universitat  Munchen»  in  data  29
maggio 2003; 
  Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi  nella
seduta del 17 novembre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella conferenza citata; 
  Ritenuto  che  nella  formazione  accademica  e  professionale  del
richiedente, per quanto concerne la  richiesta  relativa  al  settore
industriale, non si rilevano elementi per un  riconoscimento,  stante
le troppe carenze formative  rispetto  a  tale  settore  e  che  tali
carenze non possono essere colmate  nemmeno  con  consistenti  misure
compensative; 
  Considerato inoltre che la formazione accademica professionale, per
quanto concerne la richiesta per il  settore  dell'informazione,  non
risulta completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, di tale che
pertanto sia necessaria l'applicazione di una misura compensativa; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto  legislativo  n.  206/2007,  sopra
indicato; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig.  Plunger  Helmut,  nato  a  Merano  il  15  novembre  1977,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui e'
in  possesso,  quale  titolo  valido  per  l'accesso  all'albo  degli
«ingegneri» - sez. A, settore  dell'informazione  e  per  l'esercizio
della professione in Italia. 
  La domanda per il riconoscimento del  settore  industriale,  per  i
motivi su esposti e' rigettata. 
  Il riconoscimento e' subordinato,  a  scelta  del  richiedente,  al
superamento di una prova  attitudinale  scritta  e  orale  oppure  al
compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6  (sei)
mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  La prova attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta  del  richiedente,
vertera'  sulle  seguenti  materie:  (solo  orale)  1)  bioingegneria
elettronica 2) deontologia ed ordinamento professionale. 
    Roma, 9 marzo 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano