L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'unione europea 
                            (I.G.R.U.E.) 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n.  144,  che,  all'articolo  3,  ha
previsto  il  trasferimento  dei  compiti  di  gestione   tecnica   e
finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti
per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE,  che  devolve  al  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (Regolamento
unico OCM) - come modificato dal regolamento  (CE)  n.  361/2008  del
Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i  regolamenti
(CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n.  1182/2007  -  ed,  in
particolare, l'art. 103-sexies, che prevede che gli Stati membri,  in
aggiunta al fondo di esercizio previsto dal par. 1 dell'art.  103-ter
del medesimo regolamento, finanziato da un contributo comunitario  e,
per la parte residua, da contributi dei soci delle organizzazioni dei
produttori, possono  essere  autorizzati  dalla  Commissione,  previa
richiesta debitamente giustificata, a concedere  alle  organizzazioni
di produttori relative a regioni, il cui  livello  di  organizzazione
dei produttori nel settore ortofrutticolo e' particolarmente  scarso,
un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80%  dei  contributi
finanziari di cui alla lettera  a)  del  richiamato  art.  103-ter  ,
par.1; 
  Visto il predetto articolo  103-sexies  del  regolamento  (CE)  del
Consiglio n. 1234/07 che  prevede  che,  nelle  regioni  degli  Stati
membri in cui meno del 15% del valore della produzione ortofrutticola
e' commercializzato da organizzazioni di produttori e  in  cui  detta
produzione  rappresenta  almeno  il  15%  della  produzione  agricola
totale, l'aiuto finanziario nazionale concesso puo' essere rimborsato
dalla Comunita' su richiesta dello Stato membro interessato; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.   543/2011   della
Commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e  degli  ortofrutticoli  trasformati,  che  ha  abrogato  il
regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007; 
  Visto  l'articolo  91  del  regolamento  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione, il quale stabilisce che il livello di organizzazione dei
produttori  in  una  regione  di  uno  Stato  membro  e'  considerato
particolarmente scarso quando le  organizzazioni  di  produttori,  le
associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
hanno commercializzato meno del 20% del valore medio della produzione
ortofrutticola ottenuta in detta regione durante gli ultimi tre  anni
per i quali sono disponibili dati; 
  Visto, altresi', l'articolo 95 del regolamento  n.  543/2011  della
Commissione, in base al  quale  il  rimborso  dell'aiuto  finanziario
nazionale  e'  limitato  al  60%  dell'aiuto   finanziario   concesso
all'organizzazione di produttori e che la richiesta dello  stesso  va
effettuata anteriormente al 1° gennaio del  secondo  anno  successivo
all'anno di esecuzione dei programmi operativi; 
  Vista la nota n. 7667  del  21  novembre  2011,  con  la  quale  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  a  fronte
di risorse comunitarie attivabili per l'anno 2011 per gli aiuti  alle
organizzazioni di  produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  pari  a
€ 40.057.520,00,   chiede   un   cofinanziamento   nazionale   di   €
31.597.984,76 a valere sulle disponibilita' del  Fondo  di  rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui  alla  legge  n.
183/1987; 
  Vista la Decisione della Commissione C(2011) 9317 del  16  dicembre
2011 con la quale l'Italia  e'  stata  autorizzata  ad  erogare,  per
l'anno 2011, l'aiuto  nazionale  previsto  dall'art.  103-sexies  del
regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/07 per  l'importo  massimo  di
€ 31.597.984,76; 
  Considerato, altresi', che con proprio decreto direttoriale  n.  31
del 27 luglio 2009 e' stato disposto il cofinanziamento  nazionale  a
favore delle organizzazioni di produttori nel settore  ortofrutticolo
per    l'annualita'    2009,    ammontante    complessivamente     ad
€ 42.649.630,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987; 
  Vista la nota n.867 del 22  dicembre  2010,  con  la  quale  l'Agea
Coordinamento ha trasmesso il prospetto riepilogativo  dei  pagamenti
effettuati relativi alle annualita' 2009 dal  quale  risulta  che,  a
fronte di un'assegnazione complessiva  di  € 42.649.630,00,  prevista
dal predetto decreto n. 31 del 27 luglio 2009, a valere sulle risorse
della  legge  n.  183/87,  la  quota  di  cofinanziamento   nazionale
effettivamente erogata ai fini del sostegno delle  organizzazioni  di
produttori   del   settore   ortofrutticolo   risulta   pari   ad   €
34.181.084,56; 
  Considerato,  quindi,  che,  delle   risorse   assegnate   per   il
cofinanziamento nazionale relativo alle  annualita'  2009,  risultano
inutilizzati € 8.468.545,44 e che, di  conseguenza,  detta  somma  si
rende disponibile per la copertura finanziaria della quota  nazionale
prevista per l'annualita' 2011; 
  Considerato, pertanto, che per la copertura del finanziamento della
quota nazionale relativa  all'annualita'  2011  (€ 31.597.984,76)  e'
necessario  disporre  una  nuova  assegnazione  per  €  23.129.439,32
ricorrendo alle disponibilita' del suddetto Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle politiche comunitarie; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
svoltasi in  data  22  dicembre  2011  con  la  partecipazione  delle
Amministrazioni interessate: 
 
                              Decreta: 
 
  1.  Il  cofinanziamento   nazionale   pubblico   a   favore   delle
organizzazioni di produttori  nel  settore  ortofrutticolo,  previsto
dall'art. 103-sexies del Regolamento  CE  n.  1234/2007,  per  l'anno
2011, e' stabilito in misura pari ad € 31.597.984,76, ed e'  posto  a
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. 
  Alla relativa copertura finanziaria si  provvede  come  di  seguito
specificato: 
    a) per € 8.468.545,44 con risorse  provenienti  dall'assegnazione
ex lege n. 183/1987, relativa all'annualita' 2009, di cui ai  decreto
direttoriale n.31 del 27 luglio 2009, resesi disponibili per  mancata
utilizzazione; 
    b) per € 23.129.439,32 con nuove assegnazioni,  sempre  a  valere
sulle risorse di cui alla richiamata legge n. 183/1987. 
  2. La predetta quota di € 31.597.984,76 viene messa a  disposizione
degli Organismi pagatori  riconosciuti,  previa  indicazione  mensile
dell'AGEA coordinamento, d'intesa con il Ministero  delle  politiche,
agricole   e   forestali,   contestualmente   al   versamento   della
corrispondente quota comunitaria. 
  3. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate  dalla
Commissione  Europea,  in  sede  di  liquidazione  dei  conti  FEAGA,
comportano una riduzione della corrispondente quota  a  carico  della
legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta  a  carico
del Fondo di rotazione, autorizzata  per  l'anno  2011,  e  le  somme
rideterminate  a  seguito   delle   rettifiche   comunitarie   verra'
restituita al Fondo medesimo o costituira' acconto per le  successive
annualita'. 
  4. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
anche per il tramite dell'AGEA in qualita' di organismo coordinatore,
trasmette,  per  ciascun  anno,  al  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.R.U.E. gli importi della quota comunitaria
riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla  Commissione
Europea, al fine di consentire le necessarie  operazioni  di  cui  al
precedente punto 3. 
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  si
impegna a presentare alla Commissione europea, secondo  le  modalita'
ed i termini previsti dall'art. 95 del regolamento (UE) n.  543/2011,
la richiesta di  rimborso  del  60  per  cento  dell'aiuto  nazionale
concesso ad organizzazioni  di  produttori  relative  a  Regioni  che
rispettino i parametri previsti dall'ultimo capoverso  del  paragrafo
relativo all'art. 103-sexies del Regolamento CE n. 1234/2007.  A  tal
proposito,  l'AGEA  coordinamento   provvedera'   tempestivamente   a
comunicare al Dipartimento della Ragioneria Generale  dello  Stato  -
I.G.R.U.E.  l'avvenuto  rimborso  da  parte  della  Commissione,  con
l'esatta indicazione della somma rimborsata, al fine di consentire il
reintegro al Fondo di rotazione  delle  somme  dallo  stesso  erogate
sulla base di tale decreto. 
  6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
l'AGEA e gli organismi pagatori adottano tutte  le  iniziative  ed  i
provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali  assegnati  ed  effettuano  i
controlli di competenza. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2011 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2012 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  3
Economia e finanze, foglio n. 66