IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2009,  n.  213,  recante
«Riordino degli enti di ricerca in  attuazione  dell'  art.  1  della
legge 27 settembre 2007, n. 165» ed in particolare l'art. 3 e  l'art.
7; 
  Visto il decreto  del  Presidente  n.  18  del  10  marzo  2011  di
emanazione dello statuto del Consiglio nazionale  delle  ricerche  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213, prot. AMMCNT-CNR n. 0021791 del 10 marzo 2011 ed il  relativo
avviso di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione  e   funzionamento   del
Consiglio nazionale delle ricerche emanato con decreto del Presidente
del 4 maggio 2005, prot.  n.  25033,  e  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
124 del 30 maggio 2005; 
  Vista la delibera n. 20 del 22 febbraio 2012 di approvazione  della
modifica  di  regolamento  di  organizzazione  e   funzionamento   in
attuazione dell'art. 13 comma 4 dello statuto; 
  Vista la nota del Capo del Gabinetto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR) prot. AOOUFGAB n. 3746/PF del
6 marzo 2012 con la quale si invita a valutare l'ipotesi di istituire
nella fase transitoria di avvio delle nuove strutture  dipartimentali
un Comitato ordinatore con il compito  di  coordinare  dal  punto  di
vista scientifico le linee tematiche dei costituendi dipartimenti; 
  Vista la delibera n. 22 del 7 marzo 2012 di modifica della delibera
n. 20/2012 con a quale il Consiglio di amministrazione  recepisce  le
indicazioni ministeriali; 
  Vista la nota del Direttore Generale della Direzione  generale  per
il coordinamento e lo sviluppo della  ricerca  del  Dipartimento  per
l'universita', l'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
per la ricerca del MIUR prot. 383 del 16 marzo 2012 con la  quale  il
Ministero,  esaminate  le  delibere  in  questione,  esprime   parere
favorevole alla proposta di modifica del regolamento; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  ed  in
particolare l'art. 8 comma 4; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere   all'emanazione   della   modifica
regolamentare nelle more della  adozione  e  approvazione  dei  nuovi
regolamenti conseguenti alla riorganizzazione del CNR; 
 
                                Emana 
 
  1.  l'unita   modifica   al   Regolamento   di   organizzazione   e
funzionamento del Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  emanato  con
decreto  del  Presidente  del  4  maggio  2005,  prot.  n.  25033,  e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 
  2. la predetta modifica sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9
maggio 1989, n. 168 ed entrera' in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della pubblicazione; 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Gli articoli 55 e 56 del  Regolamento  del  Consiglio  Nazionale
delle Ricerche sono sostituiti dai seguenti: 
 
                              Art. 55. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
              per la prima istituzione dei dipartimenti 
 
  1. In prima applicazione dello Statuto le allivita'  del  CNR  sono
organizzate nei seguenti dipartimenti: 
    1. scienze biomediche; 
    2. scienze fisiche e tecnologie della materia; 
    3. scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente; 
    4. scienze chimiche e tecnologie dei materiali; 
    5. ingegneria, ICT e tecnologie per l'energia e i trasporti; 
    6. scienze bio-agroalimentari; 
    7. scienze umane e sociali, patrimonio culturale. 
  2. I dipartimenti individuati dal presente articolo potranno essere
modificati o soppressi con le procedure  di  cui  all'art.  13  dello
Statuto del CNR. 
 
                              Art. 56. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
            per il riordino delle strutture scientifiche 
 
  1.  Con  decreto  del  Presidente,  adottato  previa  delibera  del
Consiglio di amministrazione, sono individuati in via provvisoria gli
istituti  afferenti  ai  dipartimenti  sulla  base   delle   proposte
presentate dai direttori  degli  istituti  acquisito  il  parere  dei
consigli dei dipartimenti esistenti al momento dell'entrata in vigore
dello Statuto. Nel decreto sono altresi' individuati il  personale  e
le strutture di supporto al dipartimento su  proposta  del  Direttore
generale. 
  2.  In  prima  applicazione  dello  Statuto  e  in   attesa   dello
svolgimento della selezione di cui all'art. 18, per ogni dipartimento
e'  nominato  dal  Presidente  un  Comitato  di  seguito   denominato
«Comitato ordinatore» rappresentativo delle maggiori  aree  tematiche
esistenti  all'interno  dei  singoli  dipartimenti  con  il   compito
coordinatore, dal punto di vista  scientifico,  l'individuazione  dei
progetti dei costituendi dipartimenti sulla base del Piano  triennale
di attivita' 2012-2014. Il Comitato e' composto da  tre  esperti,  di
cui uno con funzioni  di  coordinatore.  I  componenti  del  Comitato
ordinatore operano a titolo gratuito,  ad  essi  e'  riconosciuto  il
rimborso delle spese  sostenute  per  la  partecipazione  a  riunioni
ritualmente convocate dal coordinatore. Le competenze  amministrative
e gestionali del Dipartimento sono svolte dal Direttore generale  che
si avvale del personale assegnato al dipartimento. 
    Roma, 23 marzo 2012 
 
                                              Il presidente: Nicolais