IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 1° agosto 2006, con il quale  l'  Istituto
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  dello   sviluppo   e
adolescenza» e' stato abilitato ad istituire e ad attivare  un  corso
di specializzazione in psicoterapia nella sede principale  di  Reggio
Emilia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato  decreto  n.  509
del 1998; 
  Visto il decreto in data  24  ottobre  2008  di  autorizzazione  ad
attivare la sede periferica di Torino; 
  Visto  il  decreto  in  data  27  febbraio  2009  di   revoca   del
riconoscimento della sede periferica Torino; 
  Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di specializzazione
in  psicoterapia  dello   sviluppo   e   adolescenza»,   ha   chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di  Brescia  -
via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus,  per  un  numero  massimo
degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e,
per l'intero corso, a 80 unita', ai sensi dell'art. 4 del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
17 dicembre 2010; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e
della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 25  gennaio  2012  trasmessa
con nota prot. 157 del 7 febbraio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto  11  dicembre   1998,   n.   509,   l'Istituto   «Scuola   di
specializzazione in psicoterapia dello sviluppo  e  adolescenza»,  e'
autorizzato ad istituire e  ad  attivare  nella  sede  periferica  di
Brescia - via Michelangelo, 405 - presso FOBAP Onlus, ai sensi  delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di  riconoscimento  della
sede principale. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 febbraio 2012 
 
                                         Il direttore generale: Livon