IL DIRETTORE GENERALE 
        per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo
1942 n. 267; 
  Viste le risultanze della relazione di  mancata  revisione  del  24
marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla  Confcooperative
e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e
che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  Centrale  per   le
Cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Cooperativa «Nuova Domus Societa' Cooperativa  Edilizia  S.P.A.»
con sede in L'Aquila, costituita in data 12  dicembre  1974,  n.  REA
AQ-48643,  codice  fiscale  n.  80012410660,  e'  sciolta  per   atto
d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies  c.c.  e  il  sig.
Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, con studio  in  viale
Marconi,  7  -  66034  -  Lanciano,  ne   e'   nominato   commissario
liquidatore.