IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 24 marzo 2011, effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La Cooperativa «Nuova Domus Societa' Cooperativa Edilizia S.P.A.» con sede in L'Aquila, costituita in data 12 dicembre 1974, n. REA AQ-48643, codice fiscale n. 80012410660, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e il sig. Nicola Bomba, nato a Lanciano il 7 aprile 1958, con studio in viale Marconi, 7 - 66034 - Lanciano, ne e' nominato commissario liquidatore.