IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA 
                AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
 
                                  e 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito in legge 30  luglio  2010,  n.  122,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica»,   che   prevede   l'emanazione   di    disposizioni    di
armonizzazione del regolamento  di  gestione  dell'INA,  emanato  con
decreto del Ministro dell'interno 13 ottobre 2005, n. 240; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  «Ordinamento
delle  anagrafi  della  popolazione  residente»,  ed  in  particolare
l'articolo 1, comma 5, come  modificato  dall'articolo  1-novies  del
decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito con  modificazioni  in
legge 31 maggio 2005, n. 88, e l'articolo 1, comma 6, come modificato
dall'articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante l'approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale  di  statistica»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito  in  legge
17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per  il  recupero
degli  introiti  contributivi  in  materia  previdenziale»,   e,   in
particolare, l'articolo 2 che disciplina  lo  scambio  dei  dati  nei
rapporti tra le  pubbliche  amministrazioni  e  tra  queste  e  altri
soggetti pubblici o privati, sulla  base  del  codice  fiscale  quale
elemento identificativo di ogni soggetto; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n.  127  e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
ottobre 1999, n. 437, recante «Regolamento recante caratteristiche  e
modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica  e  del
documento d'identita' elettronico»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 novembre  2007
recante «Regole tecniche della carta di identita' elettronica»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre  2000,
recante «Specifiche tecniche per l'allineamento  dei  dati  contenuti
nelle  anagrafi   comunali   con   quelli   contenuti   nell'archivio
dell'Agenzia delle entrate»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante «Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo  2,  comma
12, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto l'articolo 25 della legge 24 novembre 2000, n.  340,  recante
«Disposizioni  per   la   delegificazione   di   norme   e   per   la
semplificazione   di   procedimenti   amministrativi   -   Legge   di
semplificazione 1999»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  in  data  18  dicembre
2000, recante  «Modalita'  di  comunicazione  dei  dati  relativi  ai
cittadini stranieri extracomunitari fra  gli  uffici  anagrafici  dei
comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi  dei
competenti organi centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,
nonche' le modalita' tecniche ed il termine per l'aggiornamento e  la
verifica delle posizioni anagrafiche  dei  cittadini  stranieri  gia'
iscritti nei registri della popolazione residente; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23  aprile  2002
con il quale viene costituito presso il Dipartimento per  gli  Affari
Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici
il Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, articolo  2  comma  1,
convertito in legge 30 maggio 2003, n. 122, che, per il completamento
dell'informatizzazione   e   l'aggiornamento    dell'AIRE,    prevede
l'utilizzo  dell'infrastruttura  informatica  di   base   dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi (INA); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto  2005,  recante
«Regole tecniche e  di  sicurezza  per  la  redazione  dei  piani  di
sicurezza comunali per la gestione delle postazioni di emissione CIE,
in attuazione del comma 2 dell'articolo 7-viciester  della  legge  31
marzo 2005, n. 43»; 
  Visto l'articolo 16-bis, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito in legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione   anticrisi   il   quadro   strategico
nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  7  settembre
2010,  n.  166,  recante  il   «Regolamento   recante   il   riordino
dell'Istituto nazionale di statistica»; 
  Visto il Regolamento (CE) 763/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) 223/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e  che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio,  relativo  alle
statistiche comunitarie,  e  la  decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico  delle
Comunita' europee; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
parere n. SP/559.2011 del 20 maggio 2011; 
  Sentito il DigitPA - Ente nazionale per la  digitalizzazione  della
pubblica amministrazione - che si  e'  espresso  con  parere  del  24
maggio 2011; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si  e'
espresso con parere n. 250 del 24 giugno 2011; 
  Vista la nota del 20 luglio  2011  con  cui  il  Ministero  per  la
pubblica amministrazione  e  l'innovazione  ha  espresso  il  proprio
concerto sullo schema di decreto; 
  Udito il parere n. 3703/2011 emesso dalla  Sezione  Consultiva  per
gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza 27  settembre
2011; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto  verranno  utilizzate  le  seguenti
definizioni: 
    ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica; 
    CNSD: Centro Nazionale per i Servizi Demografici; 
    INA: Indice Nazionale delle Anagrafi; 
    Backbone CNSD: Infrastruttura  informatica  di  base  dell'Indice
Nazionale delle Anagrafi; 
    APR: Anagrafe della popolazione residente; 
    AIRE: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. 
 
              Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
          . 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete .». 
              Si riporta il testo dell'art. 50 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n.
          122  (Misure  urgenti   in   materia   di   stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica) pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176, S.O.: 
              «Art. 50(Censimento). - 1. E' indetto il 15° Censimento
          generale della popolazione e delle abitazioni,  di  cui  al
          Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n.  763/08  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento  generale
          dell'industria  e  dei  servizi  ed  il  censimento   delle
          istituzioni non-profit. A tal fine e' autorizzata la  spesa
          di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni  per
          l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013. 
              2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere  b),  c)
          ed e) del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,
          l'ISTAT  organizza  le  operazioni  di  ciascun  censimento
          attraverso il  Piano  generale  di  censimento  e  apposite
          circolari,  nonche'  mediante  specifiche  intese  con   le
          Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di
          competenza e nel  rispetto  della  normativa  vigente.  Nel
          Piano Generale di Censimento vengono definite  la  data  di
          riferimento  dei  dati,  gli   obiettivi,   il   campo   di
          osservazione, le metodologie di indagine e le modalita'  di
          organizzazione ed esecuzione  delle  operazioni  censuarie,
          gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti  nonche'  gli
          uffici di censimento, singoli o  associati,  preposti  allo
          svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli  obblighi
          delle amministrazioni pubbliche di fornitura  all'ISTAT  di
          basi dati amministrative relative  a  soggetti  costituenti
          unita' di rilevazione  censuaria.  L'ISTAT,  attraverso  il
          Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': 
                a) le  modalita'  di  costituzione  degli  uffici  di
          censimento, singoli o associati, preposti allo  svolgimento
          delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione  e
          ripartizione dei contributi agli organi  di  censimento,  i
          criteri  per  l'affidamento  di  fasi   della   rilevazione
          censuaria a enti e organismi pubblici e  privati,  d'intesa
          con  la  Conferenza   Unificata,   sentito   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                b) in ragione  delle  peculiarita'  delle  rispettive
          tipologie di incarico,  le  modalita'  di  selezione  ed  i
          requisiti professionali del personale con contratto a tempo
          determinato,   nonche'   le   modalita'   di   conferimento
          dell'incarico  di  coordinatore  e  rilevatore,  anche  con
          contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,
          limitatamente alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
          comunque con scadenza entro il 31 dicembre  2012,  d'intesa
          con il Dipartimento della Funzione pubblica e il  Ministero
          dell'economia e delle finanze; 
                c) i soggetti  tenuti  all'obbligo  di  risposta,  il
          trattamento dei dati e la  tutela  della  riservatezza,  le
          modalita' di  diffusione  dei  dati,  anche  con  frequenza
          inferiore alle tre unita', ad esclusione dei  dati  di  cui
          all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
          196, e la comunicazione dei  dati  elementari  ai  soggetti
          facenti  parte  del  SISTAN,  nel  rispetto   del   decreto
          legislativo n. 322/89 e successive modifiche e  del  codice
          di deontologia e di buona condotta  per  i  trattamenti  di
          dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica,
          nonche' la comunicazione agli organismi di  censimento  dei
          dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta
          all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e
          necessari per lo svolgimento delle funzioni  istituzionali,
          nel rispetto di quanto stabilito dal  presente  articolo  e
          dalla normativa vigente in materia di trattamento dei  dati
          personali a scopi statistici; 
                d) limitatamente al  15°  Censimento  generale  della
          popolazione  e  delle  abitazioni,  le  modalita'  per   il
          confronto contestuale alle operazioni  censuarie  tra  dati
          rilevati al censimento  e  dati  contenuti  nelle  anagrafi
          della  popolazione  residente,  nonche',  d'intesa  con  il
          Ministero dell'interno, le  modalita'  di  aggiornamento  e
          revisione delle anagrafi della popolazione residente  sulla
          base delle risultanze censuarie. 
              3. Per gli  enti  territoriali  individuati  dal  Piano
          generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di
          fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti  dalla
          progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal
          Patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  delle  risorse
          trasferite dall'ISTAT. Per  gli  enti  territoriali  per  i
          quali il  Patto  di  stabilita'  interno  e'  regolato  con
          riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate
          valide ai  fini  del  Patto  anche  le  risorse  trasferite
          dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale
          del 6° censimento dell'agricoltura di cui al  numero  Istat
          SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              4.  Per  far  fronte  alle   esigenze   temporanee   ed
          eccezionali   connesse   all'esecuzione   dei   censimenti,
          l'ISTAT, gli enti e gli organismi  pubblici,  indicati  nel
          Piano di cui al comma  2,  possono  avvalersi  delle  forme
          contrattuali  flessibili,  ivi  compresi  i  contratti   di
          somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti  delle
          risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma  1
          limitatamente alla durata  delle  operazioni  censuarie  e,
          comunque, non oltre il  2013;  nei  limiti  delle  medesime
          risorse, l'ISTAT puo' avvalersene fino al 31 dicembre 2014,
          dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento  al
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5.  La  determinazione  della  popolazione  legale   e'
          definita con decreto del Presidente della Repubblica  sulla
          base dei dati  del  censimento  relativi  alla  popolazione
          residente, come definita dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
              Nelle  more  dell'adozione  del   Piano   Generale   di
          Censimento  di  cui  al  comma  2,  l'ISTAT  provvede  alle
          iniziative necessarie e urgenti preordinate  ad  effettuare
          la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni
          di censimento nei  comuni  con  popolazione  residente  non
          inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione  di  liste
          precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi
          di anagrafi comunali  attraverso  apposite  circolari.  Con
          apposite  circolari  e  nel  rispetto  della  riservatezza,
          l'ISTAT stabilisce la tipologia  ed  il  formato  dei  dati
          individuali  nominativi  dell'anagrafe  della   popolazione
          residente, utili per le operazioni censuarie, che i  Comuni
          devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno  vigila
          sulla corretta osservanza da  parte  dei  Comuni  dei  loro
          obblighi di comunicazione,  anche  ai  fini  dell'eventuale
          esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli  articoli  14,
          comma 2, e 54, commi 3 e 11,  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge  24
          dicembre 1954, n. 1228, e'  sostituito  dal  seguente:  «6.
          L'INA   promuove   la   circolarita'   delle   informazioni
          anagrafiche  essenziali  al   fine   di   consentire   alle
          amministrazioni pubbliche centrali e  locali  collegate  la
          disponibilita', in tempo  reale,  dei  dati  relativi  alle
          generalita', alla cittadinanza,  alla  famiglia  anagrafica
          nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in
          Italia, certificati dai comuni e, limitatamente  al  codice
          fiscale,  dall'Agenzia  delle  Entrate».  Con  decreto,  da
          adottare entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione ai sensi dell'art. 1,  comma  7,
          della legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  sono  emanate  le
          disposizioni  volte  ad  armonizzare  il   regolamento   di
          gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 
              6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di
          cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
          2009, n. 166, e in  attuazione  del  Protocollo  di  intesa
          sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome
          in data 17 dicembre 2009: 
                a) l'ISTAT organizza  le  operazioni  censuarie,  nel
          rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  19  novembre  2008,  e  del
          predetto  Protocollo,  secondo   il   Piano   Generale   di
          Censimento di cui  al  numero  ISTAT  SP/1275.2009  del  23
          dicembre  2009  e  relative   circolari   applicative   che
          individuano  anche  gli  enti  e  gli  organismi   pubblici
          impegnati nelle operazioni censuarie; 
                b) le Regioni organizzano  e  svolgono  le  attivita'
          loro affidate secondo i rispettivi Piani  di  censimento  e
          attraverso  la  scelta,  prevista  dal  Piano  Generale  di
          Censimento, tra il  modello  ad  alta  partecipazione  o  a
          partecipazione   integrativa,   alla   quale    corrisponde
          l'erogazione di appositi contributi; 
                c)  l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi   pubblici
          impegnati nelle operazioni censuarie sono  autorizzati,  ai
          sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle
          forme contrattuali flessibili  ivi  previste  limitatamente
          alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre
          il   2012.   Della   avvenuta   selezione,   assunzione   o
          reclutamento  da  parte   dell'ISTAT   e'   data   apposita
          comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7.  Gli  organi   preposti   allo   svolgimento   delle
          operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono
          autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti  di
          rilevatore  e  coordinatore,  anche  incarichi  di   natura
          autonoma  limitatamente  alla   durata   delle   operazioni
          censuarie e comunque non oltre  il  31  dicembre  2011.  Il
          reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e
          gli  eventuali  loro  responsabili  avviene,   secondo   le
          modalita' previste dalla normativa e dagli accordi  di  cui
          al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra
          i    dipendenti    dell'amministrazione    o    di    altre
          amministrazioni pubbliche territoriali  o  funzionali,  nel
          rispetto  delle  norme  regionali  e  locali   ovvero   tra
          personale esterno alle pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT
          provvede  con  proprie  circolari  alla   definizione   dei
          requisiti professionali dei coordinatori  intercomunali  di
          censimento e degli eventuali loro responsabili, nonche' dei
          coordinatori comunali e dei  rilevatori  in  ragione  delle
          peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
              8. Al fine di ridurre l'utilizzo di  soggetti  estranei
          alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini
          di cui  al  comma  1,  i  ricercatori,  i  tecnologi  e  il
          personale tecnico di ruolo dei livelli professionali  IV  -
          VI degli enti  di  ricerca  e  di  sperimentazione  di  cui
          all'articolo 7  del  presente  decreto,  che  risultino  in
          esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli
          enti di  ricerca  di  cui  al  medesimo  articolo  7,  sono
          trasferiti a  domanda  all'ISTAT  in  presenza  di  vacanze
          risultanti  anche  a  seguito  di  apposita   rimodulazione
          dell'organico e con le modalita' ivi indicate. Resta  fermo
          il limite finanziario dell'80 per cento di cui all'articolo
          1, comma  643,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              9. Agli oneri derivanti dai commi  6  e  7,  nonche'  a
          quelli derivanti dalle  ulteriori  attivita'  previste  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo   17,   comma   2,   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni, in  legge  20  novembre  2009,  n.  166,  si
          provvede nei limiti dei complessivi  stanziamenti  previsti
          dal citato articolo 17.». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della Legge  24
          dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento  delle  anagrafi  della
          popolazione residente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 gennaio 1955, n.  8,  come  modificato  dall'articolo  1
          novies del Decreto Legge 31 marzo 2005, n.  44,  convertito
          con  modificazioni  dalla  Legge  31  maggio  2005,  n.  88
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  31  maggio  2005,  n.
          125)    e    successivamente    ulteriormente    modificato
          dall'articolo 50, comma  5,  del  Decreto-Legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30  luglio  2010,  n.
          176, S.O.): 
              «Art. 1. 
              In ogni Comune  deve  essere  tenuta  l'anagrafe  della
          popolazione residente. 
              L'iscrizione e la richiesta  di  variazione  anagrafica
          possono dar luogo alla verifica, da  parte  dei  competenti
          uffici  comunali,   delle   condizioni   igienico-sanitarie
          dell'immobile in cui  il  richiedente  intende  fissare  la
          propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. 
              Nell'anagrafe   della   popolazione   residente    sono
          registrate le posizioni relative alle singole persone, alle
          famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato  nel  Comune
          la residenza, nonche' le posizioni  relative  alle  persone
          senza fissa  dimora  che  hanno  stabilito  nel  Comune  il
          proprio  domicilio,  in  conformita'  del  regolamento  per
          l'esecuzione della presente legge. 
              Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
              Per l'esercizio delle  funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'articolo  12,  e'  istituito,   presso   il   Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni.. 
              L'Indice nazionale delle  anagrafi  (INA)  promuove  la
          circolarita' delle informazioni anagrafiche  essenziali  al
          fine di consentire alle amministrazioni pubbliche  centrali
          e locali collegate la disponibilita', in tempo  reale,  dei
          dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla
          famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone
          residenti in Italia  e  dei  cittadini  italiani  residenti
          all'estero   iscritti   nell'Anagrafe   della   popolazione
          italiana  residente  all'estero  (AIRE),  certificati   dai
          comuni e, limitatamente  al  codice  fiscale,  dall'Agenzia
          delle Entrate. 
              Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
          il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  sentiti  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione (CNIPA), il Garante per la  protezione  dei
          dati  personali  e  l'Istituto  nazionale   di   statistica
          (ISTAT),  e'   adottato   il   regolamento   dell'INA.   Il
          regolamento  disciplina  le  modalita'   di   aggiornamento
          dell'INA da parte dei comuni e le modalita'  per  l'accesso
          da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e  locali
          al medesimo INA, per assicurarne la piena operativita'.". 
              Il Decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione  residente)  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322  (Norme
          sul Sistema statistico nazionale e  sulla  riorganizzazione
          dell'Istituto nazionale di statistica) e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222. 
              La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'   stata   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              Si riporta il testo dell'art. 2  del  decreto-legge  15
          gennaio 1993, n. 6, convertito nella Legge 17  marzo  1993,
          n. 63 (Disposizioni urgenti per il recupero degli  introiti
          contributivi in  materia  previdenziale)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64: 
              «Art. 2. Scambio dati attraverso il  codice  fiscale  e
          acquisizione degli indirizzi. 
              1. I rapporti tra pubbliche  amministrazioni  e  quelli
          intercorrenti  tra  queste  e  altri  soggetti  pubblici  o
          privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale.
          Il codice fiscale, quale elemento  identificativo  di  ogni
          soggetto,  deve  essere  pertanto  indicato  in  ogni  atto
          relativo  a  rapporti   intercorrenti   con   la   pubblica
          amministrazione. L'Amministrazione finanziaria comunica  il
          codice fiscale e i dati anagrafici registrati  nel  proprio
          sistema   informativo   agli   organismi   legittimati    a
          richiederli. 
              2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11
          luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto  1992,  n.  359,  sono  estese  a  tutte  le
          aziende, istituti, enti e societa' che stipulano  contratti
          di somministrazione e di fornitura di servizi,  individuati
          con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui al comma 6 del presente  articolo.  L'acquisizione  del
          codice fiscale alle anagrafi automatizzate  dei  vari  enti
          deve essere completata entro il 30 giugno 1993. 
              3. I comuni che  dispongono  o  si  servono  di  centri
          elaborazione dati, ovvero che sono  collegabili  alla  rete
          videotel gestita dagli organismi tecnici  dell'Associazione
          nazionale comuni italiani, devono consentire  l'attivazione
          di collegamenti telematici  con  tutti  gli  organismi  che
          esercitano attivita' di prelievo contributivo e  fiscale  o
          che   eroghino   servizi   di   pubblica   utilita'.   Tali
          collegamenti dovranno permettere  l'accesso,  da  parte  di
          detti organismi, a tutte  le  variazioni  che  intervengono
          nelle anagrafi comunali e, da parte  dei  comuni,  ai  dati
          informatizzati   degli   organismi    rincipiti,    purche'
          funzionali all'assolvimento dei compiti  istituzionali  dei
          comuni stessi. 
              4. I collegamenti devono assicurare  piena  trasparenza
          alle anagrafi dello stato civile, nonche'  alle  risultanze
          degli archivi  automatizzati  costituiti  per  la  gestione
          delle licenze  di  esercizio.  I  comuni  e  le  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano
          agli organismi centrali i  dati  per  via  telematica  sono
          sollevati dall'onere di inviare  i  medesimi  dati  con  le
          modalita' precedentemente adottate. 
              5. Qualora i  comuni  non  dispongono  di  collegamenti
          automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i
          dati sono resi disponibili agli  altri  enti  indicati  nel
          presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che  li
          rileva dalle comunicazioni rese dai comuni  stessi  con  le
          modalita' attualmente in vigore. 
              6.  Le  modalita'  tecniche   per   l'attivazione   dei
          collegamenti e la ripartizione delle  spese  connesse  alla
          realizzazione  e  uso  dei  collegamenti   medesimi,   sono
          stabilite, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i  Ministri  interessati  e
          l'Associazione nazionale comuni italiani. 
              7. Il mancato scambio delle  informazioni  e  dei  dati
          comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto
          del Ministro vigilante, per un periodo  di  sei  mesi,  dei
          legali  rappresentanti  degli  enti  di  cui  al  comma   4
          dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991 ,  come
          modificato dal comma 1 dell'articolo  1,  o  dei  dirigenti
          specificamente   preposti   al   compimento   degli    atti
          necessari.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della Legge  15  maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione  e  di  controllo)  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di stato civile  e  di
          certificazione anagrafica. 
              1. ... 
              2. ... 
              3. 
              4. 
              5.  I  comuni  favoriscono,  per  mezzo  di  intese   o
          convenzioni, la trasmissione di dati o  documenti  tra  gli
          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
          amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di  pubblici
          servizi, garantendo  il  diritto  alla  riservatezza  delle
          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche
          attraverso sistemi informatici e telematici. 
              6. .... 
              7. 
              8. Le firme e le sottoscrizioni  inerenti  ai  medesimi
          atti, e richieste a  piu'  soggetti  dai  pubblici  uffici,
          possono essere apposte anche  disgiuntamente,  purche'  nei
          termini. 
              9. 
              10. 
              11. E' abrogata la lettera  f)  dell'articolo  3  della
          legge 21 novembre 1967, n. 1185 , in  materia  di  rilascio
          del passaporto. 
              11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge  21
          novembre 1967, n. 1185 , e' abrogato. 
              11-ter. ... 
              12. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400  ,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, il Governo adotta misure per la  revisione  e
          la semplificazione dell'ordinamento dello stato  civile  di
          cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei
          seguenti criteri: 
                a) riduzione e  semplificazione  dei  registri  dello
          stato civile; 
                b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
          che si svolgono tra uffici  di  diverse  amministrazioni  o
          della medesima amministrazione; 
                c) eliminazione, riduzione  e  semplificazione  degli
          adempimenti richiesti al  cittadino  in  materia  di  stato
          civile; 
                d) revisione  delle  competenze  e  dei  procedimenti
          degli organi della giurisdizione volontaria in  materia  di
          stato civile; 
                e) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti; 
                f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                g)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in  una
          unica  fonte  regolamentare,  ove  cio'  non  ostacoli   la
          conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti
          di  rango  diverso,  ovvero  che   richiedano   particolari
          procedure, fermo restando l'obbligo di porre in  essere  le
          procedure stesse. 
              13. Sullo schema di regolamento di cui al comma  12  le
          Commissioni parlamentari si esprimono entro  trenta  giorni
          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
          emanato anche in mancanza del parere  ed  entra  in  vigore
          novanta giorni dopo la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
          regolamentari  di  cui  al  comma  12  sono   abrogate   le
          disposizioni   vigenti,   anche   di   legge,   con    esse
          incompatibili. 
              15.  I  comuni  che  non   versino   nelle   situazioni
          strutturalmente deficitarie  di  cui  all'articolo  45  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive
          modificazioni,  possono  prevedere  la   soppressione   dei
          diritti di segreteria  da  corrispondere  per  il  rilascio
          degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10,  comma
          10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8  ,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  19  marzo  1993,  n.  68,
          nonche' del diritto fisso previsto  dal  comma  12-ter  del
          citato  articolo   10.   Possono   inoltre   prevedere   la
          soppressione o riduzione di  diritti,  tasse  o  contributi
          previsti per il rilascio di certificati, documenti e  altri
          atti  amministrativi,  quando  i  relativi  proventi   sono
          destinati esclusivamente a vantaggio  dell'ente  locale,  o
          limitatamente  alla  quota   destinata   esclusivamente   a
          vantaggio dell'ente locale .». 
              Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
          ottobre 1999, n. 437 (Regolamento recante caratteristiche e
          modalita'  per  il  rilascio  della  carta   di   identita'
          elettronica e del documento  di  identita'  elettronico,  a
          norma dell'articolo 2, comma 10, della L. 15  maggio  1997,
          n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della  L.
          16 giugno 1998, n. 191) e' stato pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277. 
              Il Decreto del Ministro  dell'interno  del  8  novembre
          2007 (Regole tecniche della carta di identita' elettronica)
          e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  9  novembre
          2007, n. 261, S.O. 
              Il Decreto del Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2000
          (Procedura  per  la  comunicazione  ai  comuni  del  codice
          fiscale) e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25
          ottobre 2000, n. 250. 
              Il Decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre
          2000,  n.  396  (Regolamento  per   la   revisione   e   la
          semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato  civile,  a
          norma dell'articolo 2, comma  12,  della  Legge  15  maggio
          1997, n. 127) e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          30 dicembre 2000, n. 303, S.O. 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della  Legge  24
          novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la  delegificazione
          di  norme  e  per  la   semplificazione   di   procedimenti
          amministrativi - Legge di semplificazione 1999), pubblicata
          nella Gazzetta. Ufficiale 24 novembre 2000, n. 275: 
              «Art. 25(Accesso alle banche dati pubbliche). -  1.  Le
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  che  siano
          titolari di programmi applicativi realizzati su  specifiche
          indicazioni del committente  pubblico,  hanno  facolta'  di
          darli in uso gratuito ad altre  amministrazioni  pubbliche,
          che li adattano alle proprie esigenze. 
              2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto  legislativo  n.  29  del  1993  hanno
          accesso gratuito ai dati contenuti  in  pubblici  registri,
          elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.". 
              Il Decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, 445 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa)
          e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              Il decreto del Ministro dell'Interno  del  18  dicembre
          2000 (Modalita'  di  comunicazione  dei  dati  relativi  ai
          cittadini  stranieri   extracomunitari   fra   gli   uffici
          anagrafici  dei  comuni,   gli   archivi   dei   lavoratori
          extracomunitari  e  gli  archivi  dei   competenti   organi
          centrali e periferici del Ministero  dell'Interno,  nonche'
          le modalita' tecniche ed il termine per  l'aggiornamento  e
          la  verifica  delle  posizioni  anagrafiche  dei  cittadini
          stranieri gia'  iscritti  nei  registri  della  popolazione
          residente) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  11
          gennaio 2001, n. 8. 
              Si riporta il testo dell'art. 2 del  decreto  legge  31
          marzo 2003, n. 52, convertito in Legge 30  maggio  2003  n.
          122 (Differimento dei termini relativi alle elezioni per il
          rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2003, n. 125: 
              "Art.    2.    -    1.     Per     il     completamento
          dell'informatizzazione e per l'aggiornamento  dell'anagrafe
          degli italiani residenti all'estero tramite il  sistema  di
          accesso e  interscambio  anagrafico  (SAIA),  il  Ministero
          dell'interno si avvale della infrastruttura informatica  di
          base dell'indice nazionale delle anagrafi  (INA),  previsto
          dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre  2000,
          n. 392,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 2001, n. 26, allocato presso il  centro  nazionale
          per i servizi demografici, costituito con  D.M.  23  aprile
          2002 del Ministro dell'interno. 
              2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive
          e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Societa'
          dell'informazione, puo' avvalersi, a decorrere  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, delle  forme  di
          finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del  comma
          4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
          fini  della  produzione  e   dell'emissione   della   carta
          d'identita' elettronica.». 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo16-bis del  decreto  -
          legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella  Legge  28
          gennaio 2009, n.  2  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a
          famiglie, lavoro, occupazione e impresa e  per  ridisegnare
          in funzione  anticrisi  il  quadro  strategico  nazionale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
          S.O.: 
              «Art. 16-bis. Misure di semplificazione per le famiglie
          e per le imprese. 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al  comma  3  e  secondo  le  modalita'  ivi
          previste, i cittadini  comunicano  il  trasferimento  della
          propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di  stato
          civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla
          conclusione  del  procedimento  amministrativo  anagrafico,
          l'ufficio di anagrafe trasmette  le  variazioni  all'Indice
          nazionale delle anagrafi, di  cui  all'articolo  1,  quarto
          comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e  successive
          modificazioni, che provvede  a  renderle  accessibili  alle
          altre amministrazioni pubbliche. In caso di  ritardo  nella
          trasmissione  all'Indice  nazionale  delle   anagrafi,   il
          responsabile  del  procedimento  ne   risponde   a   titolo
          disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche  a  titolo
          di danno erariale. 
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  e  successive  modificazioni,   sono   stabilite   le
          modalita' per l'attuazione del comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. Per favorire la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          massima  diffusione  delle  tecnologie  telematiche   nelle
          comunicazioni,  previsti  dal  codice  dell'amministrazione
          digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, ai cittadini che ne fanno richiesta e'  attribuita  una
          casella  di  posta  elettronica   certificata   o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali.   L'utilizzo   della   posta    elettronica
          certificata avviene ai sensi degli  articoli  6  e  48  del
          citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
          con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
          per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano  per
          la predetta casella di posta elettronica  certificata  sono
          senza oneri. 
              6. Per  i  medesimi  fini  di  cui  al  comma  5,  ogni
          amministrazione  pubblica  utilizza  la  posta  elettronica
          certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice
          di cui al decreto legislativo n.  82  del  2005  o  analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino data e ora dell'invio e della ricezione  delle
          comunicazioni e l'integrita' del  contenuto  delle  stesse,
          garantendo   l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi
          internazionali, con effetto  equivalente,  ove  necessario,
          alla  notificazione  per  mezzo   della   posta,   per   le
          comunicazioni e le notificazioni  aventi  come  destinatari
          dipendenti  della  stessa  o   di   altra   amministrazione
          pubblica. 
              7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e l'innovazione, da emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, sono definite le modalita' di rilascio e  di
          uso  della  casella  di   posta   elettronica   certificata
          assegnata ai cittadini ai sensi del comma  5  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio
          di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di
          cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005,  nonche'  le
          modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di
          evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti  di  finanza
          di progetto. Con il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui
          le amministrazioni pubbliche provvedono  nell'ambito  degli
          ordinari stanziamenti di bilancio . 
              8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5  si
          provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  finanziarie
          assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio
          2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e
          medie imprese" con decreto  dei  Ministri  delle  attivita'
          produttive e per l'innovazione e le  tecnologie  15  giugno
          2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  150  del  29
          giugno 2004, non impegnate alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto. 
              9. All'articolo 1, comma 213, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'alinea sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)"; 
                b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
                  "g-bis)  le  regole  tecniche  idonee  a  garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'articolo 21, comma 3, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge.». 
              10. In attuazione dei principi stabiliti  dall'articolo
          18,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5,  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n.  445,  le  stazioni  appaltanti  pubbliche  acquisiscono
          d'ufficio,  anche  attraverso  strumenti  informatici,   il
          documento unico di regolarita'  contributiva  (DURC)  dagli
          istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi
          in cui e' richiesto dalla legge. 
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  4-bis,  comma   6,   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181,   e   successive
          modificazioni". 
              Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  7
          settembre   2010   n.   166   (Regolamento   di    riordino
          dell'Istituto nazionale di statistica) e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2010, n. 235. 
              Il Regolamento (CE) 763/2008 del Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio del 9 luglio  2008,  relativo  ai  censimenti
          della popolazione e delle abitazioni, e'  stato  pubblicato
          nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              Il Regolamento (CE) 223/2009 del Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche
          europee e  che  abroga  il  regolamento  (CE,  Euratom)  n.
          1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativo
          alla trasmissione all'Istituto statistico  delle  Comunita'
          europee  di  dati  statistici  protetti  dal  segreto,   il
          regolamento (CE) n. 322/97  del  Consiglio,  relativo  alle
          statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom
          del Consiglio, che istituisce  un  comitato  del  programma
          statistico delle Comunita'  europee,  e'  stato  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 marzo 2009, n. L 87.