IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto l'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, recante  la  proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  febbraio
2012, n. 14; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  concernente  il  Regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20  maggio  1994,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive  turistico
alberghiere; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno  del  6  ottobre  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  14  ottobre  2003,
recante l'approvazione della regola tecnica  di  aggiornamento  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994; 
  Ritenuto  di  procedere,  ai  sensi  dell'art.  15,  comma  7,  del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla adozione del
piano  straordinario  biennale  di  adeguamento  antincendio  per  le
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'interno del 9 aprile 1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994,  che  non  abbiano  completato
l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e
8, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  il  piano
straordinario  biennale   di   adeguamento   alle   disposizioni   di
prevenzione incendi, di seguito denominato piano,  per  le  strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre  venticinque  posti  letto,
esistenti alla data di entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato  l'adeguamento
alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. 
  2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto  all'art.  3,
comma 5, e' consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in
possesso, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  dei
requisiti di sicurezza antincendio indicati  al  successivo  art.  5.
L'ammissione  al  piano  consente  la   prosecuzione   dell'esercizio
dell'attivita', ai soli fini antincendi.