IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto l'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico alberghiere; Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994; Ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, alla adozione del piano straordinario biennale di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012; Decreta: Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. 2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, e' consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attivita', ai soli fini antincendi.