IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nel seguito
denominato "decreto legislativo n. 164/2000", recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare il Titolo
IV, recante le disposizioni relative all'attivita' di stoccaggio di
gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, nel seguito denominato "decreto legislativo n. 93/2011";
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel seguito
decreto legislativo n. 625/1996, di attuazione della direttiva
94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle
autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi, ed in particolare l'articolo 19 recante le norme per
l'armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della
coltivazione;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 giugno 2001, n. 128, relativo alla determinazione dei
criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' di comunicazione da parte dei titolari di concessioni di
coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita'
di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di
direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli
stoccaggi nazionali;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235, relativo alle modalita' di
determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico,
disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il
funzionamento del sistema del gas naturale e direttive transitorie
per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli
stoccaggi nazionali di gas naturale;
Ritenuto necessario adeguare la disciplina in materia di stoccaggio
strategico alle disposizioni del decreto legislativo n. 164/2000,
come novellato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011,
in particolare alle disposizioni dell'articolo 12, comma 11-bis, il
quale prevede che con decreto del Ministero dello sviluppo economico
sono stabilite annualmente le quote in base alle quali lo stoccaggio
strategico e' posto a carico dei soggetti produttori e importatori di
gas naturale;
Visto altresi' l'articolo 12 del decreto legislativo n. 164/2000,
come novellato dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 93/2011,
ed in particolare l'articolo 12, comma 11-ter, che dispone che il
volume complessivo relativo allo stoccaggio strategico e' stabilito
annualmente dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, in
misura necessaria a quanto riportato alle lettere a) e b) del citato
articolo;
Sentito il Comitato per l'emergenza e il monitoraggio del sistema
del gas naturale, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 26 settembre 2001, che ha espresso il suo
avviso favorevole, nella riunione del 31 gennaio 2012 in merito alla
possibilita' di ridurre il volume destinato a stoccaggio strategico e
che ha valutato la riduzione da 5,1 a 4,6 miliardi di metri cubi come
una misura compatibile con il valore da assicurare alla punta
erogativa a fine ciclo invernale di erogazione;
Ritenuto opportuno effettuare, gia' a partire dall'anno
contrattuale di stoccaggio 2012-2013, tale riduzione, nella misura di
500 milioni di metri cubi, rimanendo valido, per quanto riguarda la
ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, quanto stabilito
dall'articolo 9 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05, di seguito denominata
"Autorita'";
Decreta:
Art. 1
Stoccaggio strategico
Ai sensi dell'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n.
164/2000, a decorrere dal 1° aprile 2012, data di decorrenza
dell'anno contrattuale di stoccaggio, i costi per la disponibilita'
dello stoccaggio strategico sono posti a carico dei soggetti
importatori di gas naturale e dei titolari di concessioni di
coltivazione tenuti a corrispondere l'aliquota di prodotto della
coltivazione, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
625/1996, mediante un corrispettivo unitario applicato ai volumi di
gas importato e di gas assoggettato all'aliquota di cui sopra, in
misura direttamente proporzionale ai volumi stessi.
Le modalita' di versamento dei corrispettivi determinati in
applicazione dei criteri di cui al comma 1 e le relative quote dei
ricavi delle imprese di stoccaggio che offrono stoccaggio strategico
sono stabilite dall'Autorita'.
I soggetti importatori attraverso gasdotti sono tenuti a
trasmettere mensilmente alle imprese di stoccaggio, entro la prima
decade di ciascun mese, i dati relativi all'importazione effettuata
nel mese precedente, unitamente alle relative attestazioni doganali.
I dati relativi alle importazioni di GNL sono trasmessi alle
imprese di stoccaggio da parte delle imprese di rigassificazione.
I titolari di concessioni di coltivazione trasmettono alle imprese
di stoccaggio i dati delle produzioni mensili assoggettate
all'aliquota di cui al comma 1, ripartendo mensilmente, in egual
misura, il volume di franchigia.
Le imprese di stoccaggio, ai fini della verifica dei dati
trasmessi, possono richiedere l'accesso ai dati delle imprese di
trasporto registrati ai punti di entrata corrispondenti alle
importazione e alle produzioni di cui sopra, nonche' richiedere agli
organi istituzionali che effettuano la vigilanza sull'importazione e
la produzione di gas di verificare la coerenza dei dati dichiarati
con quelli in loro possesso.