IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito  legge  n.  244
del 2007) ed in particolare: 
    - l'articolo 2, comma 167, come  modificato  dall'articolo  8-bis
del decreto legge 30  dicembre  2008,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2009, n.  13,  il  quale  stabilisce  che  il
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana uno  o  piu'  decreti
per definire la ripartizione  fra  regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano della quota  minima  di  incremento  dell'energia
prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per
cento del consumo  interno  lordo  entro  il  2020  ed  i  successivi
aggiornamenti proposti dall'Unione europea, precisando che i suddetti
decreti sono emanati tenendo conto: 
      a) della definizione dei  potenziali  regionali  tenendo  conto
dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili; 
      b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016
e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi  nazionali
concordati a livello comunitario; 
      c) della determinazione delle modalita' di esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione
nei casi di inadempienza delle regioni per  il  raggiungimento  degli
obiettivi individuati; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  che  attua  la
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili (di seguito: decreto legislativo n. 28 del  2011)  ed  in
particolare: 
    - gli articoli 35 e 36 che prevedono la promozione e la  gestione
con  altri  Stati  membri  e  Paesi  terzi,  sulla  base  di  accordi
internazionali, di  progetti  comuni  e  trasferimenti  statistici  a
favore dell'Italia di produzioni di  energia  da  fonti  rinnovabili,
stabilendone i criteri e  le  modalita'  di  copertura  dei  relativi
oneri; 
    - l'articolo 37, commi da 1 a 5 che individuano le azioni  e  gli
strumenti  ulteriori  a  quelli  resi  disponibili  dalla   normativa
nazionale, che le regioni e le province autonome  possono  utilizzare
ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi  di  sviluppo  di
energia da fonti rinnovabili, definiti  in  attuazione  del  predetto
articolo 2, comma 167  della  legge  n.  244  del  2007,  nonche'  le
modalita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi regionali da
parte del Ministro dello sviluppo economico; 
    - l'articolo 37, comma 6, il quale prevede che, con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti e quantificati
gli obiettivi regionali in attuazione del predetto articolo 2,  comma
167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni,  nonche'
definite le modalita' di gestione dei casi di mancato  raggiungimento
degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome,  in
coerenza con quanto previsto dal  medesimo  articolo  2,  comma  170,
della legge n. 244 del 2007; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, e in  particolare  l'articolo
8, il quale, in l'attuazione dell'articolo  120  della  Costituzione,
disciplina le modalita' con le quali il Governo  puo'  sostituirsi  a
organi delle regioni, delle citta' metropolitane,  delle  province  e
dei  comuni  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  norme  e  trattati
internazionali  o  della  normativa  comunitaria,  ovvero  quando  lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica ed economica; 
  Visto il Piano di azione nazionale  per  lo  sviluppo  delle  fonti
rinnovabili (di seguito PAN), adottato ai sensi dell'articolo 4 della
direttiva 2009/28/CE e  trasmesso  alla  Commissione  europea  il  31
luglio 2010, che definisce gli obiettivi nazionali  e  le  misure  al
2020, anche di carattere intermedio, per contenere i consumi finali e
sviluppare quelli di  energia  da  fonti  rinnovabili,  quantificando
anche la quota conseguibile attraverso mezzi diversi dalla produzione
nazionale, quali l'importazione di energia da altri paesi; 
  Visto  il  decreto  5  maggio  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e sentita la Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con cui  sono
stati ridefiniti i criteri per incentivare la produzione  di  energia
elettrica da impianti solari fotovoltaici e gli obiettivi di  potenza
incentivabile al 2016; 
  Visto lo  studio  preliminare  effettuato  dalla  societa'  ERSE  -
nell'ambito delle attivita' di ricerca sul sistema elettrico  per  il
triennio 2009-2011 - e da ENEA,  con  cui  e'  stata  individuata  la
metodologia per la ripartizione  regionale  dell'obiettivo  nazionale
sulle fonti rinnovabili ed e' stata proposta  una  prima  ipotesi  di
ripartizione basata, tra l'altro, su una serie di dati  regionali  di
consumo finale di energia prodotti da ENEA; 
  Visti i risultati del successivo  studio  eseguito  dalla  societa'
Ricerca sul Sistema Energetico - RSE  SpA  (gia'  ERSE),  nell'ambito
delle attivita' di ricerca sul  sistema  elettrico  per  il  triennio
2009-2011, con il quale, con riferimento ai valori  di  produzione  e
consumo di  energie  rinnovabili  in  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, sono  stati  definiti  gli  attuali  livelli,  esaminati  i
potenziali e delineati i  criteri  di  ripartizione  degli  obiettivi
nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia  da
fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di  quota  di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti; 
  Ritenuto che la ripartizione tra le regioni e le province  autonome
degli obiettivi di consumo di fonti rinnovabili fino  al  2020  debba
riguardare  i  soli  settori  dell'elettricita'  e   del   calore   e
raffrescamento, poiche' l'aumento dei consumi  di  energia  da  fonti
rinnovabili nei trasporti dipende quasi esclusivamente  da  strumenti
nella disponibilita' dello Stato; 
  Ritenuto altresi' che gli  obiettivi  nazionali  indicati  nel  PAN
rappresentano obiettivi minimi,  che  potranno  essere  integrati  ed
anche diversamente articolati nell'arco  dei  previsti  aggiornamenti
biennali, per tener conto del maggior apporto  di  alcune  fonti,  di
eventuali  mutamenti  tecnologici  cosi'   come   degli   esiti   del
monitoraggio; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sancita nella riunione del 22 febbraio 2012; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  37,  comma  6,
del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri  di
cui all'articolo 2,  comma  167,  della  legge  n.  244  del  2007  e
successive  modificazioni,  definisce  e  quantifica  gli   obiettivi
intermedi e finali che ciascuna regione  e  provincia  autonoma  deve
conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali  fino
al  2020  in  materia  di  quota  complessiva  di  energia  da  fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti. 
  2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo  37,  comma  6,
del decreto legislativo n. 28 del 2011,  definisce  le  modalita'  di
gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da  parte
delle regioni e delle  province  autonome,  in  coerenza  con  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 170, della legge n. 244 del 2007.