IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  recante   «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13  che
prevedono la definizione,  da  parte  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti il Consiglio  universitario
nazionale e le associazioni nazionali competenti  in  materia,  delle
caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico  agli  alunni
con disabilita', delle modalita' del loro svolgimento e  delle  prove
di accesso ai medesimi corsi; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  successive  modificazioni
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone», e in particolare gli articoli 12 e 13; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto  l'art.  16  del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249  che
prevede che dall'istituzione dei corsi non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  2010,
n.  76  recante  «Regolamento  concernente   la   struttura   ed   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
  Visto il decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44 col quale e'
stato costituito  «un  gruppo  di  lavoro  con  il  compito  di  dare
attuazione  alla  definizione   dei   percorsi   formativi   per   il
conseguimento della specializzazione per  le  attivita'  di  sostegno
agli alunni disabili»; 
  Viste «le designazioni pervenute dalla FISH - Federazione  italiana
per il superamento dell'handicap - e dalla FAND - Federazione tra  le
associazioni nazionali dei disabili» dei membri del predetto gruppo; 
  Acquisite le conclusioni del  documento  formulato  dal  gruppo  di
lavoro ex decreto dipartimentale 15 ottobre 2010, n. 44; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  nazionale   della   pubblica
istruzione reso nel corso dell'adunanza svoltasi in  data  19  luglio
2011 e recependone  i  suggerimenti  in  ordine:  alla  cancellazione
all'art. 3, comma 2, punto c del riferimento a «curriculum di  chiara
fama»;   all'inserimento,   all'allegato   A,   della   formulazione:
«competenze teoriche e pratiche nel campo della didattica  speciale»;
all'inserimento della necessita' di prevedere azioni di  monitoraggio
dei corsi attivati nelle diverse sedi universitarie, a garanzia della
qualita' dei medesimi; 
  Ritenuto di non doversi adeguare al predetto parere: in ordine alla
riscrittura del comma 1 dell'art. 5, in  quanto  la  preselezione  e'
rivolta a candidati in possesso di abilitazione, ovvero di competenze
funzionali alle attivita' di insegnamento  e  competenze  didattiche,
competenze  empatiche  e  di  intelligenza  emotiva,  competenze   di
creativita'  e  di  pensiero  divergente,   cosi'   come   competenze
organizzative e giuridiche correlate al  regime  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche, le quali competenze sono requisiti necessari
allo svolgimento della funzione  docente;  per  quanto  riguarda  gli
insegnamenti di cui all'allegato  B,  pur  comprendendo  l'importanza
delle discipline proposte, il numero di crediti  a  disposizione  per
questo  corso  obbliga  a  privilegiare   insegnamenti   maggiormente
coerenti  con  le  competenze  di  cui   al   profilo   professionale
dell'Allegato  A;  il  rafforzamento  nell'area   11   dell'attivita'
formativa  relativa  alla  didattica  speciale  per  le   disabilita'
sensoriali e' ritenuto non utile, in quanto sono gia' previsti 4  CFU
per  quanto  concerne  gli  insegnamenti,  4  CFU  per  le  attivita'
laboratoriali e altri 3 CFU per le TIC ed e' previsto  altresi'  che,
con successivi decreti,  siano  «definiti  i  crediti  formativi  per
l'acquisizione     delle     competenze      per      l'aggiornamento
pedagogico-didattico su specifiche  disabilita'»;  la  valorizzazione
del servizio svolto in termini  di  assolvimento  di  crediti  e'  in
contraddizione  con  la  specificita'   formativa   delle   attivita'
previste; 
  Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale reso  nel
corso dell'adunanza svoltasi in data 19 luglio 2011, ne recepisce: la
richiesta di una  nuova  formulazione  all'art.  5,  comma  1,  delle
lettere b)  competenze  su  empatia  e  intelligenza  emotiva,  e  c)
competenze  su  creativita'  e   pensiero   divergente;   l'aggiunta,
all'Allegato A, profilo del docente  specializzato,  di:  «competenze
didattiche finalizzate allo sviluppo delle  abilita'  comunicative  e
linguistiche»;   all'Allegato   B,   contenente   gli    insegnamenti
disciplinari e l'attribuzione dei CFU, la proposta  di  riequilibrare
distribuzione dei CFU con l'ambito pedagogico; 
  Ritenuto altresi' di non doversi adeguare  al  predetto  parere  in
merito alla proposta di  inserimento  all'allegato  B,  di  un  nuovo
settore, in quanto per il conseguimento di  «approfondite  conoscenze
di natura teorica e operativa in relazione ai fenomeni linguistici  e
ai processi di comunicazione», sono state appositamente progettate le
attivita' laboratoriali, pari  a  4  CFU,  oltre  alle  attivita'  di
tirocinio indiretto, pari a 3 CFU (TIC); alla  diversa  articolazione
dei  laboratori  attraverso  la  loro  aggregazione,  in  quanto   le
attivita' di laboratorio progettate sono funzionali al  conseguimento
delle  competenze  previste  dal   profilo   professionale   di   cui
all'Allegato A, completano la  preparazione  professionale  acquisita
con gli  insegnamenti,  sono  conformi  all'articolazione  per  cicli
contemplata    dal    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 249 del 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Specializzazione per il sostegno didattico 
                     agli alunni con disabilita' 
 
  1. In attesa della definizione di specifiche classi di  concorso  e
della  correlata  istituzione  di  apposite  lauree  magistrali,   le
attivita' di sostegno didattico di cui all'art. 13, commi 3,  5  e  6
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono svolte da insegnanti muniti
della  relativa  specializzazione   conseguita   nelle   universita',
attraverso corsi attivati secondo i criteri  stabiliti  dal  presente
decreto.