IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
  Vista la domanda della sig.ra  Mateita  Profir,  cittadina  rumena,
diretta ad ottenere il riconoscimento del  Certificato  di  qualifica
professionale per parrucchiere, conseguito dopo un corso di  720  ore
presso la Sc. Christine  Valmy  S.r.l.  di  Bucarest  (Romania),  per
l'esercizio in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina  dell'attivita'  di
acconciatore» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  13
dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata  idoneo  ed
attinente all'esercizio dell'attivita' di acconciatore  di  cui  alla
legge  n.  174/2005  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa di  tipo
orizzontale e di natura pratica volta a colmare la carenza  formativa
riscontrata, consistente in una prova attitudinale o in un  tirocinio
di adattamento a  scelta  della  richiedente,  poiche'  il  corso  di
formazione  ha  avuto  una  «durata  troppo  breve   per   consentire
l'esercizio della professione di acconciatore», ai sensi della  legge
17 agosto 2005, n. 174 rispetto alla formazione per analoga qualifica
impartita in Italia per l'esercizio della medesima attivita'; 
  Acquisito il parere conforme del  rappresentante  dell'Associazione
di categoria CNA - Benessere; 
  Considerato che il Ministero  dello  sviluppo  economico  con  nota
prot. 20093 del 30 gennaio 2012 ha  comunicato  alla  richiedente,  a
norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  che  la
richiesta di riconoscimento era stata accolta  solo  subordinatamente
all'espletamento della misura compensativa, con  facolta'  di  scelta
per la richiedente; 
  Verificato che la richiedente, pur avvalendosi  della  facolta'  di
controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7  agosto
1990,  n.  241,  non  ha  tuttavia  presentato  documentazione  utile
all'accoglimento  dell'istanza   di   riconoscimento   senza   misure
compensative ed ha invece comunicato con nota  0056769  del  5  marzo
2012 di scegliere come misura compensativa un periodo di tirocinio di
adattamento della durata di un anno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Alla sig.ra Mateita  Profir,  cittadina  rumena,  nata  a  Bucarest
(Romania) in data 11  ottobre  1968,  e'  riconosciuta  la  qualifica
professionale  di  cui  in  premessa,  quale  titolo  valido  per  lo
svolgimento in Italia dell'attivita' di acconciatore, ai sensi  della
legge  n.  174/2005  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,
subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di  tipo
orizzontale e di  natura  pratica  consistente  in  un  tirocinio  di
adattamento della durata di  un  anno  volta  a  colmare  la  carenza
formativa riscontrata, il cui oggetto  e  modalita'  di  svolgimento,
sono indicati nell'allegato B che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 21 marzo 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio