IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Sestan Boris nato il 12 maggio 1959 a Zara
(Croazia), cittadino croato, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.
39 del decreto del Presidente della Repubblica  394/99  in  combinato
disposto con l'art. 16  del   decreto  legislativo  n.  206/2007,  il
riconoscimento del titolo professionale croato di «Inzenjer» ai  fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di Ingegnere; 
  Visti gli articoli  39  e  49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento  recante  norme  di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del  decreto  legislativo  25
luglio 1998 286 e successive integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n. 2005/36/CE del 7  settembre  2005  -  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n. 328 contenente «Modifiche ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Diplomirani Inzenjer Gradevinarstva (Ingegneria civile)», conseguito
presso la «Gradevinski Institut» di Rijeka in data 24 settembre 1982; 
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei  servizi  del
20 gennaio 2012; 
  Considerato il conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
Nazionale di Categoria nella Conferenza di servizi di cui sopra; 
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere, sezione  A,  settore  civile  ambientale  e
quella di cui e'  in  possesso  l'istante,  e  che  risulta  pertanto
opportuno richiedere misura compensativa; 
  Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come
modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui
lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato  da
almeno  sei  anni,  titolare  di  un  permesso  di  soggiorno,   puo'
richiedere il rilascio della carta di soggiorno; 
  Considerato che il richiedente  possiede  una  carta  di  soggiorno
rilasciata dalla Questura di Milano; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Sestan Boris nato il  12  maggio  1959  a  Zara  (Croazia),
cittadino croato, e' riconosciuto il titolo professionale di  cui  in
premessa, quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'  albo  degli
«Ingegneri» sez. A settore civile-ambientale -  e  l'esercizio  della
professione in Italia. 
  Il riconoscimento di cui al presente  articolo  e'  subordinato  al
superamento di una prova attitudinale  consistente  in  un  tirocinio
guidato della durata di 15 (quindici) mesi su 1) architettura tecnica
e     composizione     architettonica,     2)      tecnica      delle
costruzioni-ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 3)
costruzione di ponti; 
 
    Roma, 12 marzo 2012 
 
                                    Il direttore generale: Saragnano