IL DIRETTORE GENERALE 
                       della Giustizia Civile 
 
  Vista l'istanza del sig. Nijman Eugenius  Johannes  Maria,  nato  a
Eindhoven (Olanda) il 7 marzo 1959, cittadino  olandese,  diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.  206/2007,
il riconoscimento del  proprio  titolo  accademico  professionale  di
ingegnere meccanico conseguito  presso  la  «Technische  Universiteit
Eindhoven» il 21 aprile 1987, ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
ingegneri - sezione A settore industriale  e  l'esercizio  in  Italia
della omonima professione; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  al
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Preso atto che secondo quanto attestato dalla Autorita'  competente
olandese detto titolo non configura una formazione regolamentata,  ai
sensi dell'art. 3 punto 1 lettera e) della  direttiva  2005/36/CE  ma
che e' stato successivamente attestato, con nota in data  13  ottobre
2011 del Ministero dell'Educazione, Cultura e  Scienze  olandese  che
l'utilizzo del titolo di ingegnere e' regolamentato  dall'ordinamento
olandese (art. 7.20 della Dutch Higher Education and  Research  Act),
venendosi   cosi'   a   configurare   un'ipotesi    di    professione
regolamentata; 
  Tenuto conto che il sig. Nijman ha  documentato  di  aver  maturato
esperienza professionale nel settore ingegneristico; 
  Viste le determinazioni delle Conferenze di  Servizi  nelle  sedute
del 9 novembre 2010, 1° aprile 2011 e 15 marzo 2012; 
  Considerato inoltre che, come emerso nel corso della conferenza  di
servizi del 15 marzo 2012,  nei  casi  nei  quali  non  puo'  trovare
applicazione  la  direttiva  2005/36/CE  deve  essere  esaminata   la
possibilita' di applicare direttamente il Trattato  (art.  52),  alla
luce della giurisprudenza comunitaria (sentenza del 7 maggio  1991  -
causa C-340/89 - Vlassoupolou) secondo  la  quale  si  opererebbe  in
contrasto con il diritto di stabilimento garantito dall'art.  52  del
Trattato se si facesse astrazione dalle conoscenze e dalle qualifiche
gia' acquisite dall'interessato in un altro Stato membro; 
  Ritenuto che nel caso  specifico  sia  applicabile  l'art.  52  del
Trattato e che sia quindi possibile procedere al  riconoscimento  del
titolo professionale acquisito in Olanda, visto l'esito del raffronto
effettuato tra le competenze  attestate  dai  diplomi  conseguiti  in
Olanda nel caso considerato e le conoscenze  e  qualifiche  richieste
dalle norme nazionali; 
  Considerato pertanto il livello delle conoscenze e delle qualifiche
di cui questi diplomi attestano il  compimento,  tenuto  conto  della
natura e della durata degli studi e della formazione pratica del sig.
Nijman; 
  Considerato il conforme parere  del  rappresentante  del  Consiglio
Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata; 
  Rilevato   che   vi   sono    differenze    tra    la    formazione
accademico-professionale richiesta in Italia  per  l'esercizio  della
professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella  di
cui e' in possesso l'istante, per  cui  e'  necessario  applicare  le
misure compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Nijman Eugenius Johannes Maria, nato a  Eindhoven  (Olanda)
il 7 marzo 1959, cittadino olandese, e'  riconosciuto  il  titolo  di
ingegnere meccanico conseguito  presso  la  «Technische  Universiteit
Eindhoven» il 21 aprile 1987 quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all'albo  degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale   e
l'esercizio della professione in Italia. 
  Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al
superamento di una prova attitudinale  oppure  al  compimento  di  un
tirocinio di adattamento assistito sui  medesimi  argomenti,  per  un
periodo di mesi dieci. 
  La prova attitudinale, ove oggetto  di  scelta  della  richiedente,
vertera' sulle seguenti materie scritte  e  orali:  1)  Energetica  e
macchine a fluido, 2) Impianti chimici. 
  Il candidato, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale,
dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione, istituita  presso  il  Consiglio  nazionale  stesso,  si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  all'interessato,  al  recapito  da  questi  indicato   nella
domanda. 
  La prova attitudinale,  volta  ad  accertare  la  conoscenza  delle
materie indicate nel testo  del  decreto,  si  compone  di  un  esame
scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. 
  L'esame scritto consiste  nella  redazione  di  progetti  integrati
assistiti da relazioni tecniche concernenti  le  materie  come  sopra
individuate. 
  L'esame  orale  consiste  nella  discussione  di  brevi   questioni
tecniche  vertenti  sulle  materie  individuate  ed  altresi'   sulle
conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del  candidato.
Il candidato potra' accedere all'esame orale solo se abbia  superato,
con successo, quello scritto. 
  La    commissione    rilascia    all'interessato     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale. 
  Il  tirocinio  di  adattamento:  ove  oggetto   di   scelta   della
richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze  di
base, specialistiche e  professionali  relative  alle  materie  sopra
individuate. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale  degli
ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata  del
presente provvedimento, nonche' la  dichiarazione  di  disponibilita'
dell'ingegnere  tutor.  Detto  tirocinio  si  svolgera'   presso   un
ingegnere, scelto dall'istante tra i  professionisti  che  esercitino
nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di
iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio
nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo
del presidente dell'ordine provinciale. 
    Roma, 27 marzo 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano