IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Yordanova Violeta, nata  il  5  giugno
1974 a Gorna Oriahovitza (Bulgaria), cittadina  bulgara  e  italiana,
diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n.
206/07, il riconoscimento del  titolo  professionale  di  cui  e'  in
possesso  ai  fini  dell'accesso  ed  esercizio   in   Italia   della
professione di «avvocato»; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  sopra
citato, in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio  della
professione di avvocato; 
  Considerato  che  la  richiedente  e'  in   possesso   del   titolo
accademico,  ottenuto  in  Bulgaria  di  «Master  con  indirizzo   in
Giurisprudenza» in data 17 dicembre 2005 presso l'«Universita' Libera
di Burgas»; 
  Considerato che l'istante  ha  dimostrato  di  essere  iscritta  al
«Consiglio Supremo dell'Ordine degli Avvocati»  in  Bulgaria,  avendo
superato la prova d'esame prevista dall'art. 8 della  legge  relativa
agli Avvocati e dell'art. 16 del  decreto  n.  2/2004  del  Consiglio
supremo dell'ordine  degli  avvocati  bulgari  e  che  quindi  e'  in
possesso di tutti i requisiti richiesti in  Bulgari  per  l'esercizio
della professione di Avvocato; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo,  del  decreto
legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione  di  avvocato
il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una   prova
attitudinale; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 20 gennaio 2012; 
  Rilevato  che  comunque  permangono  alcune   differenze   tra   la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio della professione di «avvocato» e quella  di  cui  e'  in
possesso l'istante, per cui appare  necessario  applicare  le  misure
compensative; 
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Yordanova Violeta,  nata  il  5  giugno  1974  a  Gorna
Oriahovitza  (Bulgaria),  cittadina   bulgara   e   italiana   ,   e'
riconosciuto  il  titolo  di  cui  sopra,  quale  titolo  valido  per
l'iscrizione all'albo degli «avvocati». 
  Il riconoscimento di cui al precedente articolo e'  subordinato  al
superamento di una prova  attitudinale  sulle  seguenti  materie:  1)
diritto penale, 2)  diritto  civile  3)  diritto  costituzionale,  4)
diritto   commerciale,   5)   diritto   del   lavoro,   6)    diritto
amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale
penale,  9)  diritto  internazionale  privato,  10)   deontologia   e
ordinamento forense. 
  La prova si compone di un esame scritto e  orale  da  svolgersi  in
lingua italiana. Le modalita' di svolgimento  dell'uno  e  dell'altro
sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
presente decreto. 
    Roma, 20 marzo 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano