IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di  recepimento  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile  2003,  relativo
all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, della sostanza attiva iprodione; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  20
giugno  2003  che  indica  il  31  dicembre   2013   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo BAS  61006  F  conforme  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n.194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di
riferimento «Rovral 75  WG»,  presentato  dall'impresa  «Basf  Italia
S.r.l.»; 
  Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla
modifica di composizione in  adeguamento  alla  composizione  oggetto
degli studi costituenti il fascicolo di allegato III sopra  indicato,
nonche' l'autorizzazione  a  variazioni  amministrative  relative  ad
officine di produzione per alcuni dei prodotti  fitosanitari  di  cui
trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva iprodione; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  ha
preso  atto  della  conclusione  della  valutazione  del  sopracitato
fascicolo BAS 61006 F, ottenuta dall' Istituto superiore di  sanita',
al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino
al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  31  dicembre  2013,  data  di
scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva   iprodione,   i
prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente  decreto  alle
condizioni  definite  alla  luce  dei  principi   uniformi   di   cui
all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
sulla base del fascicolo BAS 61006 F conforme all'allegato III; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al  31  dicembre  2013,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  iprodione,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con  la  nuova  composizione,  alle  condizioni  e  sulle
colture indicate nelle  rispettive  etichette  allegate  al  presente
decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  sono
consentiti secondo le seguenti modalita': 
  otto mesi, a decorrere dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
  dodici mesi, a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 marzo 2012 
 
                                      Il Direttore generale: Borrello