IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico
sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi
d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale,
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel
territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto,
entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo
decreto emanato";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 65 del 21 marzo 2011, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2011, che prevede una quota complessiva di 60.000 unita';
Rilevato che e' necessario prevedere una quota di lavoratori non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare,
per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo' provvedersi - in via di
programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso
in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2012 - con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2011, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei
lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi
all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2011 di lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un
notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio
2011 e la sua effettiva utilizzazione - e' opportuno prevedere la
quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla
corrispondente quota complessiva di 60.000 unita' autorizzata per
l'anno 2011;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei
lavoratori non comunitari stagionali, e' opportuno incentivare le
richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto
previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del
relativo Regolamento di attuazione, sopra richiamati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2010, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno
2010, che prevede una quota massima d'ingresso per motivi di lavoro
non stagionale di 98.080 unita', che si aggiunge alla quota di 6.000
lavoratori extracomunitari non stagionali gia' prevista, in via di
anticipazione, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1°aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie generale, n. 91 del 20 aprile 2010;
Ravvisata la necessita' di prevedere, come anticipazione dei flussi
di ingresso in Italia di lavoratori non comunitari per motivi di
lavoro non stagionale per l'anno 2012, una quota di ingresso di
lavoratori non comunitari non stagionali residenti all'estero, che
hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione
nei paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato Testo
unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai
rapporti di cooperazione con i paesi terzi, e che, allo scopo, puo'
provvedersi in via di programmazione transitoria nel limite della
quota complessiva autorizzata con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 1°aprile 2010 e 30 novembre 2010, sopra
richiamati;
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2012,
sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per
motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari
residenti all'estero entro una quota di 35.000 unita', da ripartire
tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bangladesh,
Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine,
Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nella quota di cui al comma 1 sono compresi anche i lavoratori
non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale.