La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le
spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e  delle
fasi favorevoli del ciclo economico. 
    Il ricorso  all'indebitamento  e'  consentito  solo  al  fine  di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione
delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede  ai  mezzi
per farvi fronte. 
    Le Camere  ogni  anno  approvano  con  legge  il  bilancio  e  il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
    L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso  se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi. 
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali  e  i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale». 
 
 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.