IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Visto  in  particolare   l'art.   32,   comma   1,   del   predetto
decreto-legge, che demanda ad un decreto del Ministro  della  salute,
previa intesa con la conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
l'individuazione   dei   requisiti   strutturali,   tecnologici    ed
organizzativi degli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma  1,
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la vendita  dei
medicinali nonche' la definizione degli ambiti di attivita' sui quali
sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  del  6  luglio  1999
recante «Approvazione delle linee  direttrici  in  materia  di  buona
pratica di distribuzione dei medicinali per  uso  umano»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  14  agosto
1999, n. 190; 
  Ritenuto  che  occorre   distinguere   i   requisiti   strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi  che  devono  essere  posseduti  dagli
esercizi  commerciali  che  vendono   medicinali   non   soggetti   a
prescrizione medica appartenenti alla classe  prevista  dall'art.  8,
comma 10, lettera c), della legge n.  537  del  1993,  dai  requisiti
riguardanti  gli  esercizi  commerciali  che  vendono  esclusivamente
medicinali di automedicazione (OTC), ai quali e' consentito l'accesso
da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 96, comma  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  15  luglio  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005,  recante
«Istituzione, presso l'Agenzia italiana del  farmaco,  di  una  banca
dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto il decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
l'art.  5,  che  prevede   interventi   urgenti   nel   campo   della
distribuzione di medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2001/83/CE
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza», ed in particolare l'art. 45  del  medesimo  Testo
unico; 
  Visto il parere dell'Agenzia italiana del farmaco reso in  data  13
febbraio 2012; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 22 febbraio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi 
 
  1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono
essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5,  comma
1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la  vendita  di
medicinali  sono  stabiliti  nell'allegato   1,   costituente   parte
integrante del presente decreto. I requisiti indicati nella  Parte  A
dell'allegato devono essere posseduti dagli esercizi commerciali  che
vendono medicinali non soggetti a  prescrizione  medica  appartenenti
alla classe prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24
dicembre 1993, n. 537, anche nell'ipotesi in cui  vendano,  altresi',
medicinali di automedicazione; i requisiti  indicati  nella  Parte  B
dell'allegato devono essere posseduti dagli esercizi commerciali, che
vendono esclusivamente medicinali di automedicazione. 
  2. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  della
salute, assicurano l'accertamento e  la  verifica  del  rispetto  dei
requisiti di cui al comma 1. 
  3. La vendita dei medicinali negli esercizi commerciali di  cui  al
comma 1 comporta l'obbligo per i titolari degli esercizi  medesimi  e
per i farmacisti che ivi prestano la loro attivita' professionale, di
rispettare la normativa vigente in materia di vendita al pubblico  di
medicinali.