IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in  particolare,
l'art. 11, comma 5,  che  dispone  che  la  dotazione  del  Fondo  di
garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n.  266  possa
essere incrementata mediante versamento di contributi da parte  delle
banche, delle regioni e di altri enti ed organismi  pubblici,  ovvero
con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico; 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso  il
Mediocredito Centrale S.p.A. di un  Fondo  di  garanzia  (di  seguito
«Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese»)  allo  scopo  di
assicurare una  parziale  assicurazione  ai  crediti  concessi  dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
recante regole per il funzionamento del predetto  Fondo  di  garanzia
per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera  r),
il  quale  prevede  che  sono  conservate  allo  Stato  le   funzioni
amministrative concernenti la gestione del fondo di garanzia  di  cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.
662 e che con delibera della Conferenza unificata  sono  individuate,
tenuto conto  dell'esistenza  di  fondi  regionali  di  garanzia,  le
regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla
controgaranzia  dei  predetti  fondi  regionali  e  dei  consorzi  di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma  4,  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248,  recante
criteri e modalita' per  la  concessione  della  garanzia  e  per  la
gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Vista la delibera della Conferenza unificata  del  26  luglio  2001
recante, indicazioni procedurali per l'adozione  della  deliberazione
della Conferenza unificata di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  r),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112  per  l'individuazione
delle regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali  e
dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art.  155,  comma
4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Viste le delibere della predetta Conferenza  in  data  28  novembre
2002 e 10 dicembre 2003 con le quali ai sensi del menzionato art. 18,
comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la
Regione Toscana e la  Regione  Lazio  sono  state  individuate  quali
regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia, di cui  all'art.  2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i
propri interventi alla  controgaranzia  dei  fondi  regionali  e  dei
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art.  155,  comma  4,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art. 1,
comma 209, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera  a-ter)  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche
degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma  100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.  662  sono  rideterminate
con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle  attivita'
produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie  in  linea
con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui
requisiti minimi di capitali per le banche; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'innovazione  e  le  tecnologie  del  20
giugno 2005, recante  rideterminazione  delle  caratteristiche  degli
interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro delle  attivita'  produttive  del  23
settembre   2005,   recante   approvazione   delle   condizioni    di
ammissibilita'  e  delle  disposizioni  di  carattere  generale   per
l'amministrazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  a  seguito   di   rideterminazione   delle
caratteristiche degli interventi  del  Fondo  stesso,  ai  sensi  del
decreto ministeriale 20 giugno 2005, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  25
marzo 2009, che in attuazione dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 gennaio 2009, n.  2,  reca  criteri,  condizioni  e  modalita'  di
operativita'  della  garanzia  dello  Stato  di  ultima  istanza   in
relazione agli interventi del Fondo di garanzia di  cui  all'art.  2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la comunicazione della  Banca  d'Italia  del  3  agosto  2009
recante indicazioni sul trattamento  prudenziale  della  garanzia  di
ultima istanza  dello  Stato  prevista  dall'art.  11,  comma  4  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2  e  dal  relativo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  recante  misure
urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,   nonche'
disposizioni in materia di produzione lattiera  e  rateizzazione  del
debito  nel  settore  lattiero-caseario  e,  in  particolare,  l'art.
7-quinquies, commi 5 e 8 che prevede un  incremento  della  dotazione
del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7  agosto  1997,
n. 266; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed  in  particolare
l'art. 8, comma 5, lettera a), che elimina il conferimento nel  Fondo
per la finanza d'impresa delle risorse del Fondo di garanzia  per  le
piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 15 che prevede che
le amministrazioni  pubbliche  possano  sempre  concludere  tra  loro
accordi  per  disciplinare  lo  svolgimento  in   collaborazione   di
attivita' di interesse comune; 
  Visto l'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 e gli articoli 43  e
seguenti  del  Regolamento  (CE)  1828/2006,  che   disciplinano   il
cofinanziamento degli strumenti di  «Ingegneria  finanziaria»  con  i
Fondi strutturali della UE; 
  Ritenuta  la  necessita',  nell'attuale  fase   congiunturale,   di
incrementare, cosi' come previsto dal menzionato art. 11, comma 5 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, la  dotazione  del  Fondo  di
garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  mediante  versamento  di
contributi da parte delle banche, delle regioni e di  altri  enti  ed
organismi pubblici, ovvero  con  l'intervento  della  SACE  S.p.A.  e
considerata l'importanza strategica di aumentare il  radicamento  sui
territori per migliorare l'efficienza e l'efficacia dello strumento a
favore del sistema produttivo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua le modalita' di  contribuzione  al
Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese,  da  parte  dei
soggetti  indicati  nell'art.  11,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2.