IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore, 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  e   in
particolare l'art. 5, commi 2 e 3 lettera c); 
  Vista la domanda presentata dalla signora Silvia Bernini, cittadina
italiana, che chiede il  riconoscimento  di  qualifica  professionale
estera ai fini dell'esercizio dell'attivita' di acconciatore; 
  Visti i titoli  di  qualifica  denominati  «VTCT  level  3  NVQ  in
Hairdressing», (codice 500/7389/8) e «VTCT level 3 NVQ in  Barbering»
(codice 500/7386/2) rilasciati  in  data  13  giugno  2011  dall'ente
britannico VTCT con sede a Eastleigh  (UK)  e  conseguiti  presso  il
centro CAP Diffusion s.r.l. in Perugia (PG); 
  Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore  Nazionale  Britannico
in merito alle procedure di rilascio di detti titoli; 
  Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di  formazione
regolamentata ai sensi dell'allegato III della  Direttiva  2005/36/CE
come richiamato dall'art. 21, comma  3  del  decreto  legislativo  n.
206/2007; 
  Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di  cui
alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attivita'
di acconciatore» rientrino le attivita' riferite ad entrambi i titoli
di formazione sopra citati; 
  Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui  all'art.
16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del  giorno  13
dicembre 2011 che ha  ritenuto  titoli  analoghi  a  quelli  prodotti
dall'istante idonei  ed  attinenti  all'esercizio  dell'attivita'  di
acconciatore di cui alla  legge  n.  174/2005,  senza  necessita'  di
applicare alcuna misura compensativa,  in  virtu'  della  completezza
della formazione professionale documentata; 
  Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato  decreto  legislativo
n. 206/2007 consente che le domande  di  riconoscimento  aventi  «per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente  a  parere  della
conferenza di servizi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla signora Silvia Bernini, cittadina italiana, nata  a  Citta'
di Castello (Perugia) in data 1° dicembre 1989, sono riconosciute  le
qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido  per
lo svolgimento in Italia dell'attivita'  di  acconciatore,  ai  sensi
della legge n. n. 174/2005 e  del  decreto  legislativo  n.  59/2010,
senza l'applicazione di alcuna misura compensativa  in  virtu'  della
specificita'   e   completezza   della    formazione    professionale
documentata. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206. 
    Roma, 3 aprile 2012 
 
                                       Il direttore generale: Vecchio